Per la consumazione del reato di omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali e assistenziali il presupposto della prova del pagamento delle retribuzioni dei dipendenti è raggiungibile con ogni mezzo.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 23185/2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, depositata il 30 luglio 2020 e  segnalata all’Ufficio del Massimario per l’annotazione nel relativo repertorio con la quale il Collegio del diritto, pronunciandosi in merito ad un caso di omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni operate ai dipendenti, enuncia, facendone applicazione al caso di specie, i seguenti principi di diritto:

(i) il reato si perfeziona indipendentemente dal numero di lavoratori ai quali si riferisce la condotta omissiva

(ii) la prova dell’effettivo pagamento della retribuzione, presupposto della condotta antidoverosa sanzionata penalmente, può essere desunta dalle prove documentali che attestino le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi previdenziali verso l’INPS.

 

Il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie all’imputato era contestato il reato di omesso versamento delle ritenute all’INPS ex art. 2 co. 1 bis legge 638/1983.

La Corte di appello di Torino confermava la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva assolto il prevenuto dal reato ascrittogli limitatamente alla mensilità del mese di gennaio 2014 e condannato il medesimo per il delitto di omesso versamento delle ritenute all’INPS per le restanti mensilità in contestazione.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione resa dalla Corte territoriale, deducendo come unico motivo di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo all’affermazione della responsabilità penale del prevenuto, per non aver i giudici del merito conseguito adeguata prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni.

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, richiama principi di diritto già  sedimentati nella giurisprudenza di legittimità facendone applicazione al caso di specie.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della pronuncia in commento:

<Anzitutto, perché la Corte di appello, alla luce dei principi sopraenunciati, ha desunto la prova dell’avvenuta corresponsione della retribuzione sulla base della presentazione delle prove documentali e testimoniali, così conformandosi pienamente all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali la prova dell’effettiva corresponsione della retribuzione non è configurabile in assenza del materiale esborso delle somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione (Sez. U, n. 27641 del 28/05/2003 – dep. 23/06/2003, Silvestri M, Rv. 224609), ma, tuttavia, la prova dell’effettiva corresponsione della retribuzione può essere desunta dalle prove documentali, nella specie modelli DM10, buste paga, copie aziendali che attestino le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi previdenziali verso l’INPS salvo prova contraria (ex plurimis: Cass., Sez. III, 32428/05; Cass., Sez. III, 38271/2007; Cass, Sez. III, 46541/2009; Cass., Sez. III, 14839/2010; Cass., Sez. III, 7772/13; Cass., Sez. III, 37145/13; Cass., Sez. III, 37330/14; Cass, Sez. III, 21619/2015; Cass., Sez. III, 42715/16; Cass., Sez. III, 39043/18; Cass., Sez. III, 50002/2019).

Come, infatti, già affermato da questa stessa Sezione, in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali “a nulla rileva il numero dei lavoratori ai quali si riferisce la condotta omissiva penalmente sanzionata la quale si perfeziona nella entità della somma annualmente non versata indipendentemente dal numero dei lavoratori cui l’omissione è riferita.

In tal caso al massimo graverebbe sulla la difesa fornire la prova del mancato versamento della retribuzione a taluno di essi o dedurre la specifica circostanza impeditiva del perfezionamento del reato” (Cass. pen., 11.12.2019, n. 50002, non massimata)>.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. III, 28/06/2016, n.42715

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell’INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente.

 

Cassazione penale sez. III, 14/04/2015, n.21619

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM 10/2 – attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e l’ammontare degli obblighi contributivi – è valutabile, in assenza di elementi di segno contrario, come prova della effettiva corresponsione degli emolumenti ai lavoratori per effetto della attestazione di avvenuta ricezione in via telematica dei modelli da parte dell’INPS e della testimonianza sul punto del funzionario accertatore.

 

Cassazione penale sez. III, 15/07/2014, n.37330

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l’istituto previdenziale può essere valutata come prova piena della effettiva corresponsione delle retribuzioni stesse solo in assenza di elementi contrari. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva attribuito rilevanza decisiva alla presentazione dei Mod. DM/10, ignorando il contenuto delle prove dichiarative di segno contrario, secondo le quali le retribuzioni ai dipendenti non erano state corrisposte).

 

Cassazione penale sez. III, 10/04/2013, n.37145

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, gli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l’istituto previdenziale (cosiddetti modelli DM 10), hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e la loro presentazione equivale all’attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi.

 

Cassazione penale sez. III, 05/12/2013, n.7772

In materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro, l’onere incombente sul p.m. di dimostrare l’avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con la produzione del modello DM 10, con la conseguenza che grava sull’imputato il compito di provare, in difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l’assenza del materiale esborso delle somme.

 

Cassazione penale sez. III, 04/03/2010, n.14839

L’effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, a fronte di un’imputazione di omesso versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, può essere provata sia mediante il ricorso a prove documentali (nella specie, i cosiddetti modelli DM/10 trasmessi dal datore di lavoro all’Inps) e testimoniali, sia mediante il ricorso alla prova indiziaria.

 

Cassazione penale sez. un., 28/05/2003, n.27641

Il reato di cui all’art. 2 l. 11 novembre 1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti) non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione. (In motivazione la Corte ha osservato che il riferimento letterale alle “ritenute operate” sulla retribuzione deve essere interpretato nel senso che non può essere operata una ritenuta senza il pagamento della somma dovuta al creditore).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA