Nella truffa on-line nessuna rilevanza assume la negligenza dell’acquirente nel verificare l’affidabilità del venditore

Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza di legittimità n. 21932.2020 resa dalla Corte di Cassazione chiamata allo scrutinio di diritto su caso di un truffa consumata tramite piattaforme on-line che affronta il tema della eventuale rilevanza, ai fini della perfezione del delitto contro il patrimonio, della colpa o negligenza dell’acquirente nel verificare la serietà della proposta contrattuale e l’affidabilità del venditore, esclusa nel caso di specie facendo richiamo ai generali principi di diritto sedimentati intorno all’art. 640 cod. pen.

 

L’imputazione ed il doppio grado di merito

All’imputato veniva contestato di aver  promesso in vendita su due diversi siti internet un decoder satellitare ed una fotocamera, ricevendo in entrambi i casi il corrispettivo in pagamento sulla propria carta postepay, assicurando nel contempo il pronto recapito della merce, poi mai consegnata.

Il Tribunale monocratico di Patti affermava la penale responsabilità del giudicabile per i reati a lui ascritti; la Corte di appello di Messina riformava la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio come conseguenza dell’intervenuta prescrizione di alcuni episodi di truffa.

La difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione denunciando vizio di legge e di motivazione in ordine alla consumazione del delitto contro il patrimonio assumendo che la condotta dell’agente integrasse un mero illecito civile scevro da disvalore penale.

La Suprema corte ha dichiarato l’intervenuta prescrizione di alcune ipotesi di reato (con ulteriore riduzione della pena inflitta) rigettando nel resto il ricorso

Di seguito si riportano i passaggi di maggiore interesse estratti dal compendio motivazionale della sentenza in commento:

(i) Sulla configurazione del reato di truffa.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, integra una condotta truffaldina la messa in vendita di un bene su un sito internet, accompagnata dalla mancata consegna del bene stesso all’acquirente e posta in essere da parte di chi falsamente si presenta come alienante con il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e a conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231; Sez. 2, n. 40045 2 Corte di Cassazione – copia non ufficiale del 17/07/2018, Omnis, Rv. 273900; Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, -Pastafiglia, Rv. 268450)”.

 

(ii) la irrilevanza della negligenza della persona offesa dal reato.

“….Inoltre, neppure la negligenza e superficialità della persona offesa escludono la sussistenza del reato, posto che «la rilevanza penale dell’accertata, fraudolenta, induzione in errore non viene meno per il solo fatto che il deceptus abbia a sua disposizione strumenti di difesa, in ipotesi non compiutamente utilizzati, poiché in siffatta situazione la responsabilità penale è sempre collegata al fatto dell’agente, ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente«» (Sez. 2, n. 42867 del 20/06/2017, Gulì, Rv. 271241; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268960 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 16021 del 12/02/2020, Ardiero, n.m.)”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA