Truffa aggravata ai danni dello Stato e distacco fittizio di dipendenti: il profitto del delitto di truffa consiste nel risparmio contributivo e previdenziale ottenuto attraverso il distacco fittizio di lavoratori

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 23921.2020, resa dalla II Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di truffa aggravata ai danni dello Stato, stigmatizza le differenze tra il delitto punito dall’art. 640 co. 2 n. 1) c.p. e la contravvenzione dell’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione e distacco di lavoratori di cui agli artt. 18 e 30 D.lgs. 276/03, concernenti l’elemento soggettivo delle fattispecie, consistente, nella truffa, nella finalità di procurarsi l’ingiusto profitto del risparmio contributivo.

 

Il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie all’imputato era contestato il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 co. 2 n. 1) c.p. e alla società il corrispondente illecito amministrativo di cui all’art. 24 D.lgs. 231/2001, per aver utilizzato i lavoratori distaccati formalmente dipendenti di una società costituente una “scatola vuota”, della quale il prevenuto era amministratore unico e che aveva omesso di versare i contributi.

La Corte di appello di L’Aquila confermava la sentenza di primo grado di condanna dell’imputato e della società per i reati loro ascritti, rideterminando la pena nei confronti del primo.

 

Il ricorso in cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

Il difensore dell’imputato e della persona giuridica proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale, articolando tre motivi di impugnazione.

In particolare sosteneva il rapporto di specialità intercorrente tra il delitto di truffa e la fattispecie contravvenzionale di cui agli artt. 18 e 30 D.lgs. 276/03 e la configurazione, nel caso di specie, del meno grave reato contravvenzionale, anziché della truffa contestata.

La suprema corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, valida la correttezza del ragionamento operato dalla Corte territoriale, secondo la quale, nel caso di specie ed in capo all’agente, sussisteva la piena coscienza e volontà di ottenere l’ingiusto profitto rappresentato dal risparmio contributivo e previdenziale ottenuto mediante il distacco fittizio della quale avevano dato correttamente conto i giudici di merito

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

<Non è condivisibile, pertanto, l’affermazione contenuta in ricorso secondo cui le condotte descritte dagli artt.18 e 30 D.L.vo 276/2003 e dall’art. 640 comma 2 cod.pen. sarebbero identiche, posto che nelle prime manca il fine di eludere gli oneri contributivi, ed in quanto le norme per prime citate hanno come obiettivo esclusivamente quello di tutelare il lavoratore, lasciando fuori dal loro ambito di applicazione quei comportamenti finalizzati alla elusione della contribuzione; ciò si desume agevolmente dalla lettera delle norme citate in ricorso. Infatti, l’art. 28 D.Igs. 276/03 (ora abrogato, ma si veda ora l’analogo art. 38 bis del D.Lgs. 81 del 2015 in tema di distacco di personale all’estero) prevedeva che “Ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 18, quando la somministrazione di lavoro è  posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione”; l’utilizzo della congiunzione disgiuntiva o rende evidente che sia le norme inderogabili di legge che di contratto collettivo siano solo quelle “applicate al lavoratore”, altrimenti sarebbe stata usata la congiunzione e; tale conclusione si ricava anche dalla Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n.3 dell’Il febbraio 2019 che, a commento dell’articolo 38 bis citato, precisa che “perché si possa configurare la violazione dell’art. 38 bis, non è sufficiente accertare che la condotta abbia prodotto effetti sotto il profilo della applicazione elusiva del regime previdenziale straniero, ma è necessario altresì accertare la violazione degli obblighi delle condizioni di lavoro ed occupazione di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 136/2016”, senza alcun accenno a finalità elusive della contribuzione. Queste ultime non possono che rientrare, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’art. 640 comma 2 n.1 cod.pen., in quanto la finalità della fittizia interposizione è proprio quella di procurarsi un ingiusto profitto (con corrispondente danno per gli enti previdenziali) consistente nel risparmio contributivo, del tutto differente da quella (eventuale) del mancato rispetto della normativa posta a tutela dei lavoratori>

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. II, 19/02/2020, n.9758

Il reato di somministrazione fraudolenta di lavoro di cui all’art. 38-bis d.lg. 15 giugno 2015, n. 81, introdotto con l’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 87 del 2018, ha come obiettivo esclusivamente quello di tutelare il lavoratore sul piano delle condizioni di lavoro e di occupazione, escludendo dal suo ambito di applicazione quei comportamenti finalizzati alla elusione della contribuzione, che restano soggetti alla disciplina di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di sequestro preventivo di somme di denaro in relazione al reato di truffa aggravata, in quanto la finalità della condotta di fittizio distacco transnazionale di lavoratori – fatti figurare come abitualmente impiegati in Bulgaria e solo temporaneamente in Italia – era stata quella di realizzare l’ingiusto profitto, con corrispondente danno per gli enti previdenziali, consistente nel risparmio contributivo derivante dalle differenze di aliquote tra il sistema previdenziale italiano e quello bulgaro, e non, invece, quella di violare gli obblighi in materia di condizioni di lavoro e di occupazione).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA