Risponde del reato contravvenzionale di acquisto di cose di sospetta provenienza colui che acquisti abbonamenti pirata in assenza del relativo indirizzo elettronico

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 22478.2020, resa dalla II Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di incauto acquisto avente ad oggetto abbonamenti pirata utilizzabili attraverso il canale IpTv, enuncia il principio secondo il quale il reato contravvenzionale risulta integrato ogniqualvolta l’acquisto avvenga in presenza di condizioni che avrebbero oggettivamente dovuto indurre il soggetto agente al sospetto, indipendentemente dai dubbi dal medesimo effettivamente nutriti in merito alla provenienza del bene acquistato.

 

Il reato contestato e il giudizio di merito

Nel caso di specie all’imputato era contestato il reato contravvenzionale di acquisto di cose di sospetta provenienza ex art. 712 cod. pen., per aver acquistato abbonamenti pirata utilizzabili attraverso il canale IpTv.

Secondo quanto è ricavabile dalla lettura della sentenza in commento l’imputato avrebbe acquistato una URL (indirizzo elettronico) in grado di trasmettere un flusso di streaming decodificato da poter vedere i contenuti multimediali su computer o PC.

Il Tribunale di Fermo affermava la penale responsabilità del giudicabile per il reato a lui ascritto.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del prevenuto proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta decisione, articolando plurimi motivi di impugnazione.

La suprema Corte, nell’annullare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per un nuovo esame in merito alla particolare tenuità del fatto – totalmente pretermesso dal primo giudice – enunciano il seguente principio di diritto in materia di incauto acquisto:

<Ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all’art. 712 cod. pen. non è necessario che l’acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l’acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno (Cass. Sez. 6, sent. n. 7.9015 del 03.02.1997 dep. 03/10/1997 Rv. 208571).

Nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato diversi elementi comprovanti la negligenza del ricorrente, che ha acquistato un oggetto da un rivenditore non ufficiale ad un prezzo non corrispondente a quello di mercato, concludendo quindi coerentemente per la sussistenza di tutti gli elementi integrativi del reato>.

 

Norma di riferimento:

Art. 712 c.p. – Acquisto di cose di sospetta provenienza

Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a 10 euro [648; 166 c.p.m.p.].

Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. II, 11/11/2016, n.51056

Ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all’art. 712, comma primo cod. pen., non è necessario che l’acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l’acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno.

 

Cassazione penale sez. II, 21/10/2015, n.45218

L’elemento che distingue il reato di ricettazione da quello di incauto acquisto è l’intensità della rappresentazione della provenienza illecita delle cose acquistate. Tuttavia, anche per quest’ultimo reato la prova del sospetto del compratore deve essere ‘univocamente’ deducibile.

 

Cassazione penale sez. II, 07/10/2015, n.43929

Ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all’art. 712, comma primo cod. pen., non è necessario che l’acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendo, invece, ritenersi sussistente il reato, ogni qualvolta l’acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno.

 

Cassazione penale sez. un., 26/11/2009, n.12433

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza non occorre che sia accertata la provenienza delle cose da reato, perché è richiesta solo la prova dell’acquisto o della ricezione, senza gli opportuni accertamenti, di cose rispetto alle quali l’agente abbia motivi di sospetto circa la loro provenienza, come indicati nell’art. 712 c.p.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA