Reati tributari: la confisca non è eseguibile se il contribuente onora il debito tributario adempiendo all’integrale pagamento rateale concordato con L’agenzia delle Entrate.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 24614.2020, depositata il 01 settembre 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, ha ritenuto di dare continuità al principio di diritto già sedimentato secondo il quale in presenza di accordo rateale la confisca per il profitto del reato tributario, ancorché disposta, non è eseguibile e produce i suoi effetti solo in caso di mancato pagamento del debito verso l’Erario.
Il reato contestato e il giudizio di merito
Nel caso di specie all’imputato era contestato il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 D.lgs. 74/2000.
Il Tribunale di Macerata, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, condannava l’imputato per il reato ascrittogli, riconoscendo la circostanza attenuante ex art. 13 bis D.lgs. 74/2000.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
Il Procuratore generale della Corte di appello di Ancona proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione resa dalla Corte territoriale, articolando un unico motivo di impugnazione, con il quale deduceva la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della confisca.
La Suprema corte, dichiarando inammissibile il ricorso, si esprime in materia di rapporti tra confisca e accordo con l’erario ed enuncia il seguente principio di diritto che si inserisce nell’alveo di un già consolidato orientamento:
<Per quanto concernente il rapporto tra confisca (somma confiscabile e previamente sequestrabile) e accordo con l’erario, questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che in tema di reati tributari, la disposizione di cui al comma secondo dell’art.12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 n. 74 del 2000, introdotta dal d.lgs. n.158 del 2015, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato “non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro”, deve essere intesa nel senso che la confisca – così come il sequestro preventivo ad essa preordinato – può essere adottata anche a fronte dell’impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l’evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito (Sez. 3, n. 42470 del 13/07/2016, Orsi, Rv. 268384; Sez. 3, n. 5728 del 14/01/2016, Orsetto, Rv. 266037).
Si è specificato, in particolare, che la locuzione “non opera” non significa affatto che la confisca, a fronte dell’accordo rateale intervenuto, non possa essere adottata ma che la stessa non divenga, più semplicemente, efficace con riguardo alla parte “coperta” da tale impegno salvo ad essere “disposta”, come recita il comma 2 dell’art. 12-bis cit., allorquando l’impegno non venga rispettato e il versamento “promesso” non si verifichi.
Ma si è altrettanto specificato che l’integrale pagamento del debito tributario conduce alla non operatività della confisca, in virtù della necessità di evitare la sostanziale duplicazione dello stesso, (e, correlativamente, alla obliterazione dei sequestro imposto a tal fine) (Sez. 3, n. 37748 del 16/07/2014, Di Febo, Rv. 260189 – 01; Sez. 3, n. 5681 del 27/11/2013, Crocco, Rv. 258691).
Si è, ancora, precisato, con una recente pronuncia che, in tema di reati tributari, la previsione di cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, non opera per la parte del profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro, va intesa nel senso che, per la parte coperta da tale impegno, la confisca può comunque essere adottata nonostante l’accordo rateale intervenuto, ma non è eseguibile, producendo i suoi effetti solo al verificarsi dei mancato pagamento del debito, da cui, a contrario, la conclusione che, qualora il pagamento sia avvenuto, non è possibile disporre la confisca (Sez. 3, n. 18034 del 05/02/2019, Castiglione, Rv. 275951 – 01)>.
Norma di riferimento:
Art. 2 D.lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- E’ punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
2-bis. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
[ 3. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni. ]
Quadro giurisprudenziale di riferimento:
Cassazione penale sez. III, 05/02/2019, n.18034
In tema di reati tributari, la previsione di cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, non opera per la parte del profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro, va intesa nel senso che, per la parte coperta da tale impegno, la confisca può comunque essere adottata nonostante l’accordo rateale intervenuto, ma non è eseguibile, producendo i suoi effetti solo al verificarsi del mancato pagamento del debito.
Cassazione penale sez. III, 13/07/2016, n.42470
In tema di reati tributari, la disposizione di cui al comma secondo dell’art.12-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 (introdotta dal D.Lgs. n.158 del 2015), secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato “non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro”, deve essere intesa nel senso che la confisca – così come il sequestro preventivo ad essa preordinato – può essere adottata anche a fronte dell’impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l’evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito.
Cassazione penale sez. III, 14/01/2016, n.5728
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca in relazione a reati tributari previsti dal d.lg. n. 74 del 2000, deve escludersi, anche alla stregua di quanto previsto dall’art. 12 bis del citato d.lg., introdotto dall’art. 10 d.lg. 24 settembre 2015 n. 158, che l’intervenuto accordo tra il contribuente e l’Erario circa la rateizzazione del debito d’imposta comporti la revoca della misura cautelare, salvo che per quella parte che sia riferibile all’importo delle rate eventualmente già versate.
Cassazione penale sez. III, 16/07/2014, n.37748
In tema di reati finanziari, l’attenuante speciale del pagamento del debito tributario, prevista dall’art. 13 d.lg. 10 marzo 2000 n. 74, non è applicabile in caso di rateizzazione del debito di imposta già iscritto a ruolo e indicato nella cartella di pagamento, atteso che il riconoscimento del beneficio è subordinato all’integrale ed effettiva estinzione dell’obbligazione tributaria.
Cassazione penale sez. III, 27/11/2013, n.5681
La richiesta di rateizzazione del debito tributario, cui faccia seguito il parziale pagamento delle somme dovute, non è sufficiente per integrare il presupposto della circostanza attenuante speciale di cui all’art. 13 d.lg. n. 74 del 2000.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA