Violazione dell’obbligo di sottoporre a visite mediche preventive e periodiche i lavoratori addetti al lavoro notturno: la violazione è unica indipendentemente dal numero dei lavoratori

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 23611.2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che pronunciandosi sul tema dell’oblazione quale causa di estinzione del reato contravvenzionale contestato  per la violazione dell’obbligo di effettuazione di controlli preventivi e periodici della salute del lavoratori addetti al lavoro notturno, enuncia il principio di diritto secondo il quale la violazione della norma penale deve essere considerata unica indipendentemente dal numero del lavoratori non sottoposti ad accertamenti medici, costituendo la pluralità di dipendenti, tutt’al più, elemento di valutazione della gravità del fatto.

 

Il reato contestato e il giudizio di merito

Nel caso di specie, all’imputato, nella qualità di legale rappresentante della società di persone, era contestata la contravvenzione ex artt. 14 e 18 bis D.lgs. 66/2003, per aver adibito due dipendenti al lavoro notturno senza previa esecuzione delle visite mediche volte ad accertare l’inesistenza di controindicazioni al lavoro.

Il Tribunale di Lucca condannava il prevenuto per il reato ascrittogli.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado, articolando un unico motivo di impugnazione.

In particolare il ricorrente deduceva la violazione di legge con riferimento agli artt. 21 D.lgs. 758/1994, 81 co. 2 c.p., per non aver il primo Giudice dichiarato l’estinzione del reato in ragione dell’adempimento da parte dell’imputato delle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza cui era seguito il pagamento della somma dovuta per l’oblazione.

Veniva quindi impugnata la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva statuito che la causa estintiva della contravvenzione, non poteva ritenersi operante nel caso di specie, poiché l’importo corrisposto a titolo di oblazione avrebbe dovuto essere moltiplicato per due, essendo due i lavoratori nei confronti dei quali è stata realizzata la violazione della normativa contestata.

La Suprema corte, nell’annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ripercorre l’iter del procedimento di estinzione delle contravvenzioni ed accoglie il ricorso della interposto dalla difesa, considerata l’unicità della violazione di legge perpetrata dal datore di lavoro, cui doveva seguire un’unica contestazione penale che in effetti aveva formato oggetto di oblazione.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

<Il tribunale ha escluso l’effetto estintivo sul rilievo che il contravventore non avrebbe corrisposto per intero la somma dovuta a titolo di oblazione, come indicata dalla Direzione del Lavoro, ma soltanto la metà. Essendo due i reati da estinguere, perché erano due i lavoratori impiegati in orario notturno senza avere effettuato la visita medica, non era congruo il pagamento della somma pari alla metà di quello indicato in diffida. Dunque, non si era verificato l’effetto estintivo.

La decisione merita censura in quanto fondata sull’erronea interpretazione della fattispecie contestata di violazione di cui all’art. 14 comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2003 che prevede al comma 1: “1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto, secondo le disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi” e al comma 18 bis comma 2, la sanzione: “2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro”.

La norma, nella parte precettiva, fa chiaro riferimento all’obbligo di effettuare controlli preventivi e periodici della salute “dei lavoratori” addetti al lavoro notturno.

La violazione è unica indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati e non sottoposti a visita medica, come evincibile dal tenore della disposizione il cui riferimento ai “lavoratori” non vale a giustificare l’interpretazione offerta dal tribunale di Lucca poiché in malam partem e in violazione al principio di legalità che regola la materia penale. La pluralità di lavoratori rileva, al contrario da come ritiene il tribunale, quale elemento per valutare la gravità del fatto, ex art. 133 cod.pen., e per la commisurazione della pena>.

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Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. III, 03/07/2014, n.45228

La speciale causa di estinzione delle contravvenzioni in materia di prevenzione antinfortunistica non opera se il pagamento della somma determinata a titolo di sanzione amministrativa avviene oltre il termine di 30 giorni fissato dall’art. 21, comma 2, d.lg. n. 758/1994, dato che ha natura perentoria e non ordinatoria.

 

Cassazione penale sez. III, 06/06/2012, n.33521

Laddove in azienda vi sia un responsabile della sicurezza, è quest’ultimo che deve attivarsi per il rispetto delle norme antinfortunistiche, fermo restando comunque che il datore di lavoro ha un generale obbligo di vigilare in ordine al corretto espletamento da parte di quest’ultimo delle attività a lui delegate e concernenti l’adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro (accolto il ricorso del responsabile della società datrice di lavoro colpevole del reato previsto dagli artt. 81 c.p., 14 e 18 bis d.lg. n. 66 del 2003 per aver omesso di far sottoporre alcuni lavoratori alla prescritta visita medica di accertamento di idoneità al lavoro in turni notturni).

 

Cassazione penale sez. III, 11/01/2008, n.8372

Nelle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, l’inottemperanza da parte del contravventore alle prescrizioni di regolarizzazione impartite dall’organo di vigilanza a norma del d.lg. 19 dicembre 1994 n. 758, costituisce una condizione di punibilità. Ne consegue che è onere del giudice accertare se il contravventore abbia omesso di ottemperare alla prescrizione per negligenza, imprudenza o imperizia o inosservanza di norme regolamentari ovvero se sia stato impossibilitato a ottemperare per caso fortuito o per forza maggiore.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA