Risponde del reato di procurati lavori altrui la condotta di suggerimento al candidato delle risposte ai quesiti dell’esame per la patente di guida.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 25027.2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale colui che suggerisce comunicando al candidato con il telefono cellulare le risposte ai quesiti dell’esame per il conseguimento della patente di guida, risponde del reato di procurati lavori altrui.

 

Il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie all’imputato era contestato –  in concorso –  il delitto di falso per induzione in atto pubblico nella forma del tentativo, per aver suggerito al coimputato  – tramite cellulare – le risposte delle domande del test di teoria per il conseguimento della patente di guida, non avendo conseguito l’obiettivo di trarre in inganno il funzionario preposto alla Motorizzazione civile che aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

La Corte di appello di Genova confermava la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva condannato il prevenuto per il reato ascrittogli.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione resa in grado di appello, articolando due motivi di impugnazione.

In particolare, per quanto di interesse per il presente commento, il ricorrente deduceva violazione di legge, vizio di motivazione ed errata qualificazione giuridica del fatto, inquadrabile, piuttosto, secondo la difesa, nella fattispecie di procurati lavori altrui.

I Giudici di legittimità, nel riqualificare giuridicamente il fatto come procurati lavori altrui ex art. 2 L. 475/1925, chiariscono il perimetro punitivo della fattispecie incriminatrice ed il rapporto di specialità con rispetto al reato di falso ideologico per induzione.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

<Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge, vizio di motivazione ed errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che quest’ultimo debba essere ricondotto alla fattispecie speciale, rispetto al falso ideologico per induzione, di cui all’art. 1 I. 19 aprile 1925, n. 475.

La norma invocata recita «Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l’abilitazione all’insegnamento ed all’esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l’intento sia conseguito».

E’ necessario, tuttavia, considerare che esiste altra disposizione della legge n. 425 — non menzionata dall’impugnante — che appare di interesse in questa sede.

Si tratta dell’art. 2, secondo cui «Chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere lavori per gli scopi di cui all’articolo precedente, è punito a norma della prima parte dell’articolo stesso. E’ punito a termine del capoverso del detto articolo se l’aspirante consegua l’intento». Detta disposizione è stata ritenuta applicabile, da questa Corte, anche ad un caso assolutamente sovrapponibile a quello in esame. Sez. 5, n. 26438 del 30/03/2017 ha, infatti, ritenuto la configurabilità della fattispecie a carico del soggetto telecollegato con il candidato al superamento dell’esame teorico per il conseguimento della patente di guida, posto che — come si legge in motivazione — «la norma in oggetto punisce chi procura lavori altrui (e le risposte date al questionario non erano state elaborate dall’esaminando e costituivano pertanto un elaborato altrui)». Tale fattispecie è stata ritenuta consumata, giacché il conseguimento dell’intento — nel caso di specie l’ottenimento della patente di guida — costituisce circostanza aggravante, non essendo neppure necessaria, per la consumazione del reato ex art. 2, la presentazione alla commissione esaminatrice della scheda d’esame.

Orbene, il Collegio condivide e fa propria detta esegesi, secondo cui il “procurare lavori” può consistere anche nel fornire oralmente al candidato, che debba affrontare la prova scritta la risposta alle domande, sì da consentirgli il confezionamento di una prova presentata come propria, la cui paternità, invece, non gli appartiene.

Si pone, pertanto, il paventato problema del concorso apparente di norme, tra la disciplina speciale e quella codicistica, in quanto disciplinanti la stessa materia, potendo in astratto anche il falso per induzione trovare applicazione nella specie, giacché le attività fraudolente — identificantesi nella presentazione di un lavoro altrui — erano tese ad indurre l’ignaro pubblico ufficiale deputato al rilascio delle patenti di guida ad attestare falsamente l’esistenza dei presupposti per l’abilitazione alla guida, tra cui certamente si iscrive il superamento della prova scritta che, invece, non era riferibile al candidato, ma ad un terzo.

Ebbene, detto concorso può essere risolto, in ossequio all’art. 15 cod. pen., secondo il principio di specialità, dovendo trovare applicazione la norma speciale, da identificarsi in quella di cui all’art. 2 della I. 475 (nel senso della specialità, Sez. 5, n. 2740 del 04/10/2016, dep. 2017, Colella, Rv. 268862), che tende a reprimere precipuamente il segmento di condotta attraverso il quale si attribuisce al candidato il lavoro altrui ed a tutelare l’interesse dello Stato alla genuinità dell’elaborato (Sez. 6, n. 9489 del 22/02/1995, Ragusa, Rv. 202287), evidentemente funzionale alla corretta attestazione, da parte dell’organo competente, della sussistenza dei requisiti di legge>.

La norma incriminatrice:

Art. 2 Legge 475/1925

Chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere lavori per gli scopi di cui all’articolo precedente, è punito a norma della prima parte dello articolo stesso. È punito a termine del capoverso del detto articolo se l’aspirante consegua l’intento.

In ogni caso la pena è aumentata da un terzo alla metà se concorra il fine di lucro; e se concorra anche l’abitualità, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. V, 30/03/2017, n.26438

Integra il reato di cui all’art. 2 l. n. 475 del 1925 la condotta di chi procuri, attraverso un sistema di comunicazione telefonica a distanza, le risposte del questionario dell’esame teorico per il conseguimento della patente di guida.

 

Cassazione penale sez. V, 04/10/2016, n.2739

Le ipotesi criminose previste dagli artt. 1 e 2 della legge 19 aprile 1925 n. 475, quando la condotta si esaurisca nella presentazione (e nella predisposizione) dei lavori non propri sono da ritenersi speciali rispetto alle ipotesi di falso ideologico per induzione attinenti alla formazione dei successivi atti pubblici, posto che i delitti in questione prevedono, come ipotesi aggravata, che l’aspirante consegua l’intento (del superamento dell’esame o del concorso).

 

Cassazione penale sez. VI, 22/02/1995, n.9489

La “ratio” della l. 19 aprile 1925 n. 475, recante norme per la repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche (che all’art. 1 commina la sanzione penale della reclusione anche a danno degli aspiranti all’abilitazione all’esercizio di una professione i quali presentino, in sede di esame, come propri lavori di altri), va ravvisata nell’interesse pubblico alla genuinità dell’elaborato; esigenza, questa, che trova riscontro anche nel principio costituzionale di cui all’art. 33 cost. concernente l’interesse della collettività e dei futuri committenti all’accertamento preventivo dei requisiti di preparazione e di capacità per il retto esercizio professionale. Tale oggetto specifico di tutela rende altresì evidente che la norma penale concorre con quella amministrativa che consente l’espulsione del candidato sorpreso a copiare tesi già svolte ovvero a consultare testi diversi da quelli autorizzati.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA