Reati tributari e misure cautelari reali: la Suprema Corte conferma la natura residuale del sequestro per equivalente rispetto a quello diretto sul patrimonio della società che ha beneficiato dell’illecito fiscale

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 23658.2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, che pronunciandosi nella fase cautelare reale in tema di reati tributari, enuncia il principio di diritto secondo il quale è possibile disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni del legale rappresentante dell’ente, solo laddove egli non indichi i beni nella disponibilità della società beneficiaria del profitto del reato tributario sui quali poter disporre il sequestro diretto.

I reati provvisoriamente contestati e la fase cautelare reale di merito

Nel caso di specie all’indagato, nella qualità di legale rappresentante della società, erano provvisoriamente contestati i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di indebita compensazione, rispettivamente ex artt. 2, 10 quater D.lgs. 74/2000.

Il Tribunale della Libertà di Bergamo rigettava  l’interposto riesame dell’incolpato contro il decreto con il quale il GIP aveva disposto il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, del profitto del reato, del denaro e dei beni del medesimo.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza reiettiva deducendo la violazione di legge, per non aver il Giudice disposto il sequestro diretto del profitto del reato in capo alla società beneficiaria dei delitti tributari, prima di disporre quello per equivalente sui beni appartenenti al legale rappresentante della società.

La Suprema corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso validando il corretto iter procedimentale cui era stato dato corso in forza del decreto di sequestro preventivo come correttamente messo in evidenza dal Collegio cautelare Bergamasco,  richiama i più recenti approdi giurisprudenziali elaborati in tema  di sequenza da seguire  nell’esecuzione della misura provvisoriamente ablatoria.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

principio secondo cui, in caso di reati tributari commessi dall’amministratore di una società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, nei confronti dello stesso, solo quando, all’esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato (Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rubino, Rv. 272238; Sez. 3, n. 43816 del 01/12/2016, dep. 2017, Di Florio, Rv. 271254; Sez. 3, n. 35330 del 21/06/2016, Nardelli, Rv. 267649; Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, Scognamiglio, Rv. 265028; Sez. 3, n. 1738 del 11/11/2014, dep. 2015, Bartolini, Rv. 261929).

Trattandosi, di fatti, di misura cautelare reale finalizzata all’esecuzione della confisca, devono trovare applicazione le regole previste in materia, che, per i reati fiscali – sia in forza dell’art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244, che richiamava l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui all’art. 322 ter cod. pen., sia in forza del vigente art. 12 bis, comma 1, d.lgs. 74 del 2000 – prevedono, per quanto qui rileva, in via prioritaria la confisca dei beni che costituiscono profitto del reato, salvo che appartengano a persona al medesimo estranea, e, soltanto laddove essa non sia possibile, la confisca c.d. per equivalente di beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto.

Anche sul piano cautelare, dunque, occorre seguire la sequenza procedimentale che la richiamata disciplina prevede, disponendosi, nel provvedimento che applica la misura, in via principale il sequestro di beni corrispondenti al profitto diretto del reato e, soltanto in via subordinata, il sequestro per equivalente nei confronti dell’autore del reato.

Al momento dell’esecuzione della misura così disposta, si farà poi applicazione del principio secondo cui, quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell’imputato, sul presupposto dell’impossibilità di reperire il profitto del reato nei confronti dell’ente, nel caso in cui, successivamente alla imposizione del vincolo cautelare, dallo stesso soggetto non siano indicati i beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta (Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, D’Agostino, Rv. 268587).

Soltanto laddove si adotti un provvedimento di sequestro esclusivamente emesso in funzione della confisca per equivalente è dunque necessario – già nel momento genetico della misura – che si dia atto dell’inesistenza di beni sui quali disporre il sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto, dovendo rammentarsi che è sempre legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l’ente una persona estranea al detto reato (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647).

L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei menzionati principi di diritto, attestando – ciò che pure il ricorrente riconosce – come il sequestro dei beni del legale rappresentante, in funzione della confisca per equivalente del profitto di reato, sia stato disposto soltanto in via subordinata al sequestro contestualmente disposto nei confronti delle società e finalizzato alla confisca del profitto in via diretta>.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. IV, 24/01/2018, n.10418

In caso di reati tributari commessi dall’amministratore di una società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, nei confronti dello stesso, solo quando, all’esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato.

Cassazione penale sez. III, 01/12/2016, n.43816

In caso di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca, nei confronti della società, è possibile solo sui beni su cui disporre la confisca diretta, previa individuazione del profitto del reato; in mancanza, è possibile il sequestro per equivalente dei beni dell’imputato.

 

Cassazione penale sez. III, 06/07/2016, n.40362

Quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell’imputato, sul presupposto dell’impossibilità di reperire il profitto del reato nei confronti dell’ente, nel caso in cui, successivamente alla imposizione del vincolo cautelare, dallo stesso soggetto non siano indicati i beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta.

 

Cassazione penale sez. III, 21/06/2016, n.35330

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, è meritevole di censura la decisione del tribunale del riesame che, trattandosi di misura adottata nei confronti di una persona fisica nella qualità di amministratore di una società ritenuta beneficiaria dei proventi di illeciti penali commessi nel suo interesse, abbia disatteso la doglianza basata sulla dedotta e dimostrata esistenza di conti correnti intestati alla medesima società, le cui giacenze avrebbero potuto essere oggetto di confisca diretta, sulla sola base della considerazione, pedissequamente mutuata dalla motivazione del decreto impugnato, che la mancata verifica circa la esistenza o meno di fondi depositati sui detti conti sarebbe stata giustificata da ragioni di “prudenza investigativa”, correlate al preteso pericolo che gli accertamenti che avrebbero dovuto essere effettuati presso gli istituti bancari (ai quali, peraltro, era già noto che i conti i n questione erano stati oggetto di attenzione da parte degli inquirenti), mettessero in allarme l’interessato e lo inducessero ad adottare accorgimenti atti a sottrarre i propri beni all’eventuale confisca per equivalente.

 

Cassazione penale sez. III, 30/09/2015, n.41073

In tema di reati tributari, il pubblico ministero è legittimato, sulla base del compendio indiziario emergente dagli atti processuali, a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per “equivalente”, invece che in quella “diretta”, solo all’esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo invece necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto diretto del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la legittimità dell’emissione di un decreto di sequestro per equivalente in difetto di una verifica, sommaria e allo stato degli atti, dell’impossibilità di procedere al sequestro di somme di denaro, costituendo quest’ultimo un sequestro in forma “diretta”).

 

Cassazione penale sez. III, 11/11/2014, n.1738

In tema di reati tributari, il pubblico ministero è legittimato, sulla base del compendio indiziario emergente dagli atti processuali, a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per “equivalente”, invece che in quella “diretta”, all’esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo invece necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto nelle casse della società o per ricercare in forma generalizzata i beni che ne costituiscono la trasformazione, incombendo, invece, al soggetto destinatario del provvedimento cautelare l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro in forma diretta.

 

Cassazione penale sez. un., 30/01/2014, n.10561

È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l’ente una persona estranea al detto reato.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA