Bancarotta riparata: l’onere di dimostrare la condotta resipiscente dell’amministratore rispetto ai fatti distrattivi grava sulla difesa dell’imputato

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 25214.2020, depositata il 7 settembre 2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione che pronunciatasi in merito ad un caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, chiarisce il perimetro della cosiddetta “bancarotta riparata” quale condotta attiva posta in essere dall’imputato prima del fallimento tale da elidere gli effetti depauperativi della distrazione con effetti salvifici in punto di penale responsabilità del giudicabile.

La sentenza in commento appare interessante anche perché ripropone i maggioritari orientamenti della giurisprudenza di legittimità in ordine all’elemento materiale del reato, alla componente psicologica del reato fallimentare ed al concorso dell’amministratore di fatto nel reato proprio.

 

L’imputazione ed il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie agli imputati erano contestati più fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.

La Corte d’appello di Cagliari, riformando parzialmente la decisione resa dal locale Tribunale, assolveva i giudicabili da alcuni fatti di bancarotta distrattiva, confermando per il resto la sentenza di condanna di primo grado.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

I difensori dei prevenuti proponevano, separatamente, ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte territoriale, articolando plurimi motivi di impugnazione.

I Giudici di legittimità, nel dichiarare inammissibili i ricorsi, riportano i consolidati orientamenti giurisprudenziali elaborati in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della sentenza in commento:

(i) la bancarotta riparata

<La giurisprudenza di legittimità, pur ammettendo la rilevanza determinante della bancarotta “riparata” sulla sussistenza del reato di bancarotta, la ricollega a stringenti elementi di prova e ad una condotta processualmente attiva di chi abbia interesse a dimostrarla, affermando che essa si configura, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicché è onere dell’amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l’esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922; Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, dep. 2016, Budola, Rv. 266025).

(ii) l’elemento psicologico del reato

L’intera vicenda, inoltre, è stata correttamente inquadrata dai giudici di merito nell’alveo delle coordinate interpretative della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, richiamando gli orientamenti in tema di bancarotta fraudolenta distrattiva che descrivono la bancarotta in esame come delitto di pericolo a dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza né che l’agente abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, né tantomeno che sussista un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento.

Si rammenta che sul tema le Sezioni Unite hanno ormai posto dei capisaldi giuridici, con la sentenza Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266804 che ha chiarito come, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, e precisando che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza.

Inoltre, l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è stato definitivamente individuato nel dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Rv. 266805).

(iii) il concorso dell’extraneus nel reato proprio

In relazione al contributo concorsuale dell’extraneus nel reato proprio di bancarotta fraudolenta patrimoniale dell’imprenditore o dell’amministratore, si è affermato che il dolo consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’”intraneus”, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, la quale al più può rilevare sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori ( Sez. 5, n. 38731 del 17/5/2017, Bolzoni, Rv. 271123; Sez. 5, n. 54291 del 17/5/2017, Bratomi, Rv. 271837; Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156)>.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. V, 14/10/2019, n.4710

In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente “extraneus” nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'”intraneus”, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori.

 

Cassazione penale sez. V, 24/11/2017, n.57759

 La bancarotta cosiddetta “riparata” si configura, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicchè è onere dell’amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l’esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati.

 

Cassazione penale sez. V, 17/05/2017, n.38731

In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente “extraneus” nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'”intraneus”, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, la quale può rilevare sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori.

 

Cassazione penale sez. V, 17/05/2017, n.54291

In tema di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il dolo dell’ “extraneus” è configurabile ogniqualvolta egli apporta un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale, non essendo richiesta la consapevolezza dello stato di dissesto della società.

 

Cassazione penale sez. V, 20/10/2015, n.4790

La responsabilità penale per il reato di bancarotta per distrazione deve essere esclusa se il patrimonio dell’impresa viene reintegrato prima della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, in considerazione dell’idoneità di tale operazione ad eliminare il potenziale danno per le ragioni creditorie.

 

Cassazione penale sez. un., 31/03/2016, n.22474

Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. (In motivazione, la Corte ha precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza).

 

Cassazione penale sez. un., 31/03/2016, n.22474

L’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA