Consenso informato e risarcimento del danno: la Suprema Corte fa il punto sul diritto risarcitorio del paziente e sugli oneri processuali sa assolvere.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 17806.2020,  pubblicata il 26 agosto 2020, resa dalla III Sezione civile della Corte di Cassazione, che pronunciatasi in ordine ad una domanda di risarcimento del danno con la quale si lamentava  la mancata acquisizione del consenso informato da parte dei sanitari prima di procedere ad un esame diagnostico, nel decidere la fattispecie scrutinata, riporta il quadro della giurisprudenza di legittimità rispetto a tutte le situazioni prospettabili in caso di omessa o insufficiente informazione astrattamente suscettibili di tutela giudiziaria.

 

Il caso clinico, la domanda risarcitoria e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie la paziente, colpita da ictus cerebro-vascolare, si era sottoposta su indicazione del medico ad esame angiografico carotideo-digitale dell’arco aortico con liquido di contrasto, senza che il radiologo la informasse in merito ai relativi rischi, con successiva ischemia miocardica acuta che ha portato a grave emiparesi sinistra.

L’attrice conveniva in giudizio per il risarcimento del danno i due medici, l’azienda ospedaliera e l’azienda sanitaria provinciale.

La Corte di appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto dalla parte attrice avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Cosenza aveva rigettato la domanda di risarcimento, sulla base dell’assenza di elementi concreti dai quali desumere l’omessa o insufficiente informazione al paziente.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa della parte attrice proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione resa dalla Corte territoriale, articolando plurimi motivi di impugnazione.

In particolare, ai fini del presente commento riveste maggiore interesse la deduzione della violazione e falsa applicazione di legge sostenendo, la ricorrente, che l’onere di dimostrare l’eventuale rifiuto al trattamento sanitario sorge in capo al paziente in caso di lesione di diritto alla salute e non anche di lesione del diritto all’autodeterminazione.

I convenuti resistevano con distinti controricorsi.

La Suprema corte, nel rigettare il ricorso, offre all’operatore del diritto una pregevole sintesi della materia  del consenso informato vista nella dimensione  giurisdizionale con specificazione cdei presupposti e degli oneri di allegazione e probatori da assolvere per l’accoglimento della domanda:

<…..Sul punto si richiama la motivazione di Cass. 11 novembre 2019, n. 28985: «la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni:

  1. a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente – sul quale grava il relativo onere probatorio – se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti);
  2. b) un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. (ex multis Cass. 2854/2015; 24220/2015; Cass. 24074/2017; Cass. 16503/2017; Cass. 7248/2018).

Possono, pertanto, prospettarsi le seguenti situazioni conseguenti ad una omessa od insufficiente informazione:

– A) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni, “hic et nunc”: in tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale;

– B) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà esteso anche al danno da lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente;

– C) omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento, sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute – da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l’intervento non sarebbe stato eseguito – andrà valutata in relazione alla eventuale situazione “differenziale” tra il maggiore danno biologico conseguente all’intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;

– D) omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi: in tal caso, nessun risarcimento sarà dovuto;

– E) Omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti: in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, alla autodeterminazione sarà risarcibile (giusta il già richiamato insegnamento del giudice delle leggi) qualora il paziente alleghi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente – salva possibilità di provata contestazione della controparte.

Il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, pur necessario ed anche se eseguito “secundum legem artis”, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, dovrà conseguire alla allegazione del relativo pregiudizio ad opera del paziente, riverberando il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e cioè della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione – perfezionatosi con la condotta omissiva violativo dell’obbligo informativo preventivo – e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso di regolarità causale.

Il paziente che alleghi l’altrui inadempimento sarà dunque onerato della prova del nesso causale tra inadempimento e danno, posto che: a) il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico; b) il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente, sicché la distribuzione del relativo onere va individuato in base al criterio della cd. “vicinanza della prova”; c) il discostarnento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell’intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all'”id quod plerumque accidit”. Tale prova potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell’operazione, non potendosi configurare, “ipso facto”, un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l’impredicabilità di danni “in re ipsa” nell’attuale sistema della responsabilità civile».

Posto che in questione è il consenso informato al trattamento sanitario, anche nel caso di mera violazione del diritto all’autodeterminazione il presupposto del diritto risarcitorio è la circostanza che il paziente, ove informato, non si sarebbe sottoposto al trattamento>.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA