Reati tributari e sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente: l’individuazione specifica dei beni da apprendere è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 25450.2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che pronunciatasi nella fase cautelare reale in ordine ad una incolpazione provvisoria per i reati di  dichiarazione fraudolenta e indebita compensazione, ha ritenuto di dare continuità al consolidato principio di diritto secondo il quale, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l’importo complessivo da sequestrare, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero.

I reati provvisoriamente contestati e la fase cautelare reale di merito

Nel caso di specie all’imputato erano provvisoriamente contestati i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante artifici e indebita compensazione, rispettivamente ex artt. 3, 10 quater D.lgs. 74/2000.

Il Tribunale cautelare  di Torino confermava il provvedimento con il quale il GIP in sede aveva disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente del denaro nella disponibilità dell’imputato costituente profitto dei reati tributari.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del prevenuto proponeva ricorso per cassazione contro l’ordinanza resa dal Tribunale della Libertà  articolando plurimi motivi di impugnazione.

In particolare il ricorrente contestava la violazione delle norme in materia di sequestro preventivo, non avendo il G.i.p. disposto la preventiva ricerca ed il sequestro diretto del profitto del reato nella disponibilità dell’ente.

I Giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso, richiamano il consolidato principio di diritto che regola le modalità di individuazione dei beni da sottoporre a sequestro preventivo:

<Si tratta di argomentazioni innanzitutto in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, posto che si può far luogo al sequestro per equivalente soltanto dopo aver verificato l’impossibilità, anche temporanea, di sottoporre al provvedimento cautelare i beni che direttamente o indirettamente sono riferibili al profitto del reato (cfr. Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014 – dep. 05/03/2014, Gubert, Rv. 258648), tale riscontro, tuttavia, non deve necessariamente essere effettuato nell’originario decreto di sequestro, quanto, piuttosto, in una fase successiva alla sua emissione, corrispondente alla concreta esecuzione del provvedimento ablativo, in quanto in materia cautelare non è possibile pretendere la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato, giacché, durante il tempo necessario per l’espletamento di tale ricerca, potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di cautela.

Infatti, quando il sequestro interviene in una fase iniziale del procedimento, non è, di solito, ancora possibile stabilire se sia possibile o meno la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto di reato, previa la loro certa individuazione (in termini Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014 – dep. 05/03/2014, Gubert, Rv. 258648; v. anche Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, P.M. Rv. 265028). Coerentemente con questa impostazione, la Suprema Corte ha affermato che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l’importo complessivo da sequestrare, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (si vedano da ultimo sez. 3, n. 29862 de/ 01/12/2017 (dep. 03/07/2018) Rv.. 273689 – 01 Lorandi; Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, Armeli e altro, Rv. 265058; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Monti e altri, Rv. 264282; Sez. 3, n. 37848 del 7/05/2014, Chidichimo, Rv. 260148; Sez. 3, n. 10567/13 del 12/07/2012, Falchero, Rv. 254918).

Consegue, anche con riguardo al caso di specie, che il provvedimento di sequestro non deve necessariamente contenere una specifica individuazione dei beni da sottoporre alla misura cautelare, potendo certamente rinviare tale specificazione alla successiva fase esecutiva. In una ipotesi, siffatta, dunque, dovrà rimettersi a tale fase anche la determinazione delle concrete modalità di articolazione della cautela reale, in specie per quanto attiene alla sottoposizione a vincolo del singolo bene nelle forme della ablazione diretta o di quella per equivalente>.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. III, 01/12/2017, n.29862

Il provvedimento di sequestro non deve necessariamente contenere una specifica individuazione dei beni da sottoporre alla misura cautelare, potendo certamente rinviare tale specificazione alla successiva fase esecutiva.

 

Cassazione penale sez. II, 21/07/2015, n.36464

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l’importo complessivo da sequestrare, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero.

 

Cassazione penale sez. III, 30/09/2015, n.41073

In tema di reati tributari, il pubblico ministero è legittimato, sulla base del compendio indiziario emergente dagli atti processuali, a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per “equivalente”, invece che in quella “diretta”, solo all’esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo invece necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto diretto del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la legittimità dell’emissione di un decreto di sequestro per equivalente in difetto di una verifica, sommaria e allo stato degli atti, dell’impossibilità di procedere al sequestro di somme di denaro, costituendo quest’ultimo un sequestro in forma “diretta”).

 

Cassazione penale sez. II, 12/05/2015, n.24785

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al p.m. (Fattispecie in materia di riciclaggio).

 

Cassazione penale sez. un., 30/01/2014, n.10561

È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l’ente una persona estranea al detto reato.

 

Cassazione penale sez. un., 30/01/2014, n.10561

In tema di reati tributari, laddove pure non è prevista la responsabilità dell’ente ex decreto legislativo n. 231 del 2001, è possibile la confisca “diretta” del profitto del reato commesso dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica, quando il profitto sia rimasto nella disponibilità dell’ente. Mentre, al contrario, non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca “per equivalente” nei confronti della persona giuridica, qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA