Ricettazione e frode informatica: la mancata giustificazione del denaro proveniente dal reato presupposto integra il dolo richiesto dall’art. 648 cod. pen.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 26102.2020, depositata il 16 settembre 2020, resa dalla II Sezione penale della Corte di Cassazione che pronunciatasi su una imputazione di ricettazione di denaro provento del delitto di frode informatica, enuncia il principio di diritto secondo il quale la mancata giustificazione del possesso del bene provento del reato – nella fattispecie una somma di denaro – costituisce prova della consapevolezza della relativa origine delittuosa del bene ed integra il dolo richiesto per il reato di ricettazione.

 

Il reato contestato e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie all’imputato era contestato il delitto di ricettazione della somma di denaro, provento del reato di frode informatica, accreditata sul proprio conto corrente.

La Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Cosenza aveva condannato il prevenuto per il reato ascrittogli.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione contro la decisione della Corte territoriale

I Giudici di legittimità, nel dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di specificità del motivo di impugnazione, applicano al processo scrutinato il seguente principio di diritto sedimentato sul tema della colpevolezza nel delitto contro il patrimonio:

<In tal modo, la Corte si è correttamente conformata all’insegnamento di legittimità secondo cui, la circostanza che l’imputato sia stato trovato nel possesso del bene proveniente da delitto e non abbia fornito alcuna giustificazione in ordine a tale possesso, integra pacificamente il dolo del delitto di ricettazione, poiché consente di ritenere provata la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene stesso (da ultimo, Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012, Pomella)>.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. II, 29/01/2020, n.7843

La mancata giustificazione del possesso di un bene di provenienza furtiva (nel caso di specie, un televisore) integra pacificamente il dolo del reato di cui all’art. 648 c.p., consentendo di ritenere provata la consapevolezza della sua provenienza delittuosa.

Cassazione penale sez. I, 13/03/2012, n.13599

Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza.

Cassazione penale sez. II, 25/05/2010, n.29198

Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA