E’ irrilevante la scelta espressa dall’indagato sui beni da sequestrare nell’ambito del procedimento cautelare reale per reati tributari

Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza numero 25448/2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, pronunciatosi in fase cautelare reale in merito ad una incolpazione provvisoria per il reato di indebita compensazione, enuncia il principio di diritto della irrilevanza delle preferenze espresse dalla difesa dell’indagato in ordine ai beni da sottoporre al vincolo ablatorio, risultando la scelta rimessa alla discrezionalità dell’Ufficio del PM con preferenza della liquidità rispetto ad altri beni il cui valore di realizzo è maggiormente aleatorio.

La pronuncia in commento è di interesse per gli operatori del diritto che si occupano della materia cautelare reale perché afferma, altresì, il principio della legittimità del sequestro pro-quota dell’immobile di proprietà dell’indagato, quando il vincolo deve essere apposto solo per una parte del valore del bene.

 

Il reato provvisoriamente contestato e la fase cautelare reale di merito.

Nel caso di specie all’indagato, nella qualità di amministratore della società, era provvisoriamente contestato il delitto di indebita compensazione ex art. 10 quater D.lgs. 74/2000, per aver compensato imposte dovute dalla società con crediti inesistenti.

Il Tribunale della Libertà di Torino rigettava l’appello cautelare interposto dal prevenuto contro l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari in sede aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La difesa del giudicabile interponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa dal Tribunale della Libertà torinese, articolando due motivi di impugnazione.

In particolare, per quanto di interesse per il presente commento, il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 240 c.p., 125, 321 c.p.p., per aver il Tribunale del Riesame ritenuto irrilevanti le preferenze espresse dall’indagato in ordine ai beni da sequestrare, avendo la Procura nella fase di esecuzione mantenuto il sequestro della liquidità ed apposto per la parte residua il vincolo di temporanea indisponibilità con sequestro pro quota dell’immobile di cui l’indagato era proprietario per l’intero.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, enuncia i seguenti principi di diritto che attengono alla fase esecutiva del sequestro preventivo funzionale alla confisca per valore:

(i) La irrilevanza della volontà dell’indagato nella scelta dei beni da sequestrare:

<Va, dunque, anzitutto, ricordato che l’ordinamento non esprime, in nessun settore, un principio generale secondo cui, nell’apposizione di vincoli di indisponibilità sui beni del debitore, così come di quello obbligato al risarcimento del danno da delitto, si debba tenere conto, nell’individuazione delle cose da apprendere (o restituire, operando il medesimo principio), delle preferenze espresse da quest’ultimo.

Piuttosto, l’individuazione dei beni da sequestrare rientra nell’ambito della discrezionalità del giudice della fase esecutiva del provvedimento cautelare, con l’unico limite – applicabile analogicamente anche al settore penale (per identità di ratio, stante la più agevole soddisfazione delle pretese erariali sulle somme di denaro) – di dover preferire comunque il denaro (come espressamente ora previsto dall’art. 517, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla I. n. 52 del 2006, v., in proposito, Sez. 2, n. 41049 del 26/10/2011, Rv. 251515). Una volta, poi, che sia stato eseguito il sequestro di somme di denaro, non può, come sostanzialmente richiesto dal ricorrente, procedersi alla sostituzione di tali somme con altri beni, anche se, astrattamente, di valore pari o superiore all’ammontare di dette somme, perché tale operazione comporta la sostituzione di un bene di immediata escussione (e cioè le somme di denaro depositate in banca) con un diritto di proprietà non immediatamente convertibile in un valore che sia con certezza corrispondente al profitto del reato (cfr. Sez. 3, n. 37660 del 17/05/2019, Rv. 277833; e Sez. 3, n. 12245 del 17/01/2014, Rv. 261496).

 

(ii) La legittimità del sequestro pro-quota dell’immobile di proprietà dell’indagato.  

Quanto alla possibilità di disporre il sequestro di un immobile appartenente per intero all’indagato solo per una parte, va osservato che l’apposizione del vincolo preordinato all’ablazione entro tale limite non è affatto illegittima, stante la ricordata preferenza accordata dall’ordinamento al sequestro del denaro, cui consegue la necessità di sequestrare anzitutto il denaro e, per il residuo, gli altri beni, anche non per intero.

Tale sequestro, inoltre, non può neppure dirsi concettualmente errato o astrattamente inammissibile, ben potendo il vincolo cautelare preordinato alla confisca essere apposto su di un bene solo fino alla concorrenza del profitto del reato da sequestrare, cioè pro quota, rimanendo l’eventuale eccedenza di valore nella disponibilità dell’indagato: l’effetto che ne conseguirà, nel caso in cui venga disposta la confisca del bene non per l’intero ma solo per la quota del profitto da assoggettare a sequestro (per mancanza o incapienza di altri beni), sarà il sorgere di una comunione ordinaria su tale bene, tra lo Stato, e per l’esso l’Agenzia del Demanio, partecipante a tale comunione nella misura in cui è stata disposta la confisca, e l’indagato, partecipante in misura pari al valore residuo di tale bene non sottoposto a confisca, assoggettata alla disciplina generale sulla comunione ordinaria (artt. 1100 – 1116 cod. civ.) e al cui eventuale scioglimento potrà procedersi secondo la disciplina dettata dall’art. 1111 cod. civ.>.

 

La norma incriminatrice:

Art. 10 quater D.lgs. 74/2000 – Indebita compensazione

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. 

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. III, 17/05/2019, n.37660

Le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, che costituiscono il profitto del reato oppure un valore ad esso equivalente, non possono essere sostituite con beni mobili od immobili di identico valore, perché tale operazione comporta la permuta di un bene di immediata escussione con un diritto di proprietà non immediatamente convertibile in un valore corrispondente al profitto del reato.

 

Cassazione penale sez. III, 30/09/2014, n.43580

Il principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari – operante anche con riferimento alle cautele reali non impedisce la sottoposizione a vincolo cautelare di beni di valore sproporzionato rispetto all’entità del profitto, ma pone il limite oltre cui tale vincolo non si giustifica (confermato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, disposto dal gip ai danni di un indagato per il reato ex art. 8 d.lg. n. 74 del 2000, di beni e disponibilità finanziarie fino alla concorrenza di 15.000 euro anche se il provvedimento era caduto su un immobile di valore superiore ai 50.000 euro, atteso che ciò non comportava il venir meno del vincolo, che rimaneva valido fino alla concorrenza della somma indicata, indipendentemente dal valore complessivo dei beni attinti).

 

Cassazione penale sez. III, 17/01/2014, n.12245

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non è suscettibile di sostituzione mediante iscrizione di ipoteca volontaria, per un identico valore, sui beni sequestrati, poiché tale operazione comporta la permuta di un bene certo, nella disponibilità dell’imputato e di immediata escussione, con un diritto reale di garanzia non immediatamente convertibile in un bene di valore corrispondente al profitto del reato.

 

Cassazione penale sez. II, 26/10/2011, n.41049

Nell’esecuzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non vige alcun principio in base al quale si debba tenere conto, nell’individuazione dei beni da assoggettare alla misura, delle preferenze espresse dall’imputato, rientrando detta individuazione nella discrezionalità del giudice della fase esecutiva del provvedimento cautelare, con l’unico limite ex art. 517, comma 2, c.p.c., applicabile analogicamente anche al processo penale, rappresentato dalla necessità di preferire comunque il denaro.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA