Solo la condotta eccentrica del lavoratore rispetto all’area di rischio governata dal datore di lavoro interrompe il nesso causale tra omissione ed evento

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 23947/2020, resa dalla Sezione feriale penale della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito ad una imputazione di lesioni colpose cagionate per violazione della normativa a tutela della sicurezza sul lavoro.

Nella sentenza in commento viene data continuità consolidati principi giurisprudenziali sedimentati in tema degli obblighi di tutela per la  connessi alla posizione di garanzia ricoperta dal datore di lavoro e delle condizioni per ritenere il comportamento del lavoratore infortunato abnorme ed eccentrico.

L’infortunio sul lavoro, il reato contestato e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie il lavoratore, impegnato nello spostamento di una saldatrice unitamente ad altri dipendenti tramite un trattore muletto, perdeva l’equilibrio e veniva investito dal mezzo, riportando lesioni.

All’imputato, nella qualità di legale rappresentante della società, veniva contestato il delitto di lesioni colpose, per aver cagionato con colpa generica e specifica l’infortunio in cantiere.

La Corte di appello di Venezia confermava la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva condannato il prevenuto per il reato ascrittogli.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione contro la decisione resa dalla Corte territoriale, articolando plurimi motivi di impugnazione.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il applicando alla fattispecie concreta sottoposta al vaglio di legittimità i consolidati principi dettati in materia di obblighi del datore di lavoro e di condotta abnorme ed eccentrica del lavoratore.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della pronuncia in commento:

(i) Posizione di garanzia del datore di lavoro ed obblighi di formazione/informazione.

<Non può omettersi di porre in rilievo come, ai fini della valutazione dell’accertamento della responsabilità colposa per l’infortunio occorso sul luogo di lavoro, poco rilevi la circostanza che l’area nella quale si verificava l’incidente fosse chiusa o aperta al pubblico. Ed invero, secondo quanto non irragionevolmente ricostruito dai Giudici di merito, [omissis]era consapevole del fatto che [omissis]sarebbe stato aiutato nelle operazioni di movimentazione della saldatrice da [omissis] e dalla persona offesa – non potendo (come già evidenziato) detta operazione essere eseguita da un solo operaio – ed era pertanto tenuto – in quanto datore di lavoro tenuto al controllo dei fattori di rischio anche nei riguardi di terzi non dipendenti e nonostante i comportamenti imprudenti di costoro – ad attuare le misure antinfortunistiche, ad assicurare la necessaria formazione professionale sull’utilizzo dei macchinari impiegati nelle lavorazioni  e sulle misure precauzionali da adottare (compreso il divieto di salire sui pallet per il rischio caduta e di investimento), a garantirne la loro rigorosa osservanza da parte del proprio dipendente nonché ad inibire a [omissis ]e [omissis] di fare accesso al luogo e di prendere parte alle lavorazioni affidate a[omissis].

Nel riconoscere la responsabilità colposa dell’imputato, i Giudici di merito hanno fatto ineccepibile applicazione dei consolidati principi di diritto in materia, secondo cui il datore di lavoro – quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro – è tenuto a dare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, fornendo specifiche informazioni sulle modalità di svolgimento delle attività lavorative e sull’uso dei macchinari e quindi ad eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti, e risponde pertanto dell’infortunio occorso al dipendente a causa della mancanza di tali requisiti (Sez. 4, n. 5441 del 11/01/2019, Lanfranchi, Rv. 275020)>.

(ii) Abnormità ed eccentricità del comportamento del lavoratore.

<La Corte distrettuale ha ineccepibilmente notato come l’abnormità del comportamento sia esclusa dal fatto che i tre operai si limitavano a replicare la condotta tenuta dal [omissis] per portare la saldatrice sul luogo dei lavori nonché ad utilizzare un mezzo di cui avevano in quel momento la disponibilità e l’uso e che avevano anche in precedenza utilizzato per eseguire i lavori nell’area, senza peraltro ricevere la formazione antinfortunistica necessaria.

L’assunto difensivo contrario, che pretende non essere stato fatto uso del muletto da parte del ricorrente per il trasferimento della saldatrice prima dell’infortunio, non è ritualmente supportato dai necessari riscontri probatori perché possa essere apprezzato da questo Giudice di legittimità, risultando il ricorso privo di autosufficienza nei termini già sopra esposti. Il ragionamento del Giudice del gravame risulta perfettamente allineato alla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia, secondo cui l’abnormità della condotta del lavoratore tale da escludere la responsabilità del datore di lavoro non coincide con la mera imprudenza o disattenzione nello svolgimento delle lavorazioni, ma postula che il comportamento si svolga al di fuori dell’ambito delle mansioni assegnate ovvero che, pur collocandosi nell’alveo di esse, risulti radicalmente avulso da un’avventatezza prevedibile – e dunque evitabile – nelle operazioni. Si è, in particolare, affermato che il comportamento del lavoratore può ritenersi “abnorme”, e come tale non suscettibile di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, allorché provochi l’infortunio ponendo in essere, colposamente, un’attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, realizzando in tal modo un comportamento “esorbitante” rispetto al lavoro che gli è proprio, assolutamente imprevedibile (ed evitabile) per il datore di lavoro, come, ad esempio, nel caso che il lavoratore si dedichi ad un’altra macchina o ad un altro lavoro, magari esorbitando nelle competenze attribuite in esclusiva ad altro lavoratore (v. di recente Sez. 4 del 21/10/2008, n. 40821, Petrillo; Sez, 4 del 16/02/2012, n. 10712, Mastropietro). Tale comportamento è “interruttivo” non perché eccezionale, ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a “governare” (v. Sez. 4, del 23/11/2012, n. 49821, Lovison ed altri). D’altra parte, si è giudicata abnorme quella condotta che, pur rientrando nelle mansioni lavorative proprie del lavoratore o comunque in attività con esse connesse, sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro>.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. IV, 11/01/2019, n.5441

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto a dare ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità di svolgimento delle attività lavorative e sull’uso dei macchinari, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che l’esistenza di un manuale sull’uso del macchinario valga ad esonerarlo da responsabilità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l’affermazione di responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso ad un lavoratore in conseguenza dell’utilizzo di un impianto di miscelazione di granuli di gomma non provvisto di adeguati punti di fissaggio per garantirne la stabilità nonostante l’assenza nel manuale d’uso di riferimenti alla necessità di ancoraggio del macchinario).

 

Cassazione penale sez. IV, 26/09/2014, n.43846

Il datore di lavoro non può essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore non solo quando il comportamento di quest’ultimo risulti definibile come abnorme e quindi non suscettibile di controllo da parte del titolare della posizione di garanzia (dovendosi considerare abnorme non solo il comportamento posto in essere in una attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, ma anche quello connesso con lo svolgimento delle mansioni lavorative, ma consistito in qualcosa di radicalmente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro), ma anche quando il comportamento del lavoratore, pur non abnorme di per sé, risulti eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il titolare della posizione di garanzia è chiamato a governare (da queste premesse, in una fattispecie in cui al sindaco di un comune si era addebitato un infortunio subito da uno stradino comunale, sul rilievo della pretesa mancata formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza, è stata annullata con rinvio la sentenza di condanna che non aveva approfondito se l’infortunio si fosse veramente verificato nell’ambito delle mansioni svolte dal lavoratore, sì da potersene fare discendere l’addebito di carenza di formazione; diversamente, si era finito con l’addebitare al titolare della posizione di garanzia un comportamento prevenzionale rispetto ad una condotta del lavoratore di cui non si era verificata la coerenza con le mansioni).

 

Cassazione penale sez. IV, 14/02/2012, n.10712

La grave negligenza del lavoratore, pur debitamente formato e fornito dello strumentario di sicurezza, può essere la causa determinante dell’evento lesivo qualora quella condotta si presenti non solo imprevedibile, ma anche inevitabile, quando il contesto della prestazione lavorativa non consenta al titolare della posizione di garanzia una persistente attività di vigilanza circa il corretto utilizzo dello strumentario di sicurezza da parte della vittima.

 

Cassazione penale sez. IV, 21/10/2008, n.40821

In tema di infortuni sul lavoro, il principio in forza del quale l’addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è escluso dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, salvo che ci si trovi in presenza di comportamenti abnormi, come tali eccezionali e imprevedibili (art. 41, comma 2, c.p.), deve comunque tenere conto dell’altro principio secondo cui, per poter formalizzare il giudizio di responsabilità, occorre in ogni caso accertare la “colpa” del datore di lavoro, la quale è pur sempre il presupposto dell’addebito.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA