Concussione per il medico che costringe i genitori di neonati prematuri ad effettuare esami ecografici in regime intra moenia abusando della propria posizione e approfittando della condizione di soggezione psicologica delle vittime

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 27292.2020, resa dalla VI Sezione penale della Corte di Cassazione pronunciatasi in sede cautelare personale in merito ad una ipotesi di concussione contestata ad un dirigente medico, indagato per il predetto delitto contro la pubblica amministrazione, perpetrato con abuso di funzioni mediante condotta costrittiva e di minaccia.

 

Il reato provvisoriamente contestato e la fase cautelare di merito

Nel caso di specie all’indagato, nella qualità di dirigente medico del presidio ospedaliero, era stato provvisoriamente contestato il delitto di concussione per aver prospettato ai genitori dei piccoli pazienti nati prematuramente la necessità di eseguire ecografie all’encefalo al fine di escludere l’eventuale presenza di danni cerebrali.

Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato, aveva esercitato pressioni affinché gli esami venissero  effettuati a pagamento in regime intra moenia a dispetto del diritto all’esenzione dal pagamento del ticket cui i pazienti avrebbero avuto diritto e ciò con costrizione e minaccia consistita nel rifiuto da parte del sanitario di eseguire gli accertamenti in caso di mancato pagamento della prestazione privatistica

Il Tribunale di Catania rigettava la richiesta di riesame proposta dal prevenuto avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva accolto le richieste della Procura ed applicato al giudicabile la misura cautelare personale degli arresti domiciliari.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa dell’indagato interponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa dal Tribunale delle libertà, articolando due motivi di impugnazione.

Ai fini del presente commento rileva maggiormente la censura di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sussistenza del reato per il quale era stata applicata la misura custodiale personale.

I Giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso, ricostruiscono la vicenda e gli elementi probatori dai quali il Tribunale della Libertà ha desunto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo all’indagato in ordine al reato oggetto di provvisoria contestazione.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

<Rileva il Collegio che effettivamente il Tribunale non ha esaminato espressamente il contenuto della documentazione richiamata nel ricorso, e, segnatamente, dell’adesione, sottoscritta dalle persone offese, alla esecuzione dell’esame in regime intra moenia e al versamento delle somme in favore della struttura sanitaria.

Tuttavia il ricorrente non ha esplicitato, con gli odierni motivi di impugnazione, la rilevanza del contenuto di tale documentazione e, soprattutto, come il contenuto si possa rapportare, elidendone il significato accusatorio viceversa valorizzato nell’ordinanza impugnata, alle dichiarazioni delle persone offese dalle quali si evince che il ricorrente non si era limitato a proporre ai genitori di far ricorso al regime intra moenia ma dopo avere rappresentato agli stessi la necessità per la salute dei piccolissimi pazienti di eseguire un nuovo esame ecografico, facendo leva ed approfittando della naturale e giustificata elevata apprensione degli stessi, li aveva avvertiti che tali esami potevano essere eseguiti solo a pagamento, minacciando che si sarebbe rifiutato di eseguire detti accertamenti, minaccia tanto più efficace ove si rifletta che l’indagato era l’unica persona che avrebbe potuto eseguire, presso il reparto dell’Ospedale in questione, gli esami ecografici.

La netta esondazione del sanitario dalle prescrizioni recate dal Regolamento, questo sì oggetto di puntuale esame allo scopo di ricostruire il contenuto delle indicazioni che il sanitario della struttura può e deve fornire all’utenza, è stata, dunque, oggetto della ricostruzione ed analisi del Tribunale ai fini della individuazione dell’abuso di funzione ravvisato nella condotta dell’indagato. Al confronto con tali argomentazioni, tuttavia, il ricorso non spiega come la sottoscrizione di un modulo, naturale epilogo della scelta delle persone offese nata condizionata dalla coartazione psicologica subita – secondo la prospettazione svolta dai giudici del riesame – possa valere ad infirmare il contenuto delle dichiarazioni, precise e specifiche, sulle modalità di limitazione della libertà di autodeterminazione subita per effetto della condotta costrittiva ravvisata nella condotta del sanitario>.

La norma incriminatrice:

Art. 317 c.p. – Concussione:

 Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. VI, 05/03/2019, n.13411

Integra il delitto di concussione e non quello di induzione indebita, la condotta del dirigente medico preposto ad eseguire le interruzioni di gravidanza, il quale, approfittando della grave compressione della libertà di autodeterminazione delle vittime e palesando l’insussistente impossibilità di eseguire gli interventi presso la struttura pubblica, prospetti quale unica alternativa l’illecita esecuzione degli aborti presso il suo studio privato previo versamento di un corrispettivo in danaro.

 

Cassazione penale sez. VI, 15/11/2016, n.53444

La distinzione tra il delitto di concussione per induzione e quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale va individuata nel fatto che nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità delle somme o delle utilità oggetto di dazione o promessa e la qualità di pubblico ufficiale concorre solo in via accessoria a condizionare la volontà del soggetto passivo (in applicazione di tale principio, la Corte ha qualificato come concussione la condotta di un dirigente medico in servizio presso il reparto di ginecologia di un ospedale che praticava aborti illegali presso il proprio studio privato).

 

Cassazione penale sez. VI, 22/04/2010, n.17234      

Integra il reato di concussione la condotta del primario di un ente ospedaliero, che prospettando ai pazienti, ricoverati per essere sottoposti a delicati interventi chirurgici, le possibilità di un intervento “intra moenia” con scelta dell’equipe chirurgica di fiducia, ovvero di un intervento da lui personalmente condotto secondo il regime ospedaliero gratuito, li induca a consegnargli somme di denaro o altre utilità non dovute, facendo figurare, contrariamente al vero, che tale dazione di denaro costituiva un’iniziativa spontanea delle persone operate in favore di opere di beneficenza.

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