Va annullata la sentenza della Corte di Appello che condanna il sanitario assolto in primo grado al risarcimento del danno senza procedere a nuovo esame del perito
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 26617.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di lesioni colpose commesse da un professionista sanitario, ha ritenuto di dare continuità al principio di diritto processuale che afferma la necessità rinnovare l’istruttoria dibattimentale – procedendo a nuovo esame del perito – laddove il giudice superiore ritenga di riformare in peius la sentenza di assoluzione, anche ai soli fini civili.
Il reato contestato e il giudizio di merito.
Nel caso di specie all’imputato, nella qualità di medico chirurgo, era contestato il delitto di lesioni colpose ex art. 590 c.p., commesse con colpa professionale.
La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, pronunciatasi sull’appello proposto dalla parte civile, riformava la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Taranto e condannava il prevenuto al risarcimento di danni subiti dalla parte civile.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.
La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione contro la decisione della Corte territoriale, articolando due motivi di impugnazione.
Ai fini del presente commento riveste maggiore interesse il denunciato vizio di rito in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale che ha riformato ai fini civili la sentenza assolutoria di primo grado, rivalutando il contenuto della perizia senza rinnovare la prova dichiarativa nel grado di appello.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:
<La prova peritale è sicuramente prova orale, ove l’esperto sia stato sentito a dibattimento, come avvenuto nel caso di specie.
Infatti, «Le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l’obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l’esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova» (così Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112-01).
Ciò premesso, la riforma in peius della decisione liberatoria è avvenuta senza previa rinnovazione dell’istruttoria in palese violazione dei seguenti principi di diritto puntualizzati e ribaditi dalle Sezioni Unite: «Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489-01; in senso conforme univocamente le successive Sezione Unite, v. Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787-01, e semplici: Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255-01; Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto, Rv. 277000-01; Sez. 5, n. 38082 del 047042019, Clemente, Rv. 276933-01; Sez. 6, n. 12215 del 12/02/2019, Caprara, Rv. 275167-01; Sez. 6, n. 52544 del 07/10/2016, Morri, Rv. 268579-01).
Ne consegue che «L’omessa rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa da parte del giudice di appello che proceda, sulla base di un diverso apprezzamento della stessa, nella vigenza dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla riforma della sentenza di assoluzione, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di legittimità a norma dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., mentre la pronuncia di riforma adottata sulla base della rivalutazione della relazione del perito, acquisita in forma puramente cartolare, è sindacabile per vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da potere determinare una diversa conclusione del processo» (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112-03)>.
Quadro giurisprudenziale di riferimento:
Cassazione penale sez. V, 18/02/2020, n.15259
Il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d’ufficio, l’istruzione dibattimentale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione dell’art. 603, comma 3-bis c.p.p., introdotta dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, pur prescrivendo l’obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d’appello se celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non ha inteso escludere la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile e che tale interpretazione corrisponde al principio di ragionevolezza delle scelte normative che ispira l’art. 3 Cost.).
Cassazione penale sez. V, 15/04/2019, n.32854
Il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d’ufficio, l’istruzione dibattimentale, venendo in rilievo la garanzia del giusto processo a favore dell’imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica. (In motivazione, la Corte ha ritenuto che la disposizione dell’art. 603, comma 3-bis c.p.p., introdotta dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, che prescrive la rinnovazione istruttoria nell’ambito del giudizio d’appello celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non esclude la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile).
Cassazione penale sez. un., 28/01/2019, n.14426
Le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l’obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l’esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova.
Cassazione penale sez. un., 28/01/2019, n.14426
Ove, nel giudizio di primo grado, della relazione peritale sia stata data la sola lettura senza esame del perito, il giudice d’appello che, su impugnazione del pubblico ministero, condanni l’imputato assolto nel giudizio di primo grado, non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame del perito. (In motivazione, la Corte ha chiarito che in tal caso, avendo avuto la prova peritale sin dall’origine, per volontà delle parti, natura cartolare, non si tratterebbe di rinnovare in appello il medesimo atto istruttorio svolto nel giudizio di primo grado, ma di compiere ‘ex novo’ un diverso atto istruttorio al quale le parti avevano rinunciato).
Cassazione penale sez. un., 19/01/2017, n.18620
Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado emessa all’esito di giudizio abbreviato, sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA