Nei reati tributari per la determinazione della competenza territoriale assume prevalenza il criterio della sede effettiva ove si svolge l’attività di direzione e amministrazione dell’impresa rispetto a quella legale fissata presso lo studio del professionista

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 27606.2020, depositata il 6 ottobre 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione e segnalata all’Ufficio del massimario per l’annotazione del  relativo principio di diritto, con la quale i Giudici di legittimità, pronunciandosi sul tema della competenza territoriale per il reato di omessa dichiarazione, enunciano il principio di diritto secondo il quale, qualora venga accertata la natura formale e fittizia della sede legale, l’indagine penale ed il successivo giudizio devono essere celebrati ove è rinvenibile il centro effettivo di direzione ed attività amministrativa dell’impresa.

 

La contestazione provvisoria e la fase cautelare di merito.

Nel caso di specie all’indagato era provvisoriamente contestato il delitto di omessa dichiarazione ex art. 5 D.lgs. 74/2000.

Il Tribunale della Libertà di Avellino rigettava la richiesta di riesame avanzata dal prevenuto avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P in sede in ordine al reato tributario in provvisoria esecuzione.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa dal Tribunale per il Riesame impugnando il capo del provvedimento che aveva ritenuto corretta la individuazione della competenza territoriale da parte della locale Procura della Repubblica.

I Giudici di legittimità, nel dichiarare inammissibile il ricorso, validano le argomentazioni rese dal Collegio cautelare di Avellino, il quale ha ritenuto prevalente, nella determinazione della competenza territoriale, la circostanza che gli atti di decisione e gestione venissero presi in una sede diversa da quella legale – laddove quest’ultima era stabilita presso il commercialista della società – ed enunciano il principio di diritto secondo il quale il criterio principale attributivo della competenza per territorio è rappresentato dal domicilio fiscale del contribuente, il quale di regola coincide con la sede legale, ma che, qualora questa si rivelasse di carattere fittizio, corrisponde con quello della sede effettiva dell’impresa.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della pronuncia in commento:

<Il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come per l’individuazione del domicilio fiscale, al fine della competenza territoriale, deve farsi riferimento al “centro effettivo di direzione e di attività amministrativa dell’impresa, facendo riferimento ai criteri indicati dall’art. 162 d.P.R. n. 917 del 1986 sulla stabile organizzazione”.

Nel caso in giudizio la P.G. aveva accertato che l’impresa in oggetto aveva trasferito la propria sede legale dal Comune di [omissis] a quello di [omissis] dove sussisteva un mero recapito – ufficio del consulente fiscale della società -, mentre l’impresa continuava nella sua attività in [omissis], luogo dove sono ricoverati gli automezzi e presso il quale l’accesso ispettivo è avvenuto, alla presenza dell’amministratore.

Quello che rileva per la determinazione della competenza territoriale (ex art. 18, comma 2, d.lgs. 74/2000), infatti, non è la sede legale formale ma la sede effettiva dell’impresa (sia essa coincidente o no con la sede legale: “In tema di reati tributari, la competenza territoriale per i delitti in materia di dichiarazione riguardanti le imposte relative alle persone giuridiche, si determina con riferimento al luogo in cui queste ultime hanno il domicilio fiscale e che, di regola, coincide con quello della sede legale, ma che, qualora questa risulta avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in cui si trova la sede effettiva dell’ente” (Sez. 3, n. 20504 del 19/02/2014 – dep. 19/05/2014, nello stesso senso vedi anche Sez. 3, n. 23784 del 16/12/2016 – dep. 15/05/2017).

La stessa relazione governativa di accompagnamento al d.lgs. n. 74 del 2000, evidenzia come il comma 2 dell’art. 18 detta “disposizioni specifiche, intese a risolvere in via normativa i problemi connessi all’individuazione del giudice competente in ordine a determinate ipotesi di reato […] Relativamente ai delitti in materia di dichiarazione, tali problemi si connettono al nuovo sistema di trasmissione dei dati in via telematica attraverso soggetti abilitati: sistema che, ove si abbia riguardo al luogo dal quale la trasmissione parte, consentirebbe, in pratica all’autore dell’illecito di “scegliersi” il giudice competente con il semplice accorgimento di incaricare della trasmissione stessa un soggetto abilitato che operi nel luogo ritenuto più conveniente; mentre, ove si abbia riguardo al luogo in cui i dati confluiscono, porterebbe all’inaccettabile risultato di concentrare la competenza per tutti i reati presso il Tribunale di Roma, stante la gestione centralizzata del materiale informatico. A fronte di ciò si è dunque stabilito che i reati in questione debbano considerarsi consumati nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, salva l’applicabilità del criterio suppletivo del luogo dell’accertamento laddove detto domicilio risulti ubicato all’estero”.

Sulla base di ciò – con riferimento ai delitti previsti nel capo I, e cioè i delitti di dichiarazione – il reato si considera consumato nel luogo in cui il soggetto ha il domicilio fiscale che costituisce il criterio principale attributivo della competenza per territorio>.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. III, 16/12/2016, n.23784

In tema di reati tributari, la competenza per territorio per il delitto di omesso versamento delle certificate ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti (art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000) appartiene al giudice del luogo dove si compie, alla scadenza del termine previsto, l’omissione di cui al precetto normativo, luogo che di regola corrisponde, per le società, a quello in cui si trova la sede effettiva dell’impresa, intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione, coincidente o meno con la sede legale. (In motivazione, la S.C. – annullando la decisione di merito che, ritenendo erroneamente di dover applicare la regola fissata dall’art. 1182 cod. civ., aveva affermato la competenza del giudice del territorio ove era sita la Direzione provinciale della Agenzia delle Entrate destinataria del pagamento omesso – ha osservato che le fattispecie di cui agli artt. 10-bis e 10-ter, in quanto non comprese nei reati di cui al capo I del titolo II del D.Lgs. n. 74 del 2000, non partecipano della speciale disciplina della competenza a questi ultimi riservata dal secondo comma dell’art. 18 dello stesso decreto).

 

Cassazione penale sez. III, 19/02/2014, n.20504

In tema di reati tributari, la competenza territoriale per i delitti in materia di dichiarazione riguardanti le imposte relative alle persone giuridiche, si determina con riferimento al luogo in cui queste ultime hanno il domicilio fiscale, e che, di regola, coincide con quello della sede legale, ma che, qualora questa risulta avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in cui si trova la sede effettiva dell’ente.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA