Reati tributari e misure cautelari reali: contro il provvedimento di dissequestro del G.I.P. non è esperibile il ricorso per cassazione per saltum ma solo l’appello cautelare

Si segnala ai lettori del blog l’ordinanza numero 26534.2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciatasi in sede cautelare reale in ordine alla questione di rito circa la proponibilità  o meno del ricorso per cassazione contro l’ordinanza di dissequestro del G.I.P., afferma il  principio secondo il quale il ricorso “per saltum” in sede di legittimità può essere proposto esclusivamente contro il decreto che dispone il sequestro preventivo, quale misura cautelare genetica.

 

Il reato provvisoriamente contestato e la fase cautelare reale di merito

Nel caso di specie all’indagato era provvisoriamente contestato il delitto di indebita compensazione ex art. 10 quater D.lgs. 74/2000.

Il GIP del Tribunale di Gela disponeva il dissequestro e la restituzione del libretto nominativo all’avente diritto cointestatario dello stesso.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

Il Pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione per saltum avverso il predetto provvedimento, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Suprema Corte, nel riqualificare l’impugnazione come appello cautelare reale ex art. 322 bis c.p.p. ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale della Libertà di Caltanissetta per l’ulteriore corso.

Di seguito si riporta il passaggi estratto dal compendio motivazionale della sentenza in commento che affronta il tema dei rapporti tra il ricorso per cassazione (art. 325 c.p.p.) e l’appello (322bis c.p.p.) in materia cautelare reale.

<Al riguardo, peraltro, va osservato che oggetto di ricorso in cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. sono le ordinanze emesse dal Tribunale della libertà all’esito del giudizio del riesame, o di appello ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen..

In seguito alle modifiche apportate dall’art. 19, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, lett. a) e b), il ricorso in cassazione, da un lato, è stato esteso alla decisione sull’appello avverso la misura cautelare ex art. 322-bis (art. 325, comma 1), dall’altro lato è stato ristretto al solo decreto di sequestro emesso dal giudice. Anche per i provvedimenti cautelari reali è, dunque, previsto il ricorso per saltum quale alternativa del riesame. Si tratta però di strumento di controllo che non rappresenta più una regola generale, atteso che l’univoco riferimento da parte dell’art. 325 cod. proc. pen. al “decreto” di sequestro induce a ritenere esperibile il ricorso per saltum solo nei confronti del sequestro preventivo e ad escluderne l’applicabilità ad es. in ordine al decreto di rigetto della richiesta di sequestro, laddove l’unico strumento di controllo esperibile è l’appello di cui all’art. 322-bis cod. proc. pen. (cfr., amplius, Sez. 3, n. 17132 del 24/03/2015; Sez. 2, n. 11869 del 08/02/2017).

Ciò posto, l’appello al tribunale del riesame va quindi individuato come rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti, diversi da quello impositivo della misura (cfr. anche Sez. 6, n. 2337 del 07/01/2015). Ed in specie non si trattava affatto dell’ipotesi da ultimo richiamata>.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. II, 08/02/2017, n.11869

Avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo non può essere proposto ricorso immediato per cassazione, ma appello cautelare ex art. 322 bis c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato il ricorso proposto come appello e trasmesso gli atti al tribunale del riesame).

 

Cassazione penale sez. III, 24/03/2015, n.17132

Avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta di sequestro preventivo non può essere proposto, ex art. 321 cod. proc. pen., il ricorso “per saltum” in cassazione che, in materia cautelare reale, è proponibile ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. solo contro il decreto che dispone il sequestro preventivo, con la conseguenza che, ove erroneamente esperita, detta impugnazione deve essere qualificata come appello, ai sensi degli artt. 322 bis e 568, ultimo comma, cod. proc. pen.

 

Cassazione penale sez. VI, 04/03/2009, n.10036

Avverso il provvedimento del g.i.p. che rigetti l’istanza di revoca del provvedimento di sequestro preventivo non può essere proposto, ex art. 321 c.p.p., il ricorso “per saltum” in cassazione. La disposizione generale di cui all’art. 568 c.p.p., comma 2 non prevede la ricorribilità per cassazione di provvedimenti relativi alla revoca o sostituzione ovvero al mutamento delle modalità attuative di una misura cautelare reale, né il detto rimedio è contemplato da alcuna norma di carattere speciale. Per converso è espressamente previsto, in simili casi, dall’art. 322 bis c.p.p. l’appello innanzi al tribunale collegiale (sezione riesame delle misure cautelari reali) per tutti i provvedimenti riguardanti le misure cautelari reali diversi da quelli genetici o impositivi delle medesime misure (unicamente per i quali è consentito il ricorso immediato per cassazione ex art. 325 c.p.p.). Ne discende – per il generale principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis – che il ricorso proposto dall’imputato deve giuridicamente qualificarsi in appello.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA