Risponde di omicidio colposo il direttore tecnico di cantiere che non abbia vigilato sull’esecuzione a norma di legge dei lavori sulla terrazza di un albergo dalla quale si è verificata la fatale caduta del minore

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 27574.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciatasi in merito ad un caso di omicidio colposo commesso in violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, contestato a più imputati tratti a giudizio per le rispettive posizioni di garanzia rivestite in riferimento all’evento avverso.

In particolare, per quanto qui interessa, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, enuncia il principio di diritto secondo il quale, il direttore tecnico del cantiere, al quale è demandata l’attività di gestione del cantiere su incarico dell’appaltatore, è costituito garante della vigilanza sull’esecuzione dei lavori conformemente alle normative anche a  tutela della sicurezza dei terzi fruitori del manufatto.

 

L’infortunio sul lavoro, il reato contestato e il doppio giudizio di merito.

Nel caso di specie all’imputato, nella qualità di direttore tecnico del cantiere, era contestato, in cooperazione colposa con altri imputati, il delitto previsto e punito dall’art. 589 cod. pen, in relazione all’infortunio che ha coinvolto un bambino deceduto a causa del trauma riportato in seguito alla caduta nel vuoto dalla terrazza di un hotel già interessata da lavori di ristrutturazione e non rispondente ai requisiti di sicurezza.

La Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza con la quale il locale Tribunale aveva condannato il prevenuto per il reato ascrittogli, dichiarava non doversi procedere in ragione dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione e confermava le statuizioni civili.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione resa dalla Corte territoriale, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’attribuzione di una posizione di garanzia a tutela dei terzi in capo al prevenuto.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, richiama gli obblighi gravanti sulla figura del direttore tecnico del cantiere in materia di tutela della sicurezza sul lavoro.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

<Occorre prendere le mosse dalla previsione dell’art. 6, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000, secondo cui «1. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 2. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. 3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’appaltatore […]».

Al riguardo, la S.C. ha già condivisibilmente puntualizzato che i compiti di organizzazione, gestione tecnica e conduzione del cantiere comportano, tra gli altri, la verifica dell’impiego dei materiali, il controllo degli impegni contrattuali e la conformità delle opere al progetto (Sez. 4, n. 2378 del 08/07/2016, dep. 2017). La norma richiamata, invero, è posta dal d.m. n. 145 del 2000, recante “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni” ma non vi è ragione di ritenere che non ponga un principio generale valido anche per lavori svolti da privati nel proprio interesse.

Tanto precisato e passando, poi, alla specifica posizione del direttore tecnico dell’impresa esecutrice dei lavori, la sentenza impugnata condivisibilmente precisa che, poiché, ai sensi del richiamato comma 2 dell’art. 6 del dl. n. 145 del 2000, l’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere, le responsabilità del costruttore ex art. 29 del D.P.R. n. 380 del 2001 si estendono al direttore tecnico, figura cui l’appaltatore, anziché agire in prima persona, demanda le attività inerenti la gestione del cantiere, tra cui certamente l’esecuzione delle opere in conformità alla normativa vigente.

In altre parole: così come tenuti alla tutela non solo dei lavoratori in corso d’opera ma anche degli utenti del manufatto una volta ultimato sono il committente e l’appaltatore-costruttore, allo stesso modo vi è tenuto il direttore tecnico, che è diretta emanazione nel cantiere dell’imprenditore-costruttore>.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. III, 13/06/2019, n.38479

Certamente negligente è la condotta del direttore dei lavori che si disinteressi del cantiere ove rivesta tale formale qualità: l’assenza dal cantiere non esclude infatti la penale responsabilità del direttore dei lavori, sul quale ricade l’onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all’incarico.

 

Cassazione penale sez. IV, 08/07/2016, n.2378

In tema di crollo colposo di costruzioni conseguente ad evento sismico è configurabile la responsabilità a titolo di cooperazione colposa del direttore dei lavori e del direttore tecnico di cantiere i quali, durante i lavori di ampliamento della sede di una facoltà universitaria, abbiano omesso di verificare (il primo) la conformità agli elaborati progettuali e (il secondo) la fedele esecuzione del progetto e la conformità alle condizioni contrattuali dell’impiego dei materiali previsti, qualora tali condotte siano state una concausa del crollo, unitamnete all’evento sismico. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la condotta degli imputati per non aver controllato, nelle rispettive qualità, l’effetiva realizzazione degli elementi di rinforzo ed irrigidimento previsti dal progetto per consolidare la struttura, in quanto tali accorgimenti avrebbero impedito o almeno in parte evitato il crollo, non potendo altresì considerarsi la scossa sismica – verificatasi in zona notoriamente soggetta a tale rischio – una causa sopravvenuta idonea da sola a determinare l’evento).

 

Cassazione penale sez. III, 15/01/2015, n.7406

In tema di reati edilizi, l’assenza dal cantiere non esclude la penale responsabilità per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l’onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all’incarico.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA