Solo l’assoluzione per insussistenza del fatto di reato presupposto esonera il giudice di merito dalla scrutinio della responsabilità amministrativa dell’Ente
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 28210.2020, resa dalla VI Sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciatasi in merito ad un caso di responsabilità amministrativa dell’Ente derivante dal reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.
In particolare, per quanto qui di interesse, la Suprema Corte enuncia il principio di diritto secondo il quale l’assoluzione di uno degli imputati dal reato presupposto quando non è pronunciata per insussistenza del fatto, non comporta automaticamente anche l’assoluzione della persona giuridica dalla responsabilità amministrativa, dovendo il giudice procedere all’accertamento autonomo della sussistenza delle condotte come poste in essere dagli imputati nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
Il reato e l’illecito amministrativo contestati e il doppio giudizio di merito.
Nel caso di specie alla persona giuridica era contestato l’illecito amministrativo ex art. 25 co. 2 D.lgs. 231/2001, in relazione al reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ai sensi degli artt. 81, 319, 321 c.p., ascritto all’imputato-persona fisica, nella sua qualità di consigliere di amministrazione dell’ente, gestore della discarica e chimico componente del comitato tecnico della Provincia, per essersi fatto conferire incarichi professionali in cambio dell’asservimento delle pubbliche funzioni da lui svolte.
La Corte di appello di Lecce, dichiarato il reato presupposto prescritto, confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Brindisi aveva condannato l’ente per l’illecito amministrativo ascrittogli, in ragione della ritenuta sussistenza del reato presupposto.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.
Il difensore della persona giuridica proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di appello articolando plurimi motivi di impugnazione.
La Suprema Corte, nell’annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, enuncia i principi di diritto sedimentati nella giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità amministrativa degli enti.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:
<Costituisce jus receptum in tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell’art. 8, comma primo, lett. b) d.lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato (Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla e altri,Rv. 255369); ancora, in tema di responsabilità da reato degli enti, la separazione delle posizioni processuali di alcuni degli imputati del reato presupposto per effetto della scelta di riti alternativi non incide sulla contestazione formulata nei confronti dell’ente né riduce l’ambito della cognizione giudiziale; da ciò consegue che dall’assoluzione di uno degli imputati del reato presupposto, non per insussistenza del fatto, non discende automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente, dovendo il giudice procedere ad una verifica del reato presupposto alla stregua dell’integrale contestazione dell’illecito formulata nei confronti dell’ente, accertando la sussistenza o meno delle altre condotte poste in essere dai coimputati nell’interesse o a vantaggio dell’ente. (Sez. 6, n. 49056 del 25/07/2017, P.G. e altro in proc. Brambilla e altri, Rv. 271563).
Questo Collegio ritiene che le ragioni esposte dalla Corte di merito in ordine alla sussistenza del reato presupposto – come fissato dall’editto accusatorio – non possono essere condivise>.
Quadro giurisprudenziale di riferimento:
Cassazione penale sez. IV, 18/04/2018, n.22468
In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato.
Cassazione penale sez. VI, 25/07/2017, n.49056
In tema di responsabilità da reato degli enti, la separazione delle posizioni processuali di alcuni degli imputati del reato presupposto per effetto della scelta di riti alternativi non incide sulla contestazione formulata nei confronti dell’ente né riduce l’ambito della cognizione giudiziale; da ciò consegue che dall’assoluzione di uno degli imputati del reato presupposto, non per insussistenza del fatto, non discende automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente, dovendo il giudice procedere ad una verifica del reato presupposto alla stregua dell’integrale contestazione dell’illecito formulata nei confronti dell’ente, accertando la sussistenza o meno delle altre condotte poste in essere dai coimputati nell’interesse o a vantaggio dell’ente. (Fattispecie in tema di corruzione).
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