Non risponde di riciclaggio, bensì di indebito utilizzo di carte di credito, il soggetto che riceva e utilizzi carte di credito clonate, senza porre in essere ulteriori operazioni volte a ripulire il denaro.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 27885.2020, resa dalla II Sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciatasi in merito ad un caso di indebito utilizzo di carte di credito e riciclaggio.

In particolare, la Suprema Corte, nel chiarire i possibili rapporti intercorrenti tra i due reati, enuncia il principio di diritto secondo il quale il soggetto che si limiti a ricevere e utilizza le carte di credito o di pagamento clonate per effettuare prelievi di denaro, senza porre in essere le ulteriori operazioni di sostituzione, trasferimento o altre azioni volte ad ostacolare la provenienza delittuosa del denaro, non risponde del più grave reato di riciclaggio.

 

I reati contestati e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie all’imputato erano contestati i delitti di associazione a delinquere, riciclaggio e indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito, ex artt. 416, 648 bis, 493 ter c.p.

La Corte di appello di Messina confermava la sentenza con la quale il G.I.P. in sede aveva condannato il giudicabile per i reati ascrittigli.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del prevenuto proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione resa dalla Corte territoriale, articolando due motivi di impugnazione.

Ai fini del presente commento riveste maggiore interesse la deduzione della violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità del giudicabile anche per il reato di riciclaggio.

Secondo la tesi difensiva, invero, la condotta posta in essere dall’imputato integrerebbe, piuttosto, il solo reato presupposto prevsito e punito dall’art. 493 bis cod. pen.

La Suprema Corte, nell’annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, con riferimento al reato di riciclaggio, confermando le altre statuizioni, chiarisce i rapporti tra i due illeciti penali.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

<In astratto la commissione del reato di cui all’art. 55, comma 9, d.Lgs. 231/2007, ora art. 493 ter cod. pen., non esclude la punibilità per il reato di riciclaggio.

La norma, infatti, prevede diverse condotte tra di loro autonome, così come le ipotesi di reato che ne derivano, che possono concorrere tra di loro, costituire reato presupposto del reato di ricettazione o di riciclaggio (così da ultimo cfr. Sez. 2, n. 46652 del 18/09/2019) ovvero essere strumentali alla commissione del riciclaggio medesimo (Sez. 2, n. 18965 del 21/04/2016 e Sez. 2, n. 47147 del 24/10/2013) In concreto, d’altro canto, considerata la condotta complessivamente ed effettivamente tenuta, il reato di cui all’art. 493.ter cod. pen. può anche essere il reato presupposto del riciclaggio ed escluderne quindi la punibilità.

Sotto altro profilo, poi, in alcune situazioni, l’indebito utilizzo della carta non è strumentale alla sostituzione, al trasferimento o al reimpiego del profitto del reato presupposto quanto, piuttosto, è la modalità di commissione del reato presupposto stesso, l’azione con la quale l’autore consegue il profitto della condotta criminosa posta in essere. In tali ipotesi, nelle quale il soggetto utilizzando indebitamente la carta di credito o di pagamento non “ripulisce” la somma ma la consegue, senza porre in essere ulteriori e distinte operazioni, la commissione del reato di cui all’art. 493.ter cod. pen. esclude la sussistenza del riciclaggio>.

Le norme incriminatrici:

Art. 493 ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta. 

Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio

 Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro (2).

La pena è aumentata [64] quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita [65] se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. II, 18/09/2019, n.46652

Risponde dei reati di ricettazione e di indebito utilizzo di carte di credito di cui all’art. 493-ter, comma 1, prima parte, c.p. il soggetto che, non essendo concorso nella realizzazione della falsificazione, riceve da altri carte di credito o di pagamento contraffatte e faccia uso di tale mezzo di pagamento. (In motivazione la Corte ha precisato che l’autore della contraffazione, quando proceda anche all’utilizzo indebito del mezzo di pagamento, risponderà in concorso delle due autonome ipotesi di reato previste dall’art. 493-ter, comma 1, c.p.).

 

Cassazione penale sez. II, 21/04/2016, n.18965

Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione la propria carta prepagata per ostacolare la provenienza delittuosa delle somme da altri ricavate dall’illecito utilizzo di una carta clonata, consentendo il versamento del denaro in precedenza prelevato al bancomat dal possessore di quest’ultima (resosi perciò responsabile del delitto di frode informatica), ovvero consentendo il diretto trasferimento, sulla predetta carta prepagata, delle somme ottenute dal possessore della carta clonata con un’operazione di “ricarica” presso lo sportello automatico (assumendo comunque rilievo, in tale seconda ipotesi, il delitto presupposto di falsificazione o alterazione della carta originaria, di cui all’art. 55, comma nono, D.Lgs. n. 231 del 2007).

 

Cassazione penale sez. II, 24/10/2013, n.47147

Nel caso di riciclaggio di carte di credito provenienti da delitto, perché rubate o donate, l’indebita utilizzazione delle carte di credito medesime non costituisce reato presupposto del riciclaggio, ma reato strumentale alla commissione del riciclaggio medesimo.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA