Risponde di atti sessuali con minorenne nella forma tentata, colui che instauri un intenso rapporto telematico con la minore di quattordici anni, inducendola ad inviare proprie fotografie a sfondo sessuale, intrattenendo conversazioni dal contenuto sessuale e proponendole appuntamenti

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 28454.2020, depositata il 13 ottobre 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciatasi in sede cautelare personale in riferimento ad un tentativo di compimento di atti sessuali con minorenne, commesso a mezzo strumenti informatici e telematici.

In particolare la Suprema Corte, nel chiarire le differenze tra i delitti di atti sessuali con minorenne, molestia sessuale e adescamento di minorenni, esprime il principio di diritto secondo il quale l’instaurazione di un intenso rapporto telematico e telefonico con il minore, caratterizzato da richieste di fotografie a contenuto sessuale e dall’organizzazione di più appuntamenti al fine di consumare rapporti sessuali, configurano atti diretti in modo inequivoco a compromettere la sfera sessuale del minore con condotta punibile ex artt. 56 609 quater c.p.

 

Il reato provvisoriamente contestato e la fase cautelare di merito.

Nel caso di specie all’indagato erano provvisoriamente addebitati i delitti di atti sessuali con minorenne nella forma tentata ex artt. 56, 609 quater c.p. e detenzione di materiale pornografico di cui all’art. 600 quater c.p., per i quali era stata applicata la misura cautelare custodiale carceraria.

Il Tribunale della Libertà di Salerno rigettava l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza con la quale il G.I.P. in sede aveva applicato al prevenuto la misura della custodia in carcere con riferimento al delitto ex art. 609 quater c.p. e quella degli arresti domiciliari con riguardo al reato di cui all’art. 600 quater c.p.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza reiettiva del riesame, articolando un unico motivo di impugnazione.

Segnatamente, il ricorrente, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentati atti sessuali con minorenne, non essendosi mai verificati gli incontri.

Secondo la tesi difensiva, pertanto, il reato doveva essere derubricato in quello meno afflittivo di molestie ex art. 660 c.p.

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, esprime i seguenti principi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

<È vero che il semplice reiterato invito, formulato nei confronti di minore infraquattordicenne, alla consumazione di un rapporto sessuale, non integra, per inidoneità degli atti, il tentativo di reato di cui all’art. 609-quater cod. pen. (Sez. 3, n. 46637 del 09/11/2011).

Nella specie, però, il Tribunale, nel confermare la qualificazione giuridica operata dal Giudice per le indagini preliminari, ha rimarcato che non ricorre il semplice reiterato invito alla consumazione di un rapporto sessuale, avendo, invece, l’imputato, instaurato con la minore un intenso rapporto telematico e telefonico di natura esclusivamente sessuale, inviandole e chiedendole di inviare a sua volta fotografie a contenuto sessuale, avviando conversazioni dall’esplicito contenuto sessuale e concordando con la stessa due distinti appuntamenti in luogo appartato con l’intento, chiaramente dichiarato, di volere consumare un rapporto sessuale.

Tali circostanze, quindi, sono state correttamente ritenute dai Giudici di merito come integranti plurimi atti inequivocabilmente diretti a compromettere la sfera sessuale della vittima, con la manifesta intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali, e, come tali, integranti il tentativo del reato di cui all’art. 609-quater cod. pen.

La condotta addebitata dai Giudici di merito al ricorrente neppure può configurare la diversa ipotesi delittuosa di cui all’art. 660 cod. pen., invocata dal ricorrente. Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità la molestia sessuale, che è una forma particolare di molestia prevista e punita dall’art. 660 cod. pen., si estrinseca con espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero atti di corteggiamento invasivo ed insistito (nei quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della condotta), diversi dall’abuso sessuale, non importa se posto in essere di contatto fisico (Sez. 3, n. 27762 del 06/06/2008; Sez. 3, n. 27042 del 12/05/2010; Sez. 3, n. 41951 del 05/07/2019).

Per completezza, va osservato che non è neppure configurabile la fattispecie criminosa di cui all’art. 609-undecies cod. pen. […] tale disposizione punisce “qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce” finalizzato alla commissione di reati sessuali e criminalizza, con una significativa anticipazione della tutela penale, condotte che si pongono quale antefatto dei reati fine.

È stato, infatti, chiarito che tale norma contiene una clausola di riserva in forza della quale, il reato di adescamento di minori si configura soltanto quando la condotta non integra gli estremi del reato-fine neanche nella forma tentata (cfr. in tal senso, Sez.3, n. 16329 del 04/03/2015)>.

La norma incriminatrice:

Art. 609 quater c.p. – Atti sessuali con minorenne

Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis [609-septies] chiunque [609-septies4 nn. 2-3] al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici [609-sexies];

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza [609-septies4 n. 2].

Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena e’ aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci [604, 734-bis].

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. III, 05/07/2019, n.41951

Integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestie di cui all’art. 660 c.p. la condotta di chi, per soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale, mediante comunicazioni telematiche che non comportino contatto fisico con la vittima, induca la stessa al compimento di atti che comunque ne coinvolgano la corporeità sessuale e siano idonei a violarne la libertà personale e non la mera tranquillità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza con la quale il ricorrente era stato condannato per il delitto di violenza sessuale per avere indotto, con plurime comunicazioni telematiche, una minore degli anni 14 a compiere giochi erotici e ad avere rapporti sessuali virtuali).

 

Cassazione penale sez. III, 29/09/2016, n.8691

In tema di reati sessuali, in forza della clausola di riserva prevista dall’art. 609-undecies cod. pen., il reato di adescamento di minori si configura soltanto quando la condotta non integra gli estremi del reato-fine neanche nella forma tentata. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la configurazione da parte del giudice di merito del reato di tentativo di atti sessuali con minorenne nella condotta dell’imputato, che aveva instaurato un intenso rapporto telefonico di natura esclusivamente sessuale con una minore degli anni quattordici, con richieste di invio di fotografie che la riproducessero nuda e proposte di incontri per consumare le pratiche sessuali oggetto delle conversazioni telefoniche, con la promessa di pagarle il prezzo del viaggio in treno per raggiungerlo).

 

Cassazione penale sez. III, 04/03/2015, n.16329

Per l’applicazione dell’art. 609 undecies c.p. è necessario che non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine, in quanto se ciò si realizza dovrà allora procedersi soltanto per i predetti illeciti e non per l’adescamento, rilevato che se ci sono gli estremi del tentativo contestare anche l’adescamento significherebbe di fatto punire due volte la stessa condotta, vanificando così il significato della clausola di riserva. Ciò varrà ancor di più allorquando il reato fine sia consumato, poiché in tale eventualità la condotta di adescamento, precedentemente tenuta dall’agente, si risolverebbe in un antefatto non punibile.

 

Cassazione penale sez. III, 11/04/2013, n.32926

Integra il tentativo del reato di cui all’art. 609 quater c.p. l’idonea tessitura di plurimi atti inequivocabilmente diretti a compromettere la sfera sessuale della vittima, manifestando l’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali. (Fattispecie nella quale la soglia del tentativo è stata individuata – nell’ambito di una continua e persistente attività di contatto del soggetto agente con la vittima, sia a mezzo chat che attraverso il telefono – nella puntuale e precisa programmazione di un incontro, a contenuto sessuale esplicitamente richiesto, realizzata attraverso la fissazione di un appuntamento con la vittima minorenne davanti all’entrata di scuola e la prenotazione di una stanza di albergo non per la notte ma per la giornata).

 

Cassazione penale sez. III, 09/11/2011, n.46637

Il semplice reiterato invito, formulato nei confronti di minore infraquattordicenne, alla consumazione di un rapporto sessuale, non integra, per inidoneità degli atti, il tentativo del reato di cui all’art. 609 quater cod. pen.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA