Risponde di omicidio colposo il ginecologo che abbia omesso di effettuare il monitoraggio tococardiografico della partoriente cagionando il decesso del feto

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 29597.2020, depositata il 26 ottobre 2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciatasi in merito ad un caso di omicidio colposo contestato al ginecologo chiamato a rispondere di negligenza connessa alla mancata esecuzione di esami diagnostici malgrado il severo grado di sofferenza manifestato all’imputato dalla gestante, dai suoi familiari e dal personale infermieristico.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, richiama dapprima  la nota regola di giudizio secondo la quale, in tema di reati omissivi colposi ascritti al sanitario, la sussistenza del nesso causale tra l’inazione e l’evento lesivo (morte o lesioni), deve essere verificata alla stregua del giudizio controfattuale che impone al giudicante di vagliare l’incolpazione alla stregua del giudizio di alta probabilità logica (legge statistica) da calare nella concreta situazione clinica valorizzandone le peculiarità  (credibilità razionale), per poi affermare il principio secondo il quale l’errore diagnostico si configura non solo nel caso del mancato o erroneo inquadramento della patologia del paziente, ma anche nell’ipotesi dell’omessa esecuzione degli accertamenti necessari a pervenire ad una corretta diagnosi del quadro obiettivamente patologico posto all’evidenza del medico.

 

Il caso clinico, il reato contestato e il doppio giudizio di merito.

Nel caso di specie l’evento avverso si riferisce al  decesso del feto dovuto a complicanze respiratorie in grave quadro di encefalopatia ipossico-ischemica conseguente alla rottura dell’utero matero al termine della gestazione.

All’imputato, tratto  a giudizio nella qualità di medico ginecologo in servizio di guardia presso l’ospedale pubblico, era stato contestato il reato di omicidio colposo per aver omesso di verificare i dati clinici e le condizioni della gestante, nonostante questa lamentasse dolore addominale ingravescente, nonché per aver mancato di verificare le condizioni del feto omettendo di esaminare l’ultimo tracciato cardiotocografico e di disporre ulteriore monitoraggio della frequenza cardiaca del nascituro.

La Corte di appello di Venezia confermava la penale responsabilità del giudicabile affermata dal locale Tribunale, concedendogli il beneficio della non menzione della condanna.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione resa dalla Corte territoriale, articolando plurimi motivi di impugnazione.

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, valida le argomentazioni rese dai giudici territoriali con la doppia conforme che avevano ritenuto la condotta dell’imputato contraria alle leges artis enunciando i principi contenuti dai seguenti  passaggi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

<Preme ribadire la rilevanza, nella fattispecie, del mancato prolungato monitoraggio della partoriente che costituisce una omissione colposa in quanto contraria alle leges artis che impongono un costante monitoraggio tococardiografico della partoriente finalizzato proprio a diagnosticare tempestivamente l’eventuale sofferenza fetale e a intervenire tempestivamente per evitare gli insulti anossico-ischemici intrapartum (v. anche Cass. Civ. Sez. 3, n. 8664 ud. 09/11/2016-dep. 04/04/2017).

 D’altra parte, nel reato colposo omissivo improprio che occupa, il rapporto di causalità tra omissione ed evento è stato verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, a sua volta fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (cfr. Sez. 4, n. 24372 del 09/04/2019 Ud. -dep. 31/05/2019- Rv. 276292; Sez. 4, n. 26491 del 11/05/2016 Ud. -dep. 24/06/2016- Rv. 267734).

In vero, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi (cfr. Sez. 4, n. 13542 ud. 14/02/2013 dep. 22/03/2013; Sez. 4, n. 46412 del 28/10/2008, dep. 17/12/2008, Rv. 242250).

Sul punto la corte territoriale non ha omesso di evidenziare che «in presenza di un marcato aggravamento delle condizioni cliniche della paziente, quanto meno attorno alle ore 17.00, l’approfondimento diagnostico e la verifica delle condizioni fetali, con elevato grado di certezza, avrebbe consentito di intervenire tempestivamente con il parto cesareo, riducendo se non elidendo i gravi danni cagionati».

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. IV, 09/04/2019, n.24372

Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. (Fattispecie relativa al decesso di un calciatore durante una partita di calcio, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo nei confronti dei medici intervenuti in soccorso per il mancato impiego del defibrillatore in presenza di una crisi cardiaca in soggetto affetto da cardiomiopatia aritmogena, per non avere i giudici di appello effettuato la concreta valutazione della valenza salvifica da assegnare all’uso del defibrillatore nel quadro patologico presentato dal paziente).

 

Cassazione penale sez. IV, 11/05/2016, n.26491

Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di elevata probabilità logica, che, a sua volta, deve essere fondato, oltre che su un ragionamento deduttivo basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo circa il ruolo salvifico della condotta omessa, elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e focalizzato sulle particolarità del caso concreto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva affermato la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva dell’anestesista, consistita nel mancato monitoraggio dei tracciati ECG della paziente nel corso di un intervento chirurgico e nel non tempestivo rilevamento delle complicanze cardiache insorte per asistolia, ed i gravi danni cerebrali procurati alla stessa in conseguenza del ritardo con cui era stato eseguito il massaggio cardiaco).

 

Cassazione penale sez. IV, 14/02/2013, n.13542

In tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca a inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga a un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli e accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.

 

Cassazione penale sez. IV, 28/10/2008, n.46412

In tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi. (Fattispecie nella quale una diagnosi errata e superficiale, formulata senza disporre ed eseguire tempestivamente accertamenti assolutamente necessari, era risultata esiziale).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA