Contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro: il mancato avvio della procedura amministrativa di prescrizione delle regolarizzazioni ed estinzione del reato non pregiudica l’esercizio dell’azione penale
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 29818.2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciatasi in merito ad un processo nelle cui fasi di merito l’imputato aveva riportato una condanna per l’omessa richiesta di rilascio del certificato di prevenzione incendi.
In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, dopo aver preliminarmente ripercorso la disciplina della prescrizione ed estinzione del reato contravvenzionale ex art. 20 ss. D.lgs. 758/1994, applicabile anche alle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, disattendendo l’interpretazione di un orientamento più risalente, enuncia il principio di diritto secondo cui la violazione della procedura amministrativa estintiva del reato, non costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale.
Il reato contestato e il giudizio di merito.
Nel caso di specie all’imputato, in qualità di legale rappresentante della società, era contestato il reato contravvenzionale ex art. 20 co. 1 D.lgs. 139/2006, per aver omesso di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Il Tribunale di Rimini condannava il giudicabile per il reato ascrittogli.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.
La difesa del prevenuto proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado (inappellabile) articolando plurimi motivi di impugnazione.
Ai fini del presente commento riveste maggiore interesse la deduzione della violazione di legge con riferimento all’omesso avviso al ricorrente di poter ricorrere all’oblazione ai sensi del D.lgs. 758/1994.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, richiama principi già elaborati nella più recente giurisprudenza di legittimità relativi al tema della procedibilità dell’azione penale, riportati nei seguenti passaggi dalla parte motiva della pronuncia in commento:
Il contrario orientamento – da ultimo affermato da Sez. 3, n. 37228/2016 del 15/09/2015: «in tema di reati contravvenzionali in materia di legislazione sociale e lavoro, l’omessa fissazione da parte dell’organo di vigilanza di un termine per la regolarizzazione, come previsto dall’art. 20, comma primo, D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, è causa di improcedibilità dell’azione penale» – appare infatti incompatibile con il principio di obbligatorietà dell’azione penale.
Ma non solo, in caso di mancato perfezionamento della procedura il contravventore ben può fruire dell’estinzione del reato in sede giudiziaria nella stessa misura agevolata.
Infatti, come ricordato da Sez. 3, n. 3671 del 30/11/2017, in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 19 e ss. d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, l’organo di vigilanza deve ammettere il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa, con effetto estintivo del reato contravvenzionale, anche in caso di tempestiva eliminazione delle sue conseguenze dannose o pericolose con modalità diverse da quelle stabilite nella prescrizione di regolarizzazione. (In motivazione, la Corte ha altresì escluso che la violazione di tale obbligo da parte dell’autorità di vigilanza sia causa di improcedibilità dell’azione penale, potendo l’imputato estinguere il reato mediante oblazione in sede giudiziaria ai sensi dell’art. 24, comma 3, d.lgs. citato)>.
Quadro giurisprudenziale di riferimento:
Cassazione penale sez. III, 30/11/2017, n.3671
In tema di sicurezza ed igiene del lavoro, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 19 e ss. d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, l’organo di vigilanza deve ammettere il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa, con effetto estintivo del reato contravvenzionale, anche in caso di tempestiva eliminazione delle sue conseguenze dannose o pericolose con modalità diverse da quelle stabilite nella prescrizione di regolarizzazione. (In motivazione, la Corte ha altresì escluso che la violazione di tale obbligo da parte dell’autorità di vigilanza sia causa di improcedibilità dell’azione penale, potendo l’imputato estinguere il reato mediante oblazione in sede giudiziaria ai sensi dell’art. 24, comma 3, d.lgs. citato).
Cassazione penale sez. III, 13/01/2017, n.7678
In tema di reati contravvenzionali previsti dalla normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, non essendovi obbligo, ma solo facoltà, da parte dell’organo di vigilanza, di impartire prescrizioni per la regolarizzazione delle infrazioni riscontrate, come previsto dagli art. 20 e 22 d.lg. n. 758 del 1994, il fatto che l’organo di vigilanza non si avvalga di tale facoltà non costituisce ostacolo all’esercizio dell’azione penale, fermo restando che, ove la regolarizzazione sia comunque intervenuta, il contravventore potrà chiedere e ottenere di essere ammesso all’oblazione in sede amministrativa ovvero, qualora il procedimento penale sia stato già instaurato, all’ordinaria oblazione in sede giudiziaria, nella stessa misura agevolata di quella amministrativa.
Cassazione penale sez. III, 23/11/2016, n.19959
In tema di reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della procedibilità dell’azione penale nei confronti del contravventore che sia amministratore di una società, è necessaria la notificazione soltanto a quest’ultimo del verbale di accertamento delle contravvenzioni e non anche alla persona giuridica.
Cassazione penale sez. III, 15/09/2015, n.37228
In tema di reati contravvenzionali in materia di legislazione sociale e lavoro, l’omessa fissazione da parte dell’organo di vigilanza di un termine per la regolarizzazione, come previsto dall’art. 20, comma primo, D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, è causa di improcedibilità dell’azione penale.
Cassazione penale sez. III, 21/04/2015, n.20562
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’omessa indicazione, ad opera dell’organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell’azione penale. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che l’eventuale mancato recapito della comunicazione relativa alla procedura di regolarizzazione determini l’improcedibilità dell’azione penale nei confronti dell’imputato, cui non è preclusa la possibilità di definire la propria posizione attraverso l’oblazione in sede amministrativa e penale).
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