Costituisce reato la mera detenzione del farmaco scaduto nello studio odontoiatrico anche se non vi è prova della sua somministrazione ai pazienti

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 30271.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciatasi in merito ad un giudizio nel quale all’imputato era stato contestato – tra gli altri –  il reato colposa di detenzione di farmaci scaduti.

In particolare, con la sentenza in commento,  la Suprema Corte richiamando, preliminarmente,  la natura di reato di pericolo presunto a dolo generico della fattispecie di commercio o somministrazione di farmaci guasti prevista e punita dall’art 443 cod. pen., che si configura ogniqualvolta risulti probabile o anche solo possibile il concreto uso di tali medicinali, decidendo il caso oggetto di scrutinio, giunge  a definire il perimetro dell’incriminazione del reato colposo previsto dagli artt. 452 e 443 cod. pen, che si perfeziona con la semplice detenzione di farmaci che per loro caratteristiche  non possono essere somministrati.

 

I reati contestati e il doppio grado di merito.

Nel caso di specie all’imputato erano contestati i delitti di esercizio abusivo della professione di odontoiatra (art. 348 c.p.), violazione di sigilli (art.349 c.p.), apertura di ambulatorio odontoiatrico in assenza della prescritta autorizzazione (art.193 D.M. 1265/1934), lesioni colpose (art. 590 c.p.), delitto colposo contro la salute pubblica (art.452 c.p.) in relazione al reato di commercio o somministrazione di medicinali guasti (art.443 c.p.).

Il Tribunale di Vercelli condannava il prevenuto per i primi tre reati ascrittigli.

La Corte territoriale di Torino, a seguito dell’appello proposto dal giudicabile, disponeva la riunione per connessione oggettiva e soggettiva con altri procedimenti pendenti in capo al medesimo imputato. lo assolveva dal delitto di lesioni colpose; dichiarava di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di apertura abusiva di ambulatorio; rideterminava, per l’effetto, la pena comminata con riferimento ai reati di esercizio abusivo della professione, violazione dei sigilli e del delitto colposo contro la salute pubblica di cui agli artt. 452 – 443 cod. pen..

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, deducendo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di detenzione di farmaci dei  commercio e somministrazione di medicinali guasti.

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, chiarisce la struttura del delitto colposo  contro l’incolumità pubblica come riportato nei seguenti passaggi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

 

(i) Commercio o somministrazione di farmaci guasti.

<Ciò posto, mette conto evidenziare che il reato di commercio o somministrazione di medicinali guasti o imperfetti integra una fattispecie di pericolo presunto, in quanto mira ad impedirne l’impiego a scopo terapeutico, sanzionando ogni condotta che renda probabile o anche solo possibile la loro concreta utilizzazione (v. anche Sez. F, n. 39187 del 29/08/2013 Ud. -dep. 23/09/2013- Rv. 256910).

(ii) la mera detenzione di farmaci scaduti

A ciò deve aggiungersi che il delitto colposo di cui all’art. 452 cod. pen. in relazione all’art. 443 cod. pen. (commercio o somministrazione dì medicinali guasti) si configura in caso di detenzione di medicinali scaduti, in quanto da un lato sussiste una presunzione assoluta di pericolosità del medicinale scaduto basata sulla previsione di perdita di efficacia dello stesso e dall’altro per la integrazione di tale reato è richiesta la semplice imperfezione del farmaco, sussistente dopo la sua scadenza (cfr. Sez. 3, n. 29661 del 13/05/2004 Ud. -dep. 08/07/2004- Rv. 229357; nell’occasione la Corte ha pure precisato che la natura di reato di pericolo e non di danno attiene all’adozione di cautele per impedire il verificarsi anche della mera possibilità di somministrazione di un farmaco scaduto, attesa la rilevanza del bene salute)>.

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Le norme incriminatrici

Art. 443 c.p. – Commercio o somministrazione di medicinali guasti

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 103 euro [448, 4522; 3812d, 4 c.p.p.].

 

Art. 452 c.p. – Delitti colposi contro la salute pubblica

Chiunque commette, per colpa [43], alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

1) [con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscano la pena di morte] (1);

2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;

3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.

[II]. Quando sia commesso per colpa [43] alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

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Quadro giurisprudenziale di riferimento

Cassazione penale sez. I, 15/05/2019, n.35627

La condotta del farmacista che abbia ceduto ai pazienti alcune confezioni e consapevolmente detenuto ingenti quantità di farmaci scaduti integra il reato di commercio o somministrazione di medicinali guasti o imperfetti, di cui all’art. 443 c.p., anche con riferimento a preparati omeopatici, attesa la riconducibilità di questi al concetto di “medicinali”, come definito dall’art. 1, co. 1, lett. a), d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219 (nello specifico la Corte ha confermato la sentenza di merito nella parte in cui aveva escluso che la condotta complessiva del titolare della farmacia potesse essere ricondotta alla fattispecie di illecito amministrativo per colposa disattenzione, laddove le modalità organizzative carenti nelle procedure di smaltimento degli scaduti e la massiccia presenza degli stessi sugli scaffali denotavano una voluta trascuratezza di doveri professionali, con conseguente accettazione del rischio di compromissione della salute pubblica).

 

Cassazione penale sez. I, 21/12/2016, n.7311

In tema di configurabilità dell’ipotesi criminosa di commercio o somministrazione di medicinali guasti o imperfetti di cui all’art. 443 c.p., la detenzione per il commercio e la detenzione per la somministrazione di medicinali scaduti di validità non costituiscono situazioni differenti, in quanto entrambe funzionali e dirette all’uso effettivo del farmaco nel contesto di un reato di pericolo, la cui punibilità è anticipata (fattispecie relativa alla detenzione di confezioni di medicinali scadute nell’armadietto di uno studio odontoiatrico).

 

Cassazione penale sez. fer., 29/08/2013, n.39187

Il reato di commercio o somministrazione di medicinali guasti o imperfetti integra una fattispecie di pericolo presunto, in quanto mira ad impedirne l’impiego a scopo terapeutico, sanzionando ogni condotta che renda probabile o possibile la loro concreta utilizzazione. (Fattispecie relativa a preparati medicinali realizzati dall’imputato – in assenza dei presupposti per invocare la cosiddetta “eccezione galenica” – utilizzando specialità private della confezione, sminuzzate in un mortaio, mescolate con additivi ed infine inserite in capsule sprovviste di pellicola protettiva, senza garantire, all’interno di tali capsule, una percentuale costante di principio attivo ed eccipienti).

 

Cassazione penale sez. III, 13/05/2004, n.29661

La detenzione in farmacia di medicinali scaduti integra il reato di cui agli art. 443 e 452 c.p., in quanto l’imperfezione del medicinale, fondata sulla previsione della perdita di efficacia dello stesso e, di conseguenza, la sua pericolosità, devono presumersi in senso assoluto dal superamento della data di preferibile consumo, a nulla rilevando l’eventuale esistenza di farmaci con composizione similare con maggiore limite temporale essendo la scadenza commisurata al singolo farmaco e non in generale alla tipologia di una certa formula chimica.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA