Il committente dei lavori risponde per il decesso del dipendente della ditta appaltatrice se l’incidente mortale è accaduto per la mancata adozione delle misure di prevenzione dei rischi lavorativi

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 29835.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciatasi su un caso di omicidio colposo commesso in violazione della normativa dettata a tutela della sicurezza sul lavoro.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento,  richiama, facendone applicazione al caso oggetto di scrutinio, il consolidato principio di diritto che impone la cooperazione e coordinazione tra committente dei lavori e appaltatore nell’adozione e attuazione delle misure di protezione dai rischi lavorativi, con la conseguenza che a carico del committente è possibile sempre ravvisare una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all’ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta appaltatrice.

 

 

L’infortunio sul lavoro, il reato contestato e il doppio giudizio di merito.

Nel caso di specie, il dipendente dell’impresa incaricata della manutenzione dello stabilimento, impegnato in un’operazione di riparazione, si avvicinava ad una canala protetta da griglie non fissate ma solo appoggiate e, rimanendovi impigliato, sprofondava nel sottostante impianto in funzione, con conseguente decesso.

Agli imputati, tratti a giudizio, rispettivamente, in qualità di responsabile del reparto forni e di responsabile del reparto manutenzione della società committente, era contestato il delitto di omicidio colposo del dipendente dell’impresa appaltatrice, commesso con colpa in violazione delle norme in materia di tutela della sicurezza sul lavoro.

La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado riduceva la pena inflitta dal primo giudice, confermando la penale responsabilità degli imputati.

 

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La difesa dei giudicabili proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione resa dalla Corte territoriale, deducendo erronea applicazione della legge e vizio di motivazione.

Secondo i ricorrenti invero, l’evento lesivo verificatosi rappresentava la concretizzazione di un rischio lavorativo inerente alla fase di manutenzione che era stata affidata in appalto ad un’impresa esterna e, come tale, estraneo alla sfera di controllo della committente.

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, richiama i consolidati principi di diritto in tema di cooperazione tra i soggetti titolari di una posizione di garanzia nell’ambito dei contratti di appalto.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

<Né è stata evidenziata alcuna inosservanza o erronea applicazione dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 626 del 1994, la cui violazione è stata contestata agli imputati, disposizione applicabile ratione temporis, che prevede che nell’ipotesi di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ovvero dell’unita’ produttiva, ad imprese appaltatrici, i datori di lavoro:

  1. a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  2. b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”.

In proposito va ribadito che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro e gli altri responsabili della sicurezza dell’impresa hanno l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l’appaltatore di lavori da eseguirsi all’interno dell’azienda adotta in favore dei lavoratori alle sue dipendenze e, pertanto, assumono nei confronti di questi ultimi una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all’ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare (Sez. 4, n. 19752 del 19/03/2009 ud. – dep. 08/05/2009, Rv. 243642 – 01)>.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. IV, 18/12/2019, n.5946

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità di un amministratore di condominio per un infortunio in occasione di lavori edili eseguiti da una ditta appaltatrice, per la sola omessa acquisizione del documento di valutazione dei rischi, senza specificare quale fosse stato il difetto di diligenza nella scelta della ditta né l’effettivo contributo causale della ravvisata condotta omissiva nella realizzazione dell’evento).

 

Cassazione penale sez. IV, 19/07/2019, n.38845

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di appalto di lavori da eseguirsi presso lo stabilimento del committente nel quale operino contemporaneamente anche dipendenti di quest’ultimo, la clausola di esonero di responsabilità del committente contenuta nel contratto d’appalto non può assumere rilievo al fine di escludere la sua responsabilità penale per l’infortunio occorso a un lavoratore dipendente dall’appaltatore, perché gli obblighi di cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione a carico del committente e dell’appaltatore sono previsti da norme di diritto pubblico che non possono essere derogate.

 

Cassazione penale sez. IV, 20/03/2019, n.37761

Il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, sussiste tanto in capo al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che al committente, pur richiamandosi l’esigenza di non applicare tale principio in via automatica, “non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori”. Ai fini della configurazione della responsabilità del committente, pertanto, “occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA