L’aver affidato la tenuta della contabilità ad un consulente fiscale non esonera l’amministratore dalla condanna per bancarotta semplice documentale

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 31593.2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di bancarotta semplice documentale, si sofferma sui temi della responsabilità dell’amministratore in materia di contabilità e dell’applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità invocata dalla difesa con l’atto di appello.

In particolare, in merito alla prima questione la Suprema Corte enuncia il principio di diritto secondo cui affidare la contabilità ad un soggetto dotato di specifiche competenze non comporta il venir meno dell’obbligo dell’amministratore di regolare e veritiera tenuta delle scritture contabili; con riguardo alla seconda questione, il Collegio del diritto, individua gli indicatori sui quali fondare l’applicazione dell’attenuante della speciale tenuità del danno.

Il reato contestato e il doppio giudizio di merito.

Nel caso di specie all’imputato, nella qualità di amministratore unico della società fallita, era contestato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 Legge fallimentare.

La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riqualificava il fatto di reato in bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217 Legge fallimentare.

 

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione resa dalla Corte territoriale, articolando due motivi di impugnazione.

Segnatamente, il ricorrente deduceva l’assenza di responsabilità in ragione dell’incarico di tenuta della contabilità conferito al socio, nonché la mancata applicazione della circostanza attenuante ex art. 219 Legge fallimentare.

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, richiama principi di diritto già affermati sul tema della responsabilità dell’amministratore nella tenuta delle scritture contabili e dell’onere probatorio che incombe sulla difesa in ordine alla speciale tenuità del danno.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

(i) Sulla responsabilità dell’amministratore nella bancarotta semplice documentale

<Costituisce, invero, valido principio di diritto quello secondo cui l’imprenditore non va esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un collaboratore o ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, dovendosi logicamente presumere che la contabilità stessa sia stata redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggetti, che restano, perciò, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera contabilità; tale presunzione richiede, per essere superata, una rigorosa prova contraria (Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013, dep. 2014; Sez. 5, n. 11931 del 27/01/2005; Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998, dep. 1999; Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993, dep. 1994).

(ii) L’onere della prova a carico della difesa che invoca il danno di speciale tenuità

Si è, infatti, ritenuto, che, in tema di bancarotta semplice fallimentare, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può semplicemente fondarsi sulla considerazione degli importi delle somme non registrate nelle scritture contabili, ma deve estendersi alle dimensioni dell’impresa, al movimento degli affari, all’ammontare dell’attivo e del passivo, nonché all’incidenza che la condotta illecita ha avuto sul danno derivato alla massa dei creditori (Sez. 5, n. 20695 del 29/01/2016; Sez. 5, n. 17351 del 02/03/2015). Circa, in particolare, la rilevanza del passivo ai fini della applicazione della circostanza attenuante in parola, Sez. 5, n. 44443 del 04/07/2012, ha sancito che non rileva l’ammontare del passivo, ma la differenza che la mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva dell’attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo al momento della consumazione del reato (in termini, Sez. 5, n. 5707 del 16/04/1986)>.

La norma incriminarice:

Art. 217 Legge fall. – Bancarotta semplice

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente:

1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;

2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;

4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;

5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. V, 10/12/2019, n.11725

In tema di reati fallimentari, il danno di speciale tenuità di cui alla circostanza attenuante prevista dall’art. 219, comma 3, l. fall., è quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare, talché, in ipotesi di bancarotta semplice documentale, detto danno deve valutarsi sia in relazione all’impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell’impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l’omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori.

 

Cassazione penale sez. V, 03/12/2018, n.7888

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 219, comma 3, l. fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori. (In motivazione, la Corte ha osservato che l’occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell’impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, onde la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all’imputato, salvo che le contenute dimensioni dell’impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto).

 

Cassazione penale sez. V, 14/07/2017, n.43977

In tema di reati fallimentari, l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari.

 

Cassazione penale sez. V, 29/01/2016, n.20695

Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 218, comma 3, l. fall., non rileva l’ammontare del passivo ma la differenza che la mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva dell’attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo al momento della consumazione del reato.

 

Cassazione penale sez. V, 02/03/2015, n.17351

In tema di bancarotta semplice fallimentare, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 219, comma 3, l. fall., è configurabile quando il danno arrecato ai creditori è particolarmente tenue o manchi del tutto e la valutazione rimessa al giudice non può prescindere dal considerare le dimensioni dell’impresa, il movimento degli affari e l’ammontare dell’attivo e del passivo.

 

Cassazione penale sez. V, 25/11/2014, n.22891

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’amministratore di diritto deve intendersi gravato da stringenti e personali doveri di vigilanza e controllo sulle sorti della contabilità, atteso il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture contabili societarie; la responsabilità in questione dell’amministratore permane nel caso in cui affidi la contabilità dell’impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell’impresa.

 

Cassazione penale sez. V, 05/06/2014, n.46479

Il danno valutabile ai fini della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’articolo 219, comma 3, della legge fallimentare, quale che sia l’ipotesi di bancarotta, fraudolenta o semplice, è quello cagionato dal fatto reato e non quello derivante dal passivo del fallimento. Ne deriva che, in tema di bancarotta semplice documentale, la particolare tenuità del fatto rilevante ai fini dell’attenuante, deve essere valutata con esclusivo riferimento al danno direttamente cagionato alla massa dei creditori dalla mancanza della prescritta contabilità, in ragione della impossibilità di ricostruire la consistenza del patrimonio e il movimento degli affari dell’impresa fallita e di esercitare le azioni revocatorie o le altre azioni a tutela degli interessi dei creditori, con la conseguenza che qualora tale danno non sussista o non sia dimostrato l’attenuante in questione deve essere applicata.

 

Cassazione penale sez. V, 17/10/2013, n.2812

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità dell’impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche in quanto, non essendo egli esonerato dall’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell’impresa.

 

Cassazione penale sez. V, 04/07/2012, n.44443

Nella ipotesi di bancarotta documentale, ai fini della applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non rileva l’ammontare del passivo, ma la differenza che la mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva dell’attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo al momento della consumazione del reato.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA