Bancarotta fraudolenta documentale: il reato si configura anche nel caso in cui la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari risulti superabile solo con l’utilizzo di particolare diligenza.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 32522.2020, depositata il 19 novembre 2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di bancarotta fraudolenta documentale, si sofferma sui temi della struttura del reato fallimentare e sull’applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno.

In particolare la Suprema Corte richiama il principio di diritto già sedimentato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto di bancarotta fraudolenta documentale si configura anche nel caso in cui la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari risulti non già impossibile, bensì superabile solo con l’utilizzo di particolare diligenza.

Riguardo alla circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, il Collegio del diritto chiarisce che bisogna valutare il danno cagionato alla massa dei creditori, considerando l’incidenza della condotta incriminata sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie, potenzialmente ostacolate dalla mancata osservanza degli obblighi documentali che gravano sull’organo gestorio.

 

Il reato contestato e la doppia conforme di merito.

Nel caso di specie, all’imputato, nella qualità di presidente e poi liquidatore del consorzio fallito, era contestato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, per aver sottratto o distrutto i documenti contabili al fine di impedire al curatore fallimentare di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari.

La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Modena aveva condannato il giudicabile per il reato ascrittogli (ravvisato, secondo i Giudici di secondo grado, nella irregolare tenuta delle scritture contabili in guisa tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, anziché nella sottrazione o occultamento delle medesime, secondo quanto accertato dai Giudici di prime cure).

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La difesa del prevenuto interponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte distrettuale, articolando plurimi motivi di impugnazione.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, si esprime in merito alla struttura del reato fallimentare e della circostanza attenuante speciale ex art. 219 co. 3 Legge fallimentare.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

(i) L’elemento materiale del reato fallimentare

<Il reato si perfeziona con la sentenza dichiarativa di fallimento ed è irrilevante la possibilità di pervenire aliunde alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

In particolare, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l’interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018 – dep. 2019).

 

(ii) La circostanza aggravante della speciale tenuità del danno

Nella ipotesi di bancarotta documentale, ai fini della applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non rileva l’ammontare del passivo, ma la differenza che la mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva dell’attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo al momento della consumazione del reato (Sez. 5, n. 44443 del 04/07/2012). In particolare, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 219, comma terzo, legge fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori. Tuttavia, l’occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell’impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, onde la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all’imputato, salvo che le contenute dimensioni dell’impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto (Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018 – dep. 2019). Nel caso di specie, la Corte di appello, oltre a richiamare i suddetti principi, ha fatto riferimento all’ammontare del passivo fallimentare per escludere che, nel caso di specie, sulla base delle dimensioni dell’impresa, fosse plausibile la causazione di un danno particolarmente ridotto>.

La norma incriminatrice:

Art. 216 Legge fallimentare – Bancarotta fraudolenta

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. V, 21/02/2020, n.21028

Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita “aliunde”, poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari. (Fattispecie relativa alla fraudolenta esposizione di liquidità in conto cassa, a fronte di una acclarata situazione di dissesto, rilevata attraverso l’esame della documentazione bancaria).

 

Cassazione penale sez. V, 30/10/2019, n.77

In tema di reati fallimentari, l’articolo 216, comma, 1, numero 2, l. fall. configura due diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale. La prima consiste nella sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture ed è caratterizzata dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto, profitto o di recare pregiudizio ai creditori. La seconda – cosiddetta “generale” – si configura quando la contabilità sia tenuta in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, ciò sia nel caso in cui detta impossibilità sia assoluta, sia quando essa semplicemente ostacoli (con difficoltà superabili solo con particolare diligenza) gli accertamenti da parte degli organi fallimentari. Avuto riguardo al versante soggettivo, questa seconda forma di bancarotta documentale è reato a dolo generico, che consiste nella consapevolezza, in capo all’agente, che, attraverso la volontaria tenuta della contabilità in maniera incompleta o confusa, possa risultare impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio o dell’andamento degli affari; è esclusa, di contro, l’esigenza che il dolo sia integrato dall’intenzione di impedire detta ricostruzione, in quanto la locuzione in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari connota la condotta – della quale costituisce una caratteristica – e non la volontà dell’agente, sicché è da respingere l’idea che essa richieda il dolo specifico.

 

Cassazione penale sez. V, 27/06/2019, n.45136

In tema di bancarotta fraudolenta, per distrazione e documentale, il giudizio relativo alla speciale tenuità del danno deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, causata dal comportamento del fallito alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti e al pregiudizio causato ai creditori, con riferimento alla possibilità di esercitare le azioni poste a tutela dei loro interessi. (Fattispecie in tema di irregolare tenuta dei libri contabili, nei tre anni antecedenti al fallimento, tale da rendere la contabilità inattendibile e occultare rimborsi non giustificati ai soci e consistenti e ripetuti prelievi, da parte dell’amministratore, a proprio favore e di terzi, effettuati per ragioni diverse dall’interesse dell’impresa).

 

Cassazione penale sez. V, 26/09/2018, n.1925

Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l’interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza. (Fattispecie in cui per la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell’impresa era stato necessario fare capo a fonti di documentazione esterne, nonchè ad appunti del fallito, costituenti di fatto una contabilità “in nero”, che avrebbero dovuto restare celati al fine di coprire il sistema di evasione di imposta e il drenaggio di risorse finanziarie verso conti correnti personali).

 

Cassazione penale sez. V, 03/12/2018, n.7888

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 219, comma 3, l. fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori. (In motivazione, la Corte ha osservato che l’occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell’impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, onde la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all’imputato, salvo che le contenute dimensioni dell’impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto).

 

Cassazione penale sez. V, 04/07/2012, n.44443

Nella ipotesi di bancarotta documentale, ai fini della applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non rileva l’ammontare del passivo, ma la differenza che la mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva dell’attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo al momento della consumazione del reato.

 

Cassazione penale sez. V, 19/04/2010, n.21588

Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA