Non risponde di truffa il medico legale della ASL che rilascia certificati per il rinnovo della patente a beneficio di soggetti privi dei necessari requisiti e non sottoposti alla prescritta visita

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 28957.2020, resa dalla VI Sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciatasi in merito ad un caso di truffa aggravata ai danni dello Stato contestata da un medico legale operante presso la ASL.

In particolare, la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha ritenuto che non ricorressero gli elementi costitutivi della truffa  nel fatto addebitato al sanitario, consistente nello svolgere attività extra moenia in violazione della clausola di impegno pattuita con la ASL e nell’emissione di fatture riferite a pratiche di rinnovo della patente aventi come beneficiari soggetti in realtà privi dei requisiti per conseguirla.

Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:

(i) il testo della fattispecie incriminatrice;

(ii) gli arresti giurisprudenziali citati nella parte motiva della sentenza numero 28957.2020;

(iii) la rassegna delle più significative e recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in materia di truffa commessa da professionisti sanitari, oltre agli approfondimenti sul tema della responsabilità medica che il lettore può trovare nella specifica area del sito.

 

Il reato contestato e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie all’imputato, nella qualità di medico legale operante presso la ASL, erano stati contestati i delitti di peculato, falsità materiale e ideologica in atti pubblici e falsità ideologica in certificati e autorizzazioni amministrative, accesso abusivo a sistema informatico e truffa aggravata in danno dello Stato.

In particolare, per quanto concerne il reato di truffa, al prevenuto era stata contestata la condotta di essersi procurato un ingiusto profitto previo raggiro della ASL, avendo svolto attività libero professionale extra muraria, in violazione della clausola di impegno ad esercitare solo attività intra moenia pattuita con la ASL e per aver indotto in errore gli organi amministrativi presentando fatture per prestazioni relative al rinnovo della patente a carico di soggetti che in realtà non si erano mai sottoposti a visita medico legale.

La Corte di appello di Torino confermava la sentenza con la quale il Giudice per l’udienza preliminare  del locale Tribunale aveva condannato il prevenuto per tutti i reati ascrittigli.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione criticando la decisione del Giudice distrettuale nella parte in cui confermava la responsabilità del ricorrente a titolo di truffa, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 640 c.p., in ragione della mancata integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice.

La Suprema Corte  ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi di sentenza relativi al reato di truffa ritenuto insussistente, rinviando il processo ad altra sezione della Corte territoriale per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Tanto premesso, pare evidente il difetto in entrambi casi degli elementi costitutivi del delitto di truffa e cioè il raggiro o l’artificio in danno della parte offesa, l’induzione in errore ed infine la disposizione patrimoniale eseguita da quest’ultima.

Nel primo caso (capo 5) difetta non solo una condotta fraudolenta – dal momento che la mera violazione della clausola pattuita non può integrare raggiro o artificio ma solo un illecito di natura civilistica derivante dal mancato rispetto di una delle condizioni convenute tra le parti contrattuali – ma anche qualsivoglia disposizione patrimoniale da parte della ASL.

Nel secondo caso e come correttamente dedotto dal ricorrente sussiste dissociazione tra l’ente pubblico che si assume raggirato (la ASL TO 1) e i soggetti che avrebbero subito la depauperazione patrimoniale, vale a dire i richiedenti il rinnovo della patente privi dei requisiti per conseguirla (per la necessità dell’identità soggettiva tra il soggetto che, indotto in errore dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione patrimoniale e il soggetto passivo del danno (v. l’innovativa e condivisibile Sez. 5, sent. n. 18968 del 18/01/2017).

In tale ultimo caso, poi, è dubbio pure che vi sia stata effettiva depauperazione patrimoniale, atteso che l’emissione della fattura da parte della ASL costituiva in realtà l’espediente per legalizzare pratiche gestite dall’imputato in maniera completamente abusiva e anche a voler dare per assodato che i privati gli abbiano effettivamente corrisposto l’importo delle fatture emesse a loro carico, ciò avrebbero fatto in corrispettivo di un servizio realmente loro fornito, per quanto nell’ambito di un negozio avente causa illecita (art. 1343 cod. civ.)”.

La norma incriminatrice:

Art. 640 c.p. – Truffa

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro [3812i, 3, 4 c.p.p.].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro [3812i, 3, 4 c.p.p.]:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (1) o dell’Unione europea (2) o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [162c.p.m.p.];

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità [649].

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.

 

Le pronunce citate nella sentenza in commento:

Cassazione penale sez. V, 18/01/2017, n.18968

Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, è necessaria la identità soggettiva tra il soggetto che, indotto in errore dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione patrimoniale e il soggetto passivo del danno. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’atto di disposizione patrimoniale del terzo ingannato può avere rilievo ai fini della configurazione del reato solo nel caso in cui questi abbia la gestione degli interessi patrimoniali del titolare e la possibilità di compiere atti aventi efficacia nella sfera patrimoniale aggredita).

 

Rassegna delle più recenti massime in materia di truffa commessa da professionisti sanitari:

Cassazione penale sez. II, 28/05/2019, n.29628

Le reiterate ed ingiustificate assenze dal posto di lavoro del dirigente medico che timbra il cartellino presso una struttura diversa da quella assegnatagli, allontanandosi subito dopo dal luogo di lavoro per svolgere pratiche personali, arreca alla P.A. un danno patrimoniale e integra un’ipotesi di truffa.

 

Cassazione penale sez. VI, 05/03/2019, n.13411

In tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l’elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo. (Fattispecie relativa alla condotta del dirigente medico, il quale ometteva di comunicare all’ente di svolgere sistematicamente attività professionale presso il suo studio privato, in tal modo inducendo l’ente stesso a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell’indennità di esclusiva).

 

Cassazione penale sez. II, 13/07/2018, n.38997

Il dirigente medico che attesti ripetutamente la propria presenza in servizio, attraverso l’alterazione dei sistemi di timbratura del badge, commette il reato di truffa aggravata, non potendo applicarsi, trattandosi di condotte criminose abituali, la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.

 

Cassazione penale sez. II, 23/11/2016, n.6280

È illegittima la sentenza di proscioglimento in udienza preliminare del medico accusato di truffa ai danni della ASL di appartenenza (art. 640 comma 2 c.p.) per avere ripetutamente omesso la timbratura all’uscita dell’ospedale e quindi ricevuto il pagamento di prestazioni non dovute, sull’assunto che, avendo lo stesso comunicato all’ente le prenotazioni effettuate extramoenia e relative ad attività professionale esercitata in orario di lavoro, non sarebbe stato sorretto dalla coscienza e volontà di indurre in errore la Asl medesima, e quindi risulterebbe assente il dolo richiesto dalla fattispecie (la Corte ha rilevato come il giudice di merito non avesse tenuto conto di ulteriori elementi, quali l’assenza di controlli e il conteggio delle ore in eccedenza, che avrebbero potuto essere approfonditi in sede di dibattimento e che, di conseguenza, non giustificavano il proscioglimento anticipato dell’imputato).

 

Cassazione penale sez. II, 17/06/2016, n.34773

Integra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato la condotta del pubblico dipendente che violi l’obbligo di prestare servizio secondo l’orario d’ufficio, dal momento che, essendo l’orario di lavoro prestabilito in funzione delle esigenze dell’amministrazione, la sua violazione determina di per sè un danno per quest’ultima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ravvisato il reato indicato nella condotta di un medico, assegnato al servizio di guardia medica, il quale poneva in essere prolungati ritardi, assenze ed allontanamenti dal luogo di lavoro, mediante apposizione sul registro delle presenze di firme con indicazione di orari di presenza non veritieri).

 

Cassazione penale sez. VI, 05/04/2016, n.19002

I reati di corruzione e di truffa aggravata, pur avendo come elemento comune l’abuso della pubblica funzione da parte del pubblico ufficiale al fine di conseguire un indebito profitto, si differenziano perché nella corruzione chi dà o promette non è vittima di un errore e agisce su di un piano di parità con il pubblico ufficiale nel concludere un negozio giuridico illecito in danno della pubblica amministrazione, invece nella truffa il pubblico ufficiale si procura un ingiusto profitto carpendo la buona fede del soggetto passivo mediante artifici o raggiri. (Sulla base di questo principio la suprema Corte ha ritenuto si configurasse corruzione e non truffa nel caso di un medico che aveva accattato, in violazione dei suoi doveri di ufficio, denaro per concorrere ad affidare un nascituro in via definitiva a terzi, trattandosi di atto che rientrava tra quelli che l’imputato aveva la concreta possibilità di compiere).

 

Cassazione penale sez. II, 20/10/2015, n.46118

È configurabile il reato di truffa nella condotta di chi, prospettando fittiziamente a persone affette da gravi e incurabili malattie, anche la sola possibilità di miglioramenti o guarigioni mediante il ricorso all’assunzione di prodotti non riconosciuti dalla scienza medica, indicati, peraltro, contrariamente al vero, come realizzati secondo le direttive di un soggetto investito della qualità di medico, si procuri, in tal modo, a titolo di corrispettivo per la fornitura di detti prodotti, ingenti profitti con correlativo danno delle persone offese.

 

Cassazione penale sez. II, 20/10/2015, n.44677

Non ricorrono gli estremi del reato di truffa nel caso in cui, a seguito del trasferimento dei pazienti già assistiti da medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, per effetto del pensionamento dello stesso, nella lista di cui alla Convenzione per i medici di famiglia di altro professionista ancora in attività, quest’ultimo si sia fatto sostituire nell’espletamento dell’assistenza medica dal medico in quiescenza, consentendogli, altresì, di utilizzare, per le prescrizioni, il proprio ricettario e percependo dalla Asl i relativi compensi. (La Corte ha sottolineato, in motivazione, l’insussistenza del danno patrimoniale per la ASL per avere comunque i pazienti, nella specie, ricevuto l’assistenza medica prevista da soggetto qualificato e dotato di competenza specifica).

 

Cassazione penale sez. II, 20/10/2015, n.46118

Integra gli estremi del reato di truffa la condotta di chi, nell’indurre le persone offese, in precarie condizioni di salute, a sottoporsi a costose terapie “sperimentali”, pur rappresentando in modo veritiero la metodologia applicata nella produzione dei farmaci, abbia fornito insistenti rassicurazioni circa l’utilità della terapia in realtà illegale perchè disconosciuta dalle autorità competenti nonché false informazioni circa la qualifica di medico e la competenza professionale del responsabile della società produttrice del farmaco (Fattispecie relativa al c.d. “metodo stamina”).

 

Cassazione penale sez. II, 20/10/2015, n.46119

Integra il reato di truffa l’artificiosa rappresentazione di mere chances di successo della terapia c.d. trattamento Stamina, in quanto idonea a trarre in inganno le vittime e a far conseguire all’agente un ingiusto profitto con altrui danno. Il ricorso, dietro pagamento, a questa c.d. metodologia sperimentale non è avvenuto per caso, bensì a seguito di un’azione induttiva del sanitario e degli altri coindagati con lui associati che hanno approfittato della particolare debolezza psicologica dei familiari di persone affette da patologie particolarmente gravi per suscitare illusioni e speranze, dietro pagamento di ingenti somme.

By Claudio Ramelli @riproduzione riservata