Risponde di omicidio colposo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori che abbia cagionato il decesso del lavoratore caduto dalla scala non protetta da parapetto, trattandosi di violazione macroscopica e strutturale alle norme di sicurezza.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 33415.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di omicidio colposo commesso in violazione della normativa a tutela della sicurezza sul lavoro, si sofferma sugli obblighi gravanti sulla figura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori dai quali può discendere la sua responsabilità penale.
In particolare, la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, enuncia il principio di diritto secondo cui il coordinatore per l’esecuzione dei lavori svolge un’autonoma funzione di alta vigilanza che si sostanzia nel controllo della generale configurazione del sistema di sicurezza volto a prevenire i rischi lavorativi interferenziali, con connessa responsabilità penale in caso di violazioni strutturali e lacune macroscopiche dei presidi di sicurezza.
Di converso al medesimo garante non essendo riconosciuto un obbligo di controllo puntuale e costante sulle singole attività lavorative e sui rischi lavorativi specifici.
Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:
(i) il testo della fattispecie incriminatrice;
(ii) gli arresti giurisprudenziali citati nella parte motiva della sentenza numero 33415.2020;
(iii) la rassegna delle più significative e recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in materia di responsabilità del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, oltre agli approfondimenti in tema di diritto penale della sicurezza sul lavoro che il lettore può trovare nell’area del sito.
L’infortunio sul lavoro, il reato contestato e la doppia conforme di merito
Nel caso di specie agli imputati, rispettivamente nella qualità di datore di lavoro e coordinatore della sicurezza del cantiere in fase esecutiva, era contestato il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro per aver cagionato con colpa il decesso del lavoratore, precipitato da una scala posta ad un’altezza di circa 5 metri, in ragione dell’assenza di parapetto a protezione della scala in costruzione.
La Corte di appello di Roma confermava la condanna dei prevenuti per il reato loro ascritto inflitta con la sentenza di primo grado.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
La difesa del solo coordinatore per l’esecuzione dei lavori, proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale, articolando plurimi motivi di impugnazione.
La Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per estinzione del reato dovuta e prescrizione e rigetta il ricorso agli effetti civili.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento, in merito alla posizione di garanzia rivestita dal coordinatore della sicurezza in fase esecutiva:
“In proposito occorre premettere che, in tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall’art. 5 del d.lgs. n. 494 del 1996 (ed oggi dall’art. 92 del d.lgs. n. 81 del 2008), ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l’obbligo, previsto prima dall’art. 5, comma 1, lett. b, e ora dall’art. 92, lett. f), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate (v., per tutte, Sez. 4, n. 27165 del 24/05/2016 ud. – dep. 04/07/2016).
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori non risponde, pertanto, di quelle violazioni che non siano strutturali, ma solo occasionali ed estemporanee e che non è tenuto a prevenire ed evitare con una presenza assidua e costante sul cantiere; risponde, invece, di quelle macroscopiche lacune nei presidi di sicurezza, in sede esecutiva, che sono state rese possibili proprio dalla sua negligente vigilanza circa la generale configurazione del cantiere, tra cui sicuramente può ricomprendersi l’assenza dei ponteggi o delle impalcature (su una sola facciata o sull’intero manufatto).
Si è anche precisato che la sua funzione di alta vigilanza ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo (Sez. 4, n. 3288 del 27/09/2016 ud. – dep. 23/01/2017)”.
La fattispecie incriminatrice:
Art. 589 c.p. – Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa [43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [586].
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto e’ commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena e’ della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [590], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
Le pronunce citate nella sentenza in commento:
Cassazione penale sez. IV, 24/05/2016, n.27165
In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall’art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l’obbligo, previsto dall’art. 92, lett. f), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate.
Cassazione penale sez. IV, 27/09/2016, n.3288
In tema di infortuni sul lavoro, ai fini dell’individuazione del c.d. rischio generico, la cui prevenzione rientra nei compiti del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, occorre accertare se lo stesso si riferisce alla conformazione generale del cantiere, non essendo, a tal fine, dirimente il carattere di maggiore o minore difficoltà della singola lavorazione. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha escluso che il rischio da caduta dall’alto sia ontologicamente riconducibile nel novero dei rischi generici, dovendosi accertare in concreto se lo stesso derivi dalla conformazione generale del cantiere ovvero sia riconducibile alla singola lavorazione oggetto del contratto di appalto).
La rassegna delle più recenti massime in materia di responsabilità penale del coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
Cassazione penale sez. IV, 15/02/2019, n.17213
Nell’ambito del lavoro nei cantieri temporanei o mobili il coordinatore per l’esecuzione ha un’autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportano rischio interferenziale e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, attività demandata ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), assumendo una funzione più generale di garante solo in caso di macroscopica carenza organizzativa o macroscopica inosservanza della normativa antinfortunistica, cosa che determinerebbe l’obbligo per lo stesso di sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli opportuni adeguamenti da parte delle imprese interessate.
Cassazione penale sez. IV, 25/01/2018, n.10544
In tema di infortuni sul lavoro, il committente, nei cantieri temporanei o mobili in cui sia prevista la presenza (anche non contemporanea) di più imprese esecutrici, ha l’obbligo: 1) di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi di cui all’art. 26, comma 3, d.lgs n. 81 del 2008; 2) di nominare il coordinatore per la progettazione dell’opera di cui agli artt. 89, comma 1, lett. e), e 91 d.lgs n. 81 del 2008 (CSP), deputato a redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC); 3) di nominare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di cui agli artt. 89, comma 1, lett. f) e 92 d.lgs n. 81 del 2008 (CSE), deputato a verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa, sia in relazione al PSC che in rapporto ai lavori da eseguirsi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, per il reato di omicidio colposo, degli amministratori della società committente dei lavori, in conseguenza dell’infortunio sul lavoro occorso a un dipendente della società alla quale la subappaltatrice della prima affidataria dei lavori aveva a sua volta subappaltato i lavori, in ragione della mancata nomina del CSE e delle gravissime carenze dei POS delle imprese esecutrici).
Cassazione penale sez. IV, 14/09/2017, n.45862
In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile è titolare di una posizione di garanzia – che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica – in quanto gli spettano compiti di “alta vigilanza”, consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del coordinatore per le lesioni subite da un lavoratore, in ragione dell’inidoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa, che non contemplava specifiche misure contro il rischio di caduta attraverso lucernari, indicato nel piano di sicurezza e coordinamento).
Cassazione penale sez. IV, 13/09/2017, n.45853
In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha una funzione di autonoma vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso la responsabilità del coordinatore per la sicurezza dei lavori in relazione alle lesioni patite da un operaio intento allo smontaggio di una rete metallica con l’ausilio di una scala inidonea per dimensioni e struttura, rilevando la puntuale verifica dell’adeguatezza delle prescrizioni previste nel piano di sicurezza e della loro messa in opera, rispetto ai lavori previsti dal capitolato d’appalto, tra le quali non rientrava l’attività svolta dal lavoratore).
Cassazione penale sez. IV, 26/04/2016, n.47834
In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ex art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la condanna pronunciata nei confronti dei coordinatori per la sicurezza che nel corso dell’avvicendamento tra due imprese, mentre erano in corso lavori in quota, avevano omesso per alcuni giorni di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni dei piani di sicurezza, causando lesioni personali ad un lavoratore).
Cassazione penale sez. III, 15/09/2015, n.41820
Al coordinatore per l’esecuzione dei lavori va riconosciuto un ruolo di vigilanza ‘alta’, che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza momento per momento, demandata alle figure operative (cassata, nella specie, la decisione del Tribunale di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del ricorrente in ordine a violazioni molto specifiche e puntuali, senza chiarire se le stesse fossero comunque riferibili a quei doveri di vigilanza “alta” propri del coordinatore).
Cassazione penale sez. IV, 18/06/2015, n.29798
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (si veda ora l’art. 89, lett. f), d.lg. 9 aprile 2008 n. 81) è titolare di una posizione di garanzia che gli impone, nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili contrassegnati da lavori appaltati, di assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica; in particolare, sono a suo carico i compiti: di verificare sia l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento che l’idoneità del piano operativo di sicurezza (Pos), che, con finalità complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (Psc), deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; di organizzare la cooperazione e il coordinamento delle attività; di segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze, proponendo la sospensione dei lavori o arrivando finanche ad esercitare personalmente il potere/dovere di sospendere, nel caso di pericolo grave ed imminente (ora articolo 92 del decreto legislativo). Tale soggetto, a differenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), ha una posizione di garanzia diretta (è prevista, infatti, una diretta responsabilità penale per il caso di inosservanza degli obblighi: si veda art. 158 d.lg. n. 81 del 2008), anche se la sua presenza in cantiere non va intesa come presenza stabile, ma secondo il significato che consegue dalla richiamata posizione di garanzia in forza della quale il coordinatore per la sicurezza ha anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave ed imminente (fattispecie in cui, per l’effetto, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo in danno di un lavoratore, essendosi apprezzata la violazione degli obblighi da parte del coordinatore che risultava avere dichiarato finanche di non essere a conoscenza della presenza nel cantiere del lavoratore deceduto e della impresa dalla quale questi dipendeva).
Cassazione penale sez. IV, 07/01/2015, n.3809
In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile temporaneo o mobile è titolare di una posizione di garanzia, che non può ritenersi esaurita allorchè siano terminate le opere edili in senso stretto, in quanto lo stesso continua a rivestire un ruolo di vigilanza sul generale espletamento delle lavorazioni, che ordinariamente afferiscono ai cantieri, per tutto il tempo necessario per la completa esecuzione dell’opera.
Cassazione penale sez. IV, 14/10/2014, n.19131
Il coordinatore per la sicurezza non può limitarsi a disporre l’esecuzione dei lavori secondo tempi e modalità tali da consentire lo svolgimento degli stessi in sicurezza, dovendo al contrario vigilare ed intervenire direttamente ed immediatamente per garantire la sicurezza dei lavoratori. (Confermata la responsabilità del coordinatore per la morte di un apprendista, che da solo, in orario serale, alla luce di un faro appositamente installato, si trovava senza essere munito di cintura di sicurezza in una postazione che presentava notevoli rischi per la totale assenza di parapetti di protezione, e da cui era successivamente caduto).
Cassazione penale sez. fer., 09/09/2014, n.3148
In tema di infortuni sul lavoro, è da escludere che di essi possa essere ritenuto penalmente responsabile il coordinatore per l’esecuzione dei lavori nominato ai sensi dell’art. 5 d.lg. n. 494 del 1996 (ora sostituito dall’art. 92 d.lg. n. 81 del 2008) per il solo fatto che egli abbia omesso di effettuare un continuo controllo sulla effettiva attuazione, nel corso di ogni singola lavorazione, di quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento, senza che, per altro verso, risulti dimostrato che l’inosservanza di dette previsioni, da cui sia poi derivato l’infortunio, fosse comunque venuta a sua conoscenza.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA