Emotrasfusione e virus HBV: la Cassazione chiarisce termini e momenti di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno promosso iure hereditario e iure proprio.

Si segnala ai lettori del blog l’ordinanza numero 26190.2020, resa dalla III Sezione civile della Corte di Cassazione (pubblicata il 17.11.2020)  che, pronunciatasi su un caso di decesso del paziente affetto da virus HBV a seguito di emotrasfusione, si sofferma sul tema della prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio, con specifico riferimento al tema del termine per il suo maturarsi e della decorrenza..

Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento dell’ordinanza il lettore troverà:

(i) Gli arresti giurisprudenziali citati nella parte motiva dell’ordinanza numero 26190.2020;

(ii) la rassegna delle più significative e recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in materia di risarcimento del danno in campo medico, oltre agli approfondimenti sul tema della responsabilità medica che il lettore può trovare nell’area del sito.

 

Il caso clinico, la domanda di risarcimento e il doppio giudizio di merito

I congiunti della vittima convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro il Ministero della Salute, per ottenere il risarcimento del danno derivato dalla morte della vittima, dovuta alla contrazione del virus HBV e di epatite B a seguito di un’emotrasfusione subita durante un intervento di splenectomia.

Il Tribunale di Catanzaro rigettava la domanda di risarcimento avanzata dagli attori, in ragione dell’intervenuta prescrizione del relativo diritto.

La Corte territoriale, rigettava l’appello proposto dalla parte attrice, confermando la decisione di primo grado, sia per quanto concerne la maturata prescrizione del diritto al risarcimento del danno in capo all’originario avente diritto lamentato iure hereditario per il decorso del termine di cinque anni dall’entrata in vigore della Legge 210/1992 (la trasfusione con sangue infetto sarebbe avvenuta nel 1973), sia per il mancato riconoscimento del danno iure proprio, non essendo emersa secondo la relazione peritale disposta dal Tribunale la indefettibile prova medico-legale della incidenza del contagio da virus HBV sull’evoluzione clinica della malattia epatica che secondo la allegazione attorea avrebbe determinato il decesso  della vittima.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

I congiunti della vittima proponevano ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, articolando tre motivi di impugnazione.

La parte intimata resisteva con controricorso.

La Suprema Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

Quanto al danno iure hereditatis risulta rilevata la prescrizione quinquennale, assumendo come termine di decorrenza l’entrata in vigore della legge n. 210 del 1992.

Quanto al danno iure proprio si esclude la ricorrenza del nesso causale fra la patologia contratta con l’emotrasfusione e l’evento della morte. La prima statuizione viene impugnata assumendo come termine di decorrenza la morte. La riconducibilità di tale evento all’emotrasfusione risulta tuttavia esclusa dalla seconda statuizione. Quest’ultima è stata a sua volta sì impugnata ma in modo inammissibile. La censura relativa al danno iure proprio ha per oggetto l’esistenza del nesso di causalità. L’accertamento dell’esistenza del nesso eziologico spetta al giudice di merito in quanto giudizio di fatto (cfr. Cass. 14358 del 2018), mentre compete a questa Corte, salvo il sindacato in ordine alla denuncia di vizio motivazionale, il controllo se nello svolgimento del giudizio di fatto il giudice di merito abbia rispettato le connotazioni normative del rapporto causale fra condotta e danno (cfr. Cass. n. 21772 del 2019). I ricorrenti non si dolgono del mancato rispetto delle coordinate normative del nesso eziologico ma del mancato riconoscimento dell’esistenza di tale nesso. In tali limiti la censura corrisponde ad un’istanza di rivalutazione del giudizio di merito, inammissibile nella presente sede di legittimità.

L’inammissibilità della censura relativa al nesso di causalità rende priva di decisività la censura sull’epoca di decorrenza della prescrizione del danno iure hereditatis, proposta come si è detto assumendo come termine di decorrenza la morte e presupponendo quindi l’esistenza del nesso di causalità. In questo quadro infine privo di rilevanza è il richiamo all’esistenza di doveri in capo al Ministero della Salute in epoca antecedente al 1990, che peraltro costituisce questione non oggetto di accertamento da parte del giudice di merito e dunque di per sé inammissibile”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA