Configura truffa perpetrata- e non solo inadempimento civilistico – la condotta di chi riceve il prezzo dovuto per la vendita online di vini che non sia seguita dalla consegna della merce.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 30897.2020, resa dalla II Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di truffa commessa a mezzo internet, chiarisce quando la truffa contrattuale assuma rilevanza penale rispetto al mero inadempimento civilistico.
In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, enuncia il principio di diritto secondo cui, per poter attribuire rilevanza penale ad una truffa contrattuale, è necessario accertarne il dolo iniziale tale da determinare il contraente a stipulare il contratto, falsandone il processo volitivo attraverso il ricorso ad artifici e raggiri.
Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:
(i) il testo della fattispecie incriminatrice;
(ii) gli arresti giurisprudenziali citati nella parte motiva della sentenza numero 30897.2020;
(iii) la rassegna delle più significative e recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in materia di truffa online, oltre agli approfondimenti sui reati informatici che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata ai reati informatici.
Il reato contestato e il doppio giudizio di merito
Nel caso di specie all’imputato era contestato il delitto di truffa ex art. 640 c.p., per aver promosso online la vendita di bottiglie di vino e omesso di consegnare la merce all’acquirente dopo il conseguimento del pagamento.
La Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Trapani, assolveva il prevenuto dal reato ascrittogli, attribuendo alla condotta inadempiente un esclusivo rilevo civilistico, anziché un fatto penalmente rilevante.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, articolando tre motivi di impugnazione.
La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:
“Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, integra una condotta truffaldina la messa in vendita di un bene su un sito internet, accompagnata dalla mancata consegna del bene stesso all’acquirente e posta in essere da parte di chi falsamente si presenta come alienante con il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e a conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019; Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018; Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016).
Nella truffa contrattuale, «l’elemento che imprime alla condotta di inadempimento una connotazione penalmente rilevante è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti – determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo – rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 7812 del 20/12/2019, dep. 2020).
Va altresì ribadito che la condotta fraudolenta consistente negli artifizi e raggiri deve necessariamente precedere l’induzione in errore ed il conseguimento dell’ingiusto profitto, cosicché, nei contratti ad esecuzione istantanea, l’attività decettiva commessa solo successivamente alla stipula e durante l’esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, a meno che non determini, da parte della vittima, un’ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva (Sez. 2, n. 9197 del 15/02/2017; Sez. 2 n 29853 del 23/06/2016; Sez. 6, n. 12604 del 11/12/2012, dep. 2013).
Tuttavia, è ben possibile dedurre l’esistenza del dolo iniziale (della mala fede) dalla condotta successiva, nella fase della esecuzione (non già perché rilevino gli ulteriori raggiri commessi in tale fase). L’indagine sulla sussistenza del dolo specifico va compiuta avvalendosi di un procedimento logico inferenziale fondato sull’esame di fatti esterni e certi, aventi un sicuro valore sintomatico del fine perseguito dall’agente (Sez. 2, n. 9311 del 27/11/2018, dep. 2019; Sez. 3, n. 13996 del 25/10/2017, dep. 2018; da ultimo v. Sez. 2, n. 21935 del 03/07/2020)”.
La fattispecie incriminatrice
Art. 640 c.p. – Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro [3812i, 3, 4 c.p.p.].
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro [3812i, 3, 4 c.p.p.]:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (1) o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [1622 c.p.m.p.];
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità [649].
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.
Le pronunce citate nella sentenza in commento
Cassazione penale sez. II, 04/12/2019, n.51551
Integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell’art. 640 c.p., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all’acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto.
Cassazione penale sez. II, 20/12/2019, n.7812
In tema di truffa (nel caso di specie contrattuale), eventuali difformità nella ricostruzione degli specifici artifici e raggiri utilizzati per indurre in errore la vittima,che siano emerse all’esito dell’istruttoria rispetto alla contestazione, non determinano immutazione del fatto tale da integrare una nullità ex art. 522 cod. proc. pen., salvo che la condotta decettiva che sia emersa nel processo risulti talmente diversa e non comparabile a quella oggetto di contestazione da compromettere concretamente il diritto di difesa.
Cassazione penale sez. II, 27/11/2018, n.9311
Nell’ipotesi di reato commesso da soggetto a capacità diminuita, l’indagine sulla sussistenza del dolo specifico va compiuta con gli stessi criteri utilizzabili nei confronti del soggetto pienamente capace, e cioè avvalendosi di un procedimento logico inferenziale fondato sull’esame di fatti esterni e certi, aventi un sicuro valore sintomatico del fine perseguito dall’agente. (Fattispecie in tema di tentata estorsione, nella quale la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva dedotto la finalità di profitto perseguita dall’imputato, tossicodipendente affetto da disturbo bipolare e di personalità “borderline”, dalle richieste di denaro che avevano costantemente accompagnato le diverse manifestazioni violente e intimidatorie poste in essere in danno della madre).
Cassazione penale sez. II, 17/07/2018, n.40045
Sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on -line”.
Cassazione penale sez. VI, 22/03/2017, n.17937
Sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on-line”, poichè, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale che aveva respinto l’appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta cautelare ed aveva escluso l’aggravante della minorata difesa ritenendo che l’annuncio relativo alla vendita di beni, inserito in un sito internet, costituisse una modalità della condotta, e non una circostanza di luogo, in cui la distanza accomuna entrambe le parti, che ne accettano i rischi affidandosi alla buona fede dell’interlocutore).
Cassazione penale sez. II, 15/02/2017, n.9197
Nel delitto di truffa, la condotta fraudolenta consistente negli artifizi e raggiri deve necessariamente precedere l’induzione in errore ed il conseguimento dell’ingiusto profitto. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che possa essere configurato il reato di truffa contrattuale nell’ipotesi di falsa denuncia di furto di assegni precedentemente consegnati in pagamento.
Cassazione penale sez. II, 29/09/2016, n.43706
Sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on-line”, poichè, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui, invece, si trova l’agente determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente.
Cassazione penale sez. II, 23/06/2016, n.29853
Nei contratti sottoposti a condizione, ovvero in quelli ad esecuzione differita o che non si esauriscono in un’unica prestazione, è configurabile il reato di truffa nel caso in cui gli artifici e raggiri siano posti in essere anche dopo la stipula del contratto e durante la fase di esecuzione di esso, al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta o di far apparire verificata la condizione.
La rassegna delle più recenti massime in tema di truffa online
Cassazione penale sez. II, 30/09/2020, n.32460
La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell’accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l’azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res (esclusa, nella specie, l’attenuante de quo nell’ambito di un truffa online che aveva causato un danno da 150 euro, atteso che per i giudici tale somma non poteva essere catalogata come ‘cifra irrisoria’, soprattutto considerando l’attuale costo della vita).
Cassazione penale sez. II, 04/12/2019, n.51551
Integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell’art. 640 c.p., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all’acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto.
Cassazione penale sez. II, 26/11/2019, n.198
Porre un bene in vendita su di un sito internet, pubblicizzandone le caratteristiche ed ingenerando la legittima aspettativa del compratore circa l’esistenza dello stesso e la validità dell’offerta, è condotta anche da sola idonea a configurare gli artifici ed i raggiri richiesti dall’art. 640 c.p.
Cassazione penale sez. II, 03/10/2019, n.48987
In tema di truffa contrattuale mediante vendita online di un bene, il reato si perfeziona nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del prezzo da parte dell’agente. Se si tratta di assegni, il momento rilevante per la consumazione del delitto è dunque quello dell’accredito su conto corrente, non potendo di conseguenza essere convalidato l’arresto in flagranza effettuato nel momento dei successivi prelievi di contante.
Cassazione penale sez. II, 06/06/2019, n.49195
Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay”), il tempo e il luogo di “consumazione” del reato sono quelli in cui la persona offesa ha provveduto al versamento del denaro sulla carta. Pertanto, ai fini della competenza per territorio dell’organo giudicante, si deve considerare il luogo in cui la vittima ha effettuato il pagamento.
Cassazione penale sez. II, 17/07/2018, n.40045
Sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on -line”.
Cassazione penale sez. II, 22/06/2017, n.42535
La truffa contrattuale è configurabile qualora l’agente ponga in essere artifici e raggiri nel momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare il consenso che diversamente non presterebbe (fattispecie relativa alla vendita online di una autoradio inesistente).
Cassazione penale sez. II, 02/03/2017, n.18821
Deve ritenersi integrata la truffa contrattuale in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web, allorché al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile giacché tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on -line.
Cassazione penale sez. VI, 22/03/2017, n.17937
Nelle vendite online la distanza fisica intercorrente tra venditore e acquirente è l’elemento che pone l’autore di una truffa in una posizione di forza e di maggior favore rispetto alla vittima (riconosciuta, nella specie, l’ipotesi di truffa con l’aggravante della minorata difesa nella vendita on line di beni elettronici che, poi, non venivano consegnati).
Cassazione penale sez. II, 29/11/2016, n.7294
Ai fini della consumazione del reato di truffa è necessario che l’ingiusto profitto entri nella sfera giuridica di disponibilità dell’agente, non basta in tal senso la sola fuoriuscita da quella del soggetto passivo. Nel caso di vendita online la competenza si determina in base al luogo in cui è avvenuto l’accreditamento su carta di credito.
Cassazione penale sez. II, 20/10/2016, n.48027
Nell’ipotesi di truffa contrattuale realizzata mediante vendita online, ove il pagamento avvenga tramite bonifico bancario, è competente il giudice del luogo dove viene riscossa la somma. Il reato, infatti, si consuma nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto e non in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa. Lo afferma la Cassazione che sottolinea la natura di reato istantaneo e di danno del delitto di truffa, “che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la “deminutio patrimoni” del soggetto passivo e che, quindi, si consuma nel momento in cui si verifica l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato”.
Cassazione penale sez. II, 29/09/2016, n.43705
In tema di truffa, è ravvisabile l’aggravante di cui all’art. 640, comma 2 bis, c.p., in relazione all’art. 61 n. 5 c.p., nella condotta di chi, avvalendosi di noti e specializzati portali telematici, proponga e realizzi la vendita di prodotti, con acquisizione, mediante pagamenti “online”, dei relativi corrispettivi, senza poi provvedere alla loro consegna agli acquirenti, la cui condizione di minorata difesa deriva dalla distanza tra il luogo dal quale opera l’agente e quello nel quale si trova ogni singolo acquirente, con conseguente maggiore facilità, per il primo, di schermare la sua identità e di sottrarsi comunque, alle difficoltà che al conseguimento dell’illecito profitto si frapporrebbero ove la vendita avvenisse “de visu”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA