Risponde di bancarotta semplice documentale la ‘testa di legno’ che ometta di tenere le scritture contabili, risultando irrilevante la mancanza di competenze tecnico- contabili
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 34840.2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di bancarotta documentale, si sofferma sugli obblighi inerenti alla tenuta della contabilità gravanti sull’amministratore di diritto e della connessa responsabilità in caso di fallimento.
In particolare, la Suprema Corte con la sentenza in commento, enuncia il principio di diritto secondo cui la responsabilità per i reati di bancarotta documentale della ‘testa di legno’ deriva dall’obbligo diretto e personale di tenere e conservare le scritture contabili.
Inoltre, precisa il Supremo Consesso, che non può essere esclusa la responsabilità per la bancarotta semplice documentale in caso di incompetenza tecnica, posto che l’amministratore formale, seppure esautorato nella gestione dall’amministratore di fatto – vero dominus dell’impresa, è gravato dell’obbligo di conoscenza delle norme che disciplinano la contabilità e risponde del reato fallimentare anche a titolo di colpa lieve.
Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:
(i) il testo della fattispecie incriminatrice;
(ii) gli arresti giurisprudenziali citati nella parte motiva della sentenza numero 34840.2020;
(iii) la rassegna delle più significative e recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in materia di bancarotta semplice documentale, oltre agli approfondimenti sul reato fallimentare della bancarotta semplice che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata ai reati fallimentari.
Il reato contestato e il doppio giudizio di merito
Nel caso di specie all’imputato, nella qualità di prestanome della società fallita, erano stati contestati i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale.
La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal locale Tribunale, assolveva il prevenuto dal reato di bancarotta patrimoniale e riqualificava il delitto di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice documentale ex art. 217 legge fall.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale, articolando plurimi motivi di impugnazione.
In particolare il ricorrente deduceva l’inesigibilità della condotta di tenuta delle scritture contabili in capo all’imputato (per la quale era stato condannato per la bancarotta documentale) in ragione della relativa qualifica di prestanome e della mancanza di competenze tecniche.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:
“Al riguardo, è pacifico, in tema di reati fallimentari, che l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta documentale anche se sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture (ex multis, Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017).
E va, altresì, rammentato che, in tema di bancarotta semplice documentale, punibile anche a titolo di colpa, la responsabilità dell’amministratore o del liquidatore per l’omessa tenuta delle scritture contabili non può essere esclusa deducendo incompetenza tecnica, posto che coloro che svolgono professionalmente una determinata attività hanno l’obbligo di conoscenza delle norme che la disciplinano e rispondono dell’illecito anche per colpa lieve (Sez. 5, n. 39009 del 28/05/2018). […]
Ebbene, pacifico che anche nell’ipotesi di inattività dell’impresa l’imprenditore non è esonerato dall’obbligo di tenere libri e scritture contabili fino all’eventuale dichiarazione di fallimento, proprio l’omissione nella tenuta delle scritture contabili, legata alla negligenza dell’imputato, è stata correttamente qualificata come bancarotta semplice documentale”
La fattispecie incriminatrice:
Art. 217 legge fallimentare – Bancarotta semplice
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente:
1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.
La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.
Le pronunce citate nella sentenza in commento:
Cassazione penale sez. V, 28/05/2018, n.39009
In tema di bancarotta semplice documentale, punibile anche a titolo di colpa, la responsabilità del liquidatore per l’omessa tenuta delle scritture contabili non può essere esclusa deducendo incompetenza tecnica, posto che coloro che svolgono professionalmente una determinata attività hanno l’obbligo di conoscenza delle norme che la disciplinano e rispondono dell’illecito anche per colpa lieve.
Cassazione penale sez. V, 14/07/2017, n.43977
In tema di reati fallimentari, l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari.
La rassegna delle più recenti massime in materia di bancarotta semplice documentale:
Cassazione penale sez. V, 21/09/2020, n.27566
La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo, che, ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice r.d. n. 267 del 1942, ex art. 217, comma 2, può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma 1, n. 2) r.d. cit., l’elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore.
Cassazione penale sez. V, 21/09/2020, n.28848
In tema di bancarotta semplice, i sindaci di una società dichiarata fallita rispondono del reato di cui agli artt. 217, comma 1, n. 4, e 224 l. fall., per aver omesso di attivarsi per rimediare all’inerzia dell’amministratore che non abbia chiesto il fallimento in proprio della società, così aggravandone il dissesto, solo quando la situazione di insolvenza sia rilevabile dagli atti posti a loro disposizione, dovendo il giudice di merito verificare, mediante un giudizio controfattuale, se, qualora fossero state poste in essere le attività di impulso e controllo omesse, si sarebbe comunque realizzato l’aggravamento del dissesto.
Cassazione penale sez. V, 12/12/2019, n.12724
Integra il delitto di bancarotta semplice documentale, nel caso di tenuta della contabilità mediante il sistema informatico e di perdita della disponibilità del “computer”, la mancata conservazione o del programma di lettura del supporto sul quale vengono conservate le scritture o della copia cartacea delle stesse, in quanto la possibilità di tenuta della contabilità mediante sistema informatico non determina il venir meno dell’obbligo dell’imprenditore di conservazione dei libri e delle scritture, ma semplicemente la necessità di modificarne le modalità di conservazione.
Cassazione penale sez. V, 10/12/2019, n.11725
In tema di reati fallimentari, il danno di speciale tenuità di cui alla circostanza attenuante prevista dall’art. 219, comma 3, l. fall., è quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare, talché, in ipotesi di bancarotta semplice documentale, detto danno deve valutarsi sia in relazione all’impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell’impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l’omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori.
Cassazione penale sez. V, 07/11/2019, n.18320
Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. (Fattispecie relativa all’occultamento ed omessa consegna della documentazione contabile da parte di un soggetto che aveva assunto la gestione di fatto della società dopo aver dismesso la carica formale di amministratore).
Cassazione penale sez. V, 22/02/2019, n.26613
È configurabile il reato di bancarotta semplice e non quello di bancarotta fraudolenta in capo all’amministratore della società se le omissioni nelle scritture contabili riguardano periodi limitati e potrebbero essere solo il risultato di trascuratezza e non della volontà di rendere non ricostruibile il patrimonio e il movimento di affari. Inoltre, senza la prova della coscienza del danno ai creditori e delle conseguenze della condotta non può ipotizzarsi la fattispecie più grave della bancarotta fraudolenta. Ad affermarlo è la Cassazione accogliendo il ricorso dell’amministratrice e legale rappresentante di una Srl, condannata in appello per bancarotta fraudolenta documentale, per non aver consentito di ricostruire il patrimonio e il movimento di affari, compilando li libro assemblee senza rispettare l’ordine cronologico, aggiornando il libro bilancio solo parzialmente e il libro giornale in maniera confusa.
Cassazione penale sez. V, 22/01/2019, n.20514
In tema di bancarotta semplice documentale, l’obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell’esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell’impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie.
Cassazione penale sez. V, 19/10/2018, n.53210
La bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore dell’art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di ‘previsione espressa’ non equivale a quella di ‘previsione esplicita’ e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale.
Cassazione penale sez. V, 02/10/2018, n.2900
La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo, che, ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma 2, l. fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma 1, n. 2), l. fall., l’elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore.
Cassazione penale sez. V, 01/10/2018, n.53193
In tema di irregolare tenuta dei libri contabili, nel reato di bancarotta semplice l’illeicità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, mentre nella fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale l’elemento oggettivo della condotta ricomprende tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi anche se non obbligatori.
Cassazione penale sez. V, 28/05/2018, n.39009
In tema di bancarotta semplice documentale, punibile anche a titolo di colpa, la responsabilità del liquidatore per l’omessa tenuta delle scritture contabili non può essere esclusa deducendo incompetenza tecnica, posto che coloro che svolgono professionalmente una determinata attività hanno l’obbligo di conoscenza delle norme che la disciplinano e rispondono dell’illecito anche per colpa lieve.
Cassazione penale sez. V, 13/02/2018, n.16744
In tema di reati fallimentari, il reato previsto dagli artt 16, n. 3 e 220 legge fall., relativo all’inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili, nonché il delitto di bancarotta documentale semplice, devono ritenersi assorbiti dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, qualora i fatti addebitati abbiano ad oggetto le medesime scritture contabili, in quanto, a fronte dell’omogeneità della struttura e dell’interesse sotteso alle predette figure di reato, prevale la fattispecie più grave connotata dall’elemento specializzante del dolo specifico.
Cassazione penale sez. V, 03/05/2017, n.33878
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, ex art. 521 cod. proc. pen., la condanna per bancarotta documentale semplice dell’imputato di bancarotta documentale fraudolenta, non sussistendo tra il fatto originariamente contestato e quello ritenuto in sentenza un rapporto di radicale eterogeneità o incompatibilità né un “vulnus” al diritto di difesa, trattandosi di reato di minore gravità.
Cassazione penale sez. V, 26/04/2017, n.37910
Sussiste il reato di bancarotta semplice documentale anche quando la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non si protragga per l’intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato a carico dell’amministratore della società fallita che non aveva ricoperto la carica per l’intero triennio antecedente alla sentenza di fallimento).
Cassazione penale sez. V, 28/02/2017, n.14846
Il reato di inosservanza dell’obbligo di deposito del bilancio sociale alla data del fallimento, previsto dagli artt. 220 e 16 n. 3 l. fall., concorre con il reato di bancarotta semplice documentale, consistito nell’avere omesso di tenere il libro giornale e il libro degli inventari, trattandosi di fatti di reato aventi oggetto materiale diverso. Il secondo assorbe il primo quando si tratti di inosservanza dell’obbligo di deposito di scritture contabili che non siano state tenute.
Cassazione penale sez. V, 25/11/2016, n.5461
L’oggetto del reato di bancarotta semplice documentale è rappresentato da qualsiasi scrittura la cui tenuta è obbligatoria, dovendosi ricomprendere tra queste anche quelle richiamate dal comma secondo dell’art. 2214 c.c., e cioè tutte le scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente il reato in relazione ai “mastrini” delle spese di cassa – che rappresentano l’andamento della cassa contanti e sono elementi necessari alla sua comprensione – irritualmente tenuti nel triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento).
Cassazione penale sez. V, 13/06/2016, n.38302
Il reato di bancarotta semplice si configura non solo quando l’imprenditore non abbia tenuto i libri o le altre scritture contabili previste dalla legge, ma anche quando l’imprenditore li abbia tenuti in maniera irregolare o incompleta. Inoltre, per la configurabilità della bancarotta semplice documentale rileva non solo l’irregolare, ma anche, e a maggiore ragione, l’omessa tenuta delle scritture contabili, non soltanto di quelle obbligatorie per legge, con la conseguenza di non permettere la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari del fallito. A precisarlo è la Cassazione che sottolinea come il reato di bancarotta semplice sia istituito a presidio della regolarità contabile intesa in senso formale.
Cassazione penale sez. V, 11/04/2016, n.23621
L’oggetto del reato di bancarotta semplice documentale è rappresentato da qualsiasi scrittura la cui tenuta è obbligatoria, dovendosi ricomprendere tra queste anche quelle richiamate dal comma 2 dell’art. 2214 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il reato, rilevata la mancanza delle fatture relative ad un’annualità compresa nel triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento).
Cassazione penale sez. V, 29/01/2016, n.20695
Il delitto di bancarotta semplice documentale è reato di pericolo presunto e mira ad evitare che vi siano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari della società da parte degli organi fallimentari, con possibile pregiudizio degli interessi dei creditori. Il reato consiste nel mero inadempimento al precetto formale dell’art. 2214 c.c., ed è quindi un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non vi sia un danno per i creditori.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA