Incidente mortale sul lavoro: la responsabilità penale non può essere affermata se nella contestazione non è individuata la posizione di garanzia e la regola cautelare violata dall’imputato
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 34344.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione che enuncia il principio di diritto secondo il quale la responsabilità penale connessa ad un incidente sul lavoro può essere affermata solo quando è individuata la specifica posizione di garanzia assunta dall’imputato rispetto all’evento avverso ed accertata la violazione della regola cautelare che ha prodotto l’evento lesivo.
Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:
(i) il testo della fattispecie incriminatrice;
(ii) gli arresti giurisprudenziali citati nella sentenza in commento;
(iii) la rassegna delle più significative e recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in tema di posizione di garanzia del datore di lavoro, oltre agli approfondimenti in materia che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata alla materia.
L’infortunio sul lavoro, il reato contestato e il doppio giudizio di merito
Nel caso di specie all’imputato era stato contestato il delitto di omicidio colposo per aver cagionato la morte della vittima, precipitata dal tetto di un capannone industriale.
La Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza resa dal locale Tribunale, riduceva la pena inflitta all’imputato dal primo giudice dopo aver escluso l’aggravante della violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, articolando plurimi motivi di impugnazione.
In particolare il ricorrente contesta la mancata corretta individuazione di una posizione di garanzia in capo al prevenuto che avrebbe impedito di accertare nel processo la sua effettiva penale responsabilità.
La Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento che si soffermano sui temi della posizione di garanzia, dell’addebito colposo e del giudizio sulla evitabilità dell’evento dannoso:
“Com’è noto, si distingue tra posizioni di controllo e posizioni di protezione.
Le posizioni di controllo sono quelle riferite al controllo di una fonte di pericolo e presuppongono in capo al garante l’esistenza di una posizione di dominio sull’oggetto del controllo.
Le posizioni di protezione presuppongono l’affidamento al garante del compito di tutelare determinati beni da pericoli esterni.
Nel caso che occupa, si versa, evidentemente, in tema di posizione di garanzia di controllo.
Il principio di precisione e determinatezza impone, poi, che l’obbligo di garanzia sia previsto in termini puntuali, cioè attraverso una norma chiara che consenta al soggetto di prevedere le conseguenze delle proprie omissioni; lo stesso principio, combinandosi con quello di inviolabilità della libertà personale, impone altresì che sia chiaramente individuata la persona del garante, titolare di poteri giuridici impeditivi: in assenza di poteri giuridici impeditivi l’obbligo di vigilanza rilevate ai fini della responsabilità penale omissiva si tramuterebbe in un obbligo di mera sorveglianza. Giova rammentare che, in tema di causalità omissiva, rileva la regola della addizione mentale poiché si sostituisce all’omissione l’azione impeditiva. In particolare, l’accertamento del nesso omissione-evento poggia su un giudizio ipotetico poiché suppone come realizzata una condotta omessa. Il giudizio ipotetico va orientato attraverso il modello della doppia sussunzione secondo cui, individuata la causa, si verifica se l’azione omessa avrebbe impedito l’evento.
Ebbene, la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione, da parte del garante, di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso (v. anche Sez. 1, n. 3623 del 22/12/2017, dep. 25/01/2018; Sez. 4, n. 24462 .del 06/05/2015).
L’individualizzazione della responsabilità penale impone, quindi, di verificare non soltanto se la condotta del ricorrente abbia concorso a determinare l’evento e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare, generica o specifica, ma anche se l’imputato poteva prevedere, con un giudizio ex ante, quello specifico sviluppo causale -che avrebbe portato all’evento morte- attivandosi per impedirne la concretizzazione (v. Sez.. 4, n. 5404 dell’08/01/2015; Sez. 4, n. 1819 del 03/10/2014; Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009)”.
La fattispecie incriminatrice:
Art. 589 c.p. – Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa [43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [586].
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto e’ commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena e’ della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [590], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
Le pronunce citate nella sentenza in commento:
Cassazione penale sez. I, 22/12/2017, n.3623
La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso (affermazione resa in una fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, rispetto alla quale, in relazione alla posizione di uno degli amministratori della società, la Corte ha rinviato al giudice di merito per l’apprezzamento più approfondito della responsabilità, con riguardo alle condotte accertate a carico degli altri amministratori di fatto e di diritto, evidenziando che l’individualizzazione della responsabilità penale imponeva di verificare non soltanto se la condotta gestionale dell’imputato avesse concorso a determinare l’evento e se la condotta fosse stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare, generica o specifica, ma anche se l’imputato potesse prevedere, con giudizio ex ante, quello specifico sviluppo causale verificatosi – realizzazione di condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale – attivandosi per impedirne la concretizzazione).
Cassazione penale sez. IV, 06/05/2015, n.24462
La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso. (In applicazione del principio la Corte ha escluso che la circolazione di un autoarticolato lungo la Costiera Amalfitana in giorno festivo, avvenuta in violazione del divieto specifico dettato dalla normativa di settore, potesse determinare la configurabilità del delitto di omicidio colposo a carico del guidatore di detto mezzo, atteso che la disposizione regolamentare sopra richiamata era diretta a tutelare le esigenze del traffico veicolare e non espressamente a prevenire eventuali sinistri).
Cassazione penale sez. IV, 08/01/2015, n.5404
La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso. (In applicazione del principio la Corte ha escluso che l’omessa rimozione, in violazione della specifica previsione normativa regionale, di un cavo d’acciaio – l’impatto nel quale aveva determinato la caduta di un elicottero, con il decesso del pilota e dei passeggeri – potesse determinare la configurabilità del delitto di disastro aviatorio e di omicidio colposo nei confronti dei proprietari dei fondi sui quali tale cavo insisteva, atteso che la norma regionale tutelava specificamente la navigazione dei mezzi aerei antincendio, costretti funzionalmente a volare a bassa quota).
Cassazione penale sez. IV, 03/10/2014, n.1819
La responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell’agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare. (Nella specie, la Corte ha confermato la condanna del giostraio per il decesso di una donna, la quale, nel tentativo di accedere alla giostra già in movimento, aveva perso l’equilibrio ed era caduta rovinosamente per terra, urtando violentemente con la parte frontale del corpo il bordo della base rotante della struttura, l’accesso alla quale non era stato adeguatamente interdetto).
Cassazione penale sez. IV, 06/11/2009, n.43966
In caso di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o inidoneità delle relative misure di prevenzione, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dal comportamento di altri destinatari degli obblighi di prevenzione che abbiano a loro volta dato occasione all’evento, quando quest’ultimo risulti comunque riconducibile alla mancanza od insufficienza delle predette misure e si accerti che le stesse, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del verificarsi di quell’evento.
La rassegna della giurisprudenza in materia di posizione di garanzia del datore di lavoro:
Cassazione penale sez. IV, 18/09/2020, n.26618
In tema di sicurezza sul lavoro e normativa antinfortunistica, la condotta colposa del lavoratore può considerarsi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo laddove abbia attivato un rischio eccentrico o esorbitante la sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.
Cassazione penale sez. IV, 04/02/2020, n.7564
Nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia. Peraltro, la delega di gestione in proposito conferita a uno o più amministratori, se specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega.
Cassazione penale sez. IV, 21/01/2020, n.5113
In tema di infortuni sul lavoro, qualora l’evento, del quale il datore di lavoro è chiamato a rispondere a titolo di colpa, sia eziologicamente collegato all’omissione di condotte dovute in forza della posizione di garanzia da lui rivestita, non si ha violazione del principio di correlazione fra fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, quando sia rimasta inalterata la condotta omissiva, intesa come dato fattuale e storico contenuto nell’imputazione, ma sia stata, bensì, dal giudice mutata solo la fonte (normativa, regolamentare o pattizia) in base alla quale l’imprenditore era tenuto a porre in essere la condotta doverosa omessa, atteso che non può ritenersi che la fonte di imputazione dell’obbligo sia parte del fatto e che incida, perciò, nella sostanza della fattispecie concreta, intesa come accadimento storico che si inquadra nell’ipotesi astratta prevista dalla norma incriminatrice.
Cassazione penale sez. IV, 17/10/2019, n.6564
In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo e investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, fermo restando, comunque, l’obbligo, per il datore di lavoro, di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive (fattispecie in cui la Corte ha condiviso il ragionamento del giudice di merito sull’inidoneità, della delega, motivato valorizzando da un lato il fallo che la delega non prevedeva il riconoscimento di un’autonomia di spesa al delegato e dall’altro l’ulteriore circostanza che, comunque, il delegato risultava avere un ruolo meramente esecutivo rispetto a quanto deciso da altri organi della società, in materia di ordini finalizzati, agli approvvigionamenti e manutenzione).
Cassazione penale sez. IV, 17/10/2019, n.6567
In tema di infortuni sul lavoro, la condotta esorbitante e imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea a escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell’ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.
Cassazione penale sez. III, 31/05/2019, n.30927
In tema di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, colui che subentri, in forza di un contratto di affitto di azienda, nella gestione dei locali in cui si svolga una prestazione lavorativa assume la posizione di garanzia del datore di lavoro, essendo pertanto responsabile del reato di cui agli artt. 65, comma 2 e 68, comma 1, lett. b), d.lg. 9 aprile 2008, n. 81 qualora ometta di mantenere in buono stato di conservazione e di efficienza tali luoghi. (Fattispecie relativa all’affitto di una struttura alberghiera in cui la Corte ha precisato che non osta, all’assunzione degli obblighi di prevenzione da parte del legale rappresentante della società conduttrice, la circostanza che, in base al contratto, la detenzione dei locali venga ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovino).
Cassazione penale sez. IV, 16/04/2019, n.32507
In tema di infortuni sul lavoro, l’agire imprudente del lavoratore può rilevare, per escludere la responsabilità del datore di lavoro titolare della posizione di garanzia, o nell’ottica dell’elemento oggettivo del reato, sotto il profilo del nesso causale, oppure nell’ottica dell’elemento soggettivo, sotto il profilo dell’esclusione della colpa del datore di lavoro. Con riferimento al primo aspetto, al comportamento del lavoratore imprudente può attribuirsi efficacia interruttiva del nesso causale solo ove tale comportamento possa essere ritenuto abnorme, e sia cioè consistito in una condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle pur ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, del lavoratore, nell’esecuzione del lavoro. Ciò che peraltro deve escludersi nel caso del comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro assegnatogli o che abbia espletato un incombente che, anche se inutile e imprudente, non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate, nell’ambito del ciclo produttivo. Con riferimento al secondo aspetto, quello afferente la colpa del datore di lavoro, il comportamento imprudente va apprezzato, invece, alla luce del principio della cosiddetta causalità della colpa, ossia considerando il rilievo della violazione della norma cautelare addebitata al titolare della posizione di garanzia ai fini della verificazione dell’evento pur determinato dal comportamento imprudente del lavoratore.
Cassazione penale sez. IV, 03/04/2019, n.20833
In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile del mancato intervento finalizzato ad assicurare l’utilizzo in sicurezza di macchinari e apparecchiature provvisti di dispositivi di protezione e, in tal senso, del fatto di esigere che tali dispositivi non vengano rimossi. Peraltro, in caso di infortuni derivanti dalla rimozione delle protezioni a corredo dei macchinari, anche laddove tale rimozione si innesti in prassi aziendali diffuse e ricorrenti, non si può ascrivere tale condotta omissiva al datore di lavoro laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi o che le avesse colposamente ignorate. In effetti, tale certezza può, in alcuni casi inferirsi sul piano logico (ad esempio, qualora la rimozione dei dispositivi di protezione sia univocamente frutto di una precisa scelta aziendale chiaramente finalizzata ad una maggiore produttività). Ma quando non vi siano elementi di natura logica per dedurre la conoscenza o la certa conoscibilità di prassi aziendali incaute da parte del titolare della posizione di garanzia datoriale, è necessaria l’acquisizione di elementi probatori certi e oggettivi che attestino tale conoscenza/conoscibilità: diversamente opinando, infatti, si porrebbe in capo al datore di lavoro una responsabilità penale “di posizione” tale da eludere l’accertamento della prevedibilità dell’evento e da sconfinare, in modo inaccettabile, nella responsabilità oggettiva (nella specie, è stata annullata con rinvio la sentenza di condanna perché motivata in modo carente sulla conoscenza da parte del datore di lavoro della prassi aziendale irregolare che aveva determinato l’incidente, non risultando approfondita la circostanza che gli addetti alla vigilanza avessero effettivamente informato di tale prassi il datore di lavoro, anche in ragione della dimensione dell’azienda).
Cassazione penale sez. III, 26/03/2019, n.23140
In tema di omicidio colposo da infortunio sul lavoro nell’ambito di appalto in cantiere edile, i doveri relativi alla sicurezza dei lavoratori gravanti sul committente non elidono la posizione di garanzia comunque riconducibile al datore di lavoro, quale primo destinatario della stessa nei confronti dei propri dipendenti, allorquando, anche a fronte di competenze altrui, egli destini gli stessi a mansioni oggettivamente pericolose in ragione del generale contesto in cui esse si svolgono.(Fattispecie di omicidio colposo di un lavoratore ascritto al direttore tecnico di cantiere e al datore di lavoro per non aver dotato il cantiere di parapetti idonei ad impedire cadute dall’alto, in cui la Corte ha escluso che la direttiva 92/57CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili e il d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, attuativo della direttiva stessa nonché il titolo IV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – avrebbero posto integralmente in capo al committente e non anche al datore di lavoro, l’eventuale obbligo di adottare i predetti parapetti nell’ambito del piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere).
Cassazione penale sez. IV, 20/03/2019, n.27871
In tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l’assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato) .
Cassazione penale sez. IV, 20/02/2019, n.22079
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto. (Fattispecie relativa all’assunzione di fatto degli obblighi di garanzia del datore di lavoro da parte del legale rappresentante di una ditta subappaltatrice di lavori di posa in opera della copertura in legno di un fabbricato, nei confronti di un artigiano da lui incaricato di provvedere allo scarico di un automezzo, nonostante tale attività non fosse di competenza né della sua impresa né della sua committente).
Cassazione penale sez. IV, 29/01/2019, n.24908
In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, fermo restando, comunque, l’obbligo, per il datore di lavoro, di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive. (Fattispecie, relativa al decesso di un lavoratore durante l’operazione di svuotamento di una concimaia, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per omicidio colposo del presidente di una società concessionaria di malghe, la quale aveva affidato la malga in gestione diretta a un singolo socio, mediante un atto privo di specifica regolamentazione e di redistribuzione dei diversi obblighi gravanti sul concessionario e, quindi, non idoneo a delegare i poteri di controllo in capo al socio).
Cassazione penale sez. IV, 16/01/2019, n.25532
La sola copertura di un incarico apicale in una struttura aziendale complessa non vale a conferire alla persona una posizione di garanzia della tutela dei lavoratori esposti alle esposizioni nocive prodotte dall’attività aziendale ove il giudice di merito non abbia verificato e dato conto della reale partecipazione della persona (nella specie, si trattava di un componente del comitato esecutivo del consiglio di amministrazione della società datore di lavoro) ai processi decisori riguardanti la tutela della salute dei lavoratori della società.
Cassazione penale sez. IV, 28/11/2018, n.5007
In tema di infortuni sul lavoro, la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell’ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore che, per sbloccare una leva necessaria al funzionamento di una macchina utensile, aveva introdotto una mano all’interno della macchina stessa anziché utilizzare l’apposito palanchino di cui era stato dotato).
Cassazione penale sez. IV, 29/03/2018, n.31615
In tema di responsabilità per violazione della normativa antinfortunistica, compito del datore di lavoro, titolare della posizione di garanzia, è quello di evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio dell’attività lavorativa, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti a eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, la legittima aspettativa in ordine all’assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro, quindi, non può essere considerato esente da responsabilità ove il lavoratore esplichi un incombente che, anche se inutile e imprudente, rientri comunque nelle sue attribuzioni e non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificatamente assegnate, nell’ambito del ciclo produttivo. Vi è però esonero da responsabilità del datore di lavoro ove, a norma dell’articolo 41, comma 2, del Cp, il nesso causale tra la sua condotta in ipotesi colposa e l’evento lesivo risulti interrotto da una causa sopravvenuta, sufficiente sa sola a determinare l’evento, ciò che si verifica nei casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta. Tale interruzione del nesso causale è ravvisabile qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto e incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche, ponendo in essere un comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. In questi casi è configurabile la colpa dell’infortunato nella produzione dell’evento, con esclusione della responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia (nella specie, la Corte ha annullato la sentenza di condanna pronunciata a carico del titolare della posizione di garanzia evidenziando come nella eziologia dell’incidente fosse subentrata una manovra compiuta dall’infortunato che aveva innescato una categoria di rischio del tutto nuova rispetto a quella determinata dal difetto di un’adeguata manutenzione del macchinario oggetto di contestazione: il comportamento del lavoratore doveva considerarsi abnorme essendosi risolto, nella vicenda, in una condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, di un lavoratore, nell’esecuzione del lavoro, con conseguente esonero da responsabilità del titolare della posizione di garanzia).
Cassazione penale sez. IV, 10/10/2017, n.50037
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto. (Fattispecie relativa all’assunzione di fatto degli obblighi di garanzia del datore di lavoro o del preposto da parte del dipendente che dirigeva personalmente gli operai in cantiere, dando indicazioni al lavoratore infortunato circa le modalità di esecuzione dei lavori, in difformità da quanto previsto nel piano operativo di sicurezza).
Cassazione penale sez. IV, 01/02/2017, n.8118
Nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del Presidente del Consiglio di amministrazione di una società per l’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancata manutenzione dei macchinari cui lo stesso era assegnato).
Cassazione penale sez. IV, 12/01/2017, n.18090
In tema di infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 299, D.Lgs. n. 81 del 2008, la posizione di garanzia grava anche su colui che, non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati, sicchè l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il decesso di un lavoratore perchè assumendo il compito di organizzare e dirigere un sopralluogo, per conto del datore di lavoro, aveva assunto anche l’obbligo di garantire la sicurezza dei partecipi).
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