Anche con la sentenza di patteggiamento il giudice del merito è obbligato a fornire adeguata motivazione sulle ragioni che giustificano la confisca del profitto del reato tributario

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 36933.2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di omesso versamento dell’IVA, si sofferma sull’obbligo di motivazione a carico del giudice di merito che deve disporre (obbligatoriamente) la confisca del profitto di reato con la sentenza di applicazione su richiesta delle parti.

Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:

(i) gli arresti giurisprudenziali citati nella parte motiva della sentenza numero 36933.2020;

(ii) la rassegna delle più significative e recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in materia di confisca e reati tributari, oltre agli approfondimenti sul tema che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata ai reati tributari.

 

Il reato contestato e il giudizio di merito

Nel caso di specie all’imputato tratto a giudizio nella qualità di legale rappresentante della società che aveva omesso  il versamento dell’IVA  la Procura di Chieti aveva contestato il reato previsto e punito dall’art. 10 ter D.lgs. 74/2000.

Il Tribunale di Chieti, con sentenza resa ex art. 444 c.p.p. applicava la pena concordata disponendo la confisca per equivalente del profitto del reato tributario.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado, articolando plurimi motivi di impugnazione per censurare in capi di sentenza relativi l’applicazione della pena accessoria- illegale trattandosi di applicazione di pena su richiesta delle parti –  e la disposta confisca per equivalente sul patrimonio personale dell’imputato.

La Suprema Corte ha annullato con  la sentenza impugnata.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Si tratta, come è noto, di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, disposizione che prevede che, nel caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato (confisca diretta) e quanto essa non è possibile, dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto (confisca per equivalente).

La confisca anche per equivalente va, dunque, disposta anche quando il procedimento è definito ex art. 444 cod. proc. pen., e il giudice, nel disporre la misura ablatoria, deve specificamente individuare le somme di denaro da sottoporre a vincolo che costituisce il profitto del reato che, nei reati tributari è costituito dal risparmio di spesa, ovvero dell’ammontare dell’imposta Iva evasa (Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016; Sez. 3, n. 31742 del 28/03/2013).

Si è chiarito, nella giurisprudenza di legittimità che il giudice, nel disporre la confisca per equivalente non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, atteso il disposto dell’art. 322 ter, terzo comma, cod. pen. (Sez. 3, n. 18309 del 06/03/2014), ed ancora che il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell’esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014), mentre quanto ai presupposti per l’applicazione della confisca per equivalente sui beni del legale rappresentante della persona giuridica, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito che essa può essere disposta all’esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica da cui risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, precisando che, al fine di poter disporre la confisca diretta del profitto nei confronti della persona giuridica non sussiste un obbligo per la pubblica accusa di dover provvedere alla preventiva ricerca di liquidità o cespiti anche nel caso in cui risulti “ex actis” l’incapienza del patrimonio dell’ente (Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018; Sez. 3, n. 6205 del 29/10/2014) essendo sufficiente indicazioni contrarie circa la disponibilità di beni in capo alla persona giuridica.

Infine, in tema di reati tributari, la previsione di cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, non opera per la parte del profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all’erario, va intesa nel senso che, per la parte coperta da tale impegno, la confisca può comunque essere adottata nonostante l’accordo rateale intervenuto, ma non è eseguibile, producendo i suoi effetti solo al verificarsi del mancato pagamento del debito (Sez. 3, n. 18034 del 05/02/2019)”.

Le pronunce citate nella sentenza in commento:

Cassazione penale sez. III, 05/02/2019, n.18034

In tema di reati tributari, la previsione di cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, non opera per la parte del profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro, va intesa nel senso che, per la parte coperta da tale impegno, la confisca può comunque essere adottata nonostante l’accordo rateale intervenuto, ma non è eseguibile, producendo i suoi effetti solo al verificarsi del mancato pagamento del debito.

 

Cassazione penale sez. III, 20/09/2018, n.3591

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentate di una società solo nel caso in cui, all’esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo necessaria, tuttavia, ai fini dell’accertamento di tale impossibilità, l’inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell’inesistenza di beni in capo all’ente.

 

Cassazione penale sez. III, 27/09/2016, n.6047

La confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell’autore, ma diretta a privare quest’ultimo del beneficio economico tratto dall’illecito, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale dell’attività criminosa. (Fattispecie in tema di violazioni tributarie).

 

Cassazione penale sez. III, 06/03/2014, n.20776

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto a indicare l’importo complessivo da sequestrare, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero; ciò che è confermato dal rilievo che la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purché sussistano norme che la consentano o impongano, a prescindere dall’eventualità che, per l’assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri.

 

Cassazione penale sez. III, 29/10/2014, n.6205

È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l’ente una persona estranea al detto reato; tuttavia al fine di poter disporre la confisca diretta del profitto nei confronti della persona giuridica è pur sempre necessario che risulti la disponibilità nelle casse societarie di denaro da aggredire, non sussistendo un obbligo per la pubblica accusa di dover provvedere alla preventiva ricerca di liquidità o cespiti anche nel caso in cui risulti “ex actis” l’incapienza del patrimonio dell’ente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro per equivalente in quanto dagli atti emergeva una situazione di oggettiva illiquidità desumibile dalla autorizzazione alla c.i.g. e dalla approvazione del programma di crisi aziendale).

 

Cassazione penale sez. III, 28/03/2013, n.31742

Ai sensi dell’articolo 322 ter, ultimo comma, c.p. – applicabile in forza del richiamo operato dall’art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 anche ai reati tributari – il giudice deve individuare le somme di denaro e i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato. Tale disposizione, pur facendo espressamente riferimento alla sola sentenza di condanna, trova applicazione anche nel caso di sentenza di patteggiamento, perché l’individuazione specifica dell’oggetto della confisca è il presupposto strutturale di ogni provvedimento ablativo.

La rassegna delle più recenti massime in materia di confisca e reati tributari:

Cassazione penale sez. III, 01/10/2020, n.34956

Il principio di diritto secondo cui in tema di reati tributari commessi da legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo dei beni dell’ente non può essere disposto, ad eccezione del caso in cui in questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni, può applicarsi al caso in cui la confisca per equivalente è riferita al profitto di un reato che l’amministratore e sostanziale titolare della società -schermo abbia commesso in altra veste, vale a dire quale amministratore di altra società, ovvero indipendentemente dallo svolgimento di funzioni amministrative di enti.

 

Cassazione penale sez. III, 29/09/2020, n.31516

Il denaro versato successivamente alla data di consumazione del reato non può essere ritenuto “profitto” del reato, ma rappresenta un’unità di misura equivalente al debito fiscale scaduto e non onorato, eventualmente aggredibile con un provvedimento ablativo se ricorrono i presupposti per la confisca per equivalente (fattispecie di mancato versamento delle ritenute d’imposta).

 

Cassazione penale sez. III, 23/07/2020, n.25448

In tema di reati tributari, è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di una quota dell’immobile di piena proprietà dell’indagato, ben potendo il vincolo essere apposto su di un bene solo fino alla concorrenza del profitto del reato da sequestrare. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in caso di confisca della sola quota in conseguenza della necessità di rapportare l’importo oggetto di sequestro al valore del profitto conseguito, si realizza una comunione ordinaria sul bene immobile tra lo Stato – e, per esso, l’Agenzia del demanio – e l’indagato, assoggettata alla disciplina generale sulla comunione ordinaria di cui agli artt. 1100-1116 cod. civ.).

 

Cassazione penale sez. III, 12/02/2020, n.11281

In materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 deve essere sempre disposta sia nel caso di condanna che di sentenza di applicazione concordata della pena.

 

Cassazione penale sez. III, 12/12/2019, n.14738

La previsione di cui al comma secondo dell’art. 12-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 secondo cui la confisca, diretta o per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei reati tributari previsti dal decreto medesimo “non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario anche in presenza di sequestro”, si riferisce ai casi di obbligo assunto nei termini riconosciuti dalla legislazione tributaria di riferimento, tra i quali rientra la definizione agevolata delle controversie prevista dall’art. 6, commi 6 e 8, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2018 n. 136 (c.d. “pace fiscale”), sempre che la controversia oggetto di richiesta di definizione non riguardi, in tutto o in parte, le risorse o somme di cui al comma 5, lett. a) e b), del suddetto art. 6 d. l. n. 119 del 2018 ed abbia ad oggetto gli stessi fatti produttivi del profitto confiscabile.

 

Cassazione penale sez. III, 22/11/2019, n.6249

In sede di determinazione del profitto confiscabile, il giudice dell’esecuzione deve necessariamente considerare l’avvenuto pagamento dell’imposta a seguito di accordo con l’Amministrazione finanziaria. E ciò in quanto la previsione di cui al d.lg. n. 74 del 2000, art. 12-bis, secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro, si riferisce alle assunzioni d’impegno nei termini riconosciuti e ammessi dalla legislazione tributaria di settore (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda).

 

Cassazione penale sez. III, 14/11/2019, n.225

In materia di confisca per equivalente, con riferimento ai reati tributari, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l’importo complessivo da sequestrare, potendo l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel provvedimento essere demandate alla successiva fase esecutiva.

 

Cassazione penale sez. III, 16/10/2019, n.9380

In tema di reati tributari, la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni degli amministratori sussiste anche laddove non possa farsi luogo al sequestro diretto del profitto derivante dalla commissione del reato nel patrimonio dell’ente nel cui interesse costoro hanno agito perché già sottoposto a sequestro preventivo in relazione ad altro reato. (Fattispecie in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte).

 

Cassazione penale sez. III, 02/10/2019, n.47104

In tema di reati tributari, in caso di pronuncia di estinzione del reato fiscale per esito positivo della messa alla prova disposta nei confronti dell’imputato, non essendo tale declaratoria estintiva del reato equiparabile alla pronuncia di una sentenza di condanna, alla adozione della stessa non può seguire la confisca del profitto nella forma per equivalente.

 

Cassazione penale sez. III, 02/10/2019, n.47104

La confisca per equivalente di cui all’art. 12-bis d.lg. n. 74 del 2000, per espressa previsione normativa, può essere disposta soltanto con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, tenuto conto della sua natura tipicamente sanzionatoria penale. Tale misura, infatti, non costituisce una sanzione amministrativa accessoria e, a differenza di questa, non può essere quindi disposta con la sentenza ex artt. 464-septies c.p.p. e 168-ter c.p., con la quale è dichiarato estinto il reato per l’esito positivo della prova, salva l’applicabilità, appunto, delle sole sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. Tale conclusione, del resto, deriva dalla considerazione che la declaratoria non può essere equiparata alla pronuncia di una sentenza di condanna, prescindendo dall’accertamento della penale responsabilità.

 

Cassazione penale sez. III, 15/07/2019, n.42946

Quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell’imputato sul presupposto dell’impossibilità di reperire il profitto del reato nel caso in cui dallo stesso soggetto non sia stata fornita la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta.    

 

Cassazione penale sez. III, 26/06/2019, n.40793

In tema di reati tributari, la disposizione di cui all’art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000 – secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, a seguito di condanna o applicazione della pena per uno dei delitti previsti dal citato d.lgs., «non opera per la parte del profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro» – va intesa nel senso che il raggiungimento dell’accordo con il Fisco non preclude l’adozione (ed il mantenimento) del sequestro preventivo funzionale alla successiva ablazione del profitto, da determinarsi nella misura concordata su base negoziale fra contribuente ed Agenzia delle entrate, ma nel senso che esso ne sospende la possibilità di esecuzione fino al verificarsi del mancato pagamento del debito; solo l’avvenuto adempimento dell’obbligazione tributaria da parte del contribuente, secondo i termini ed i modi convenuti, ha effetto impeditivo della confisca.

 

Cassazione penale sez. V, 29/01/2019, n.14386

In tema di reati transnazionali, con la sentenza di patteggiamento non può essere disposta la confisca per equivalente del prodotto, del profitto o del prezzo del reato, ai sensi dell’art. 11 della l. 16 marzo 2006, n. 146, poiché detta disposizione presuppone espressamente una “sentenza di condanna”. (In motivazione, la Corte ha precisato che induce a tale conclusione la natura speciale della norma, da ritenersi di stretta interpretazione, nonché la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, da cui discende il divieto di analogia in malam partem).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA