La intempestività della querela per lesioni colpose connesse ad errore del sanitario decorre dalla conoscenza del fatto illecito acquista dalla persona offesa e non dall’elaborato consulenziale redatto dal medico legale

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 35424.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di lesioni colpose commesse da professionisti sanitari, si sofferma sulla questione procedurale della tempestività del termine di proposizione della querela che costituisce argomento ricorrente nei processi di malpractice medica.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento,  esprime il principio di diritto secondo cui, nell’ambito della responsabilità penale medica, ai fini dell’individuazione del termine di decorrenza per proporre querela per il reato di lesioni colpose, non rileva la data del deposito dell’eventuale relazione medico-legale, bensì il momento in cui la persona offesa acquisisce la consapevolezza che la patologia contratta possa essere stata cagionata da errori diagnostici o terapeutici da parte dei medici curanti.

Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:

(i) il testo della fattispecie incriminatrice;

(ii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in materia di procedibilità per il reato di lesioni colpose, oltre agli approfondimenti sul tema della responsabilità medica che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata alla materia della responsabilità dei professionisti sanitari.

 

Il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Lodi, dichiarava di non doversi procedere nei confronti degli imputati, professionisti sanitari, per il reato di lesioni colpose loro ascritto, per aver cagionato lesioni personali alla paziente in seguito ad errori diagnostici e terapeutici.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado, deducendo l’erronea applicazione della legge penale in punto di decorrenza del termine di presentazione della querela.

Secondo la Pubblica accusa, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte milanese, il termine previsto dall’art. 124 cod. pen. nel caso di specie avrebbe avuto decorso iniziale dal momento della relazione  medico-legale della parte (si presume allegata allegato di querela)  che ha illustrato le patologie contratte dalla paziente in seguito all’intervento per il quale la vittima aveva già avanzato domanda di risarcimento del danno avverso l’azienda ospedaliera.

La paziente, invero, secondo la tesi accusatoria, aveva acquisito la consapevolezza dell’incidenza degli errori diagnostici dei medici in seguito alla relazione medico-legale, anziché nell’immediatezza della conoscenza del fatto illecito della quale risultava vittima.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“[Il ricorso] si fonda implicitamente sull’assunto erroneo che il termine per proporre querela, nei casi di colpa medica, decorra “automaticamente” dal deposito della relazione medico legale.

Il principio, in realtà, è diverso ed è stato chiaramente enunciato da questa Corte, nel senso che il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata (Sez. 4, n. 21527 del 21/01/2015). Ciò che rileva, quindi, non è tanto la data del deposito della eventuale relazione medico-legale, quanto il momento in cui la persona offesa abbia contezza del fatto che sulla patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari”.

 

La fattispecie incriminatrice:

Art. 590 c.p. – Lesioni colpose

 Chiunque cagiona ad altri per colpa [43] una lesione personale [582] è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave [5831] la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima [5832], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e’ della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e’ della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

 

 

La rassegna delle più recenti massime in tema di procedibilità del reato di lesioni colpose:

Cassazione penale sez. IV, 11/10/2016, n.44335

Nel reato di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica, la prescrizione inizia a decorrere dal momento dell’insorgenza della malattia “in fieri”, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente.

 

Cassazione penale sez. IV, 24/02/2016, n.12701

Il termine per proporre querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata.

 

Cassazione penale sez. IV, 21/01/2016, n.50138

Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata.

 

Cassazione penale sez. IV, 21/01/2015, n.21527

Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA