Sequestro preventivo e riciclaggio: il mero possesso di un’ingente somma di denaro non legittima l’adozione e il mantenimento del provvedimento cautelare reale.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 32112.2020, resa dalla II Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi in sede cautelare reale su un caso di riciclaggio, si sofferma sulla questione della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo in assenza di accertamento sommario in merito alla realizzazione del reato presupposto.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento,  ha ritenuto di dare continuità ad un orientamento di legittimità  già elaborato, secondo il quale  il mero possesso di un’ingente somma di denaro da parte dell’indagato non può di per sé giustificare l’adozione del provvedimento ablatorio in assenza di riscontri investigativi in merito all’esistenza di un delitto presupposto, essendo necessario che esso risulti, sulla base degli elementi di fatto acquisiti, astrattamente configurabile e precisamente individuato nella sua tipologia.

Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:

(i) il testo della fattispecie incriminatrice;

(ii) Gli arresti giurisprudenziali citati nella sentenza 32112.2020;

(iii) la rassegna delle più significative massime riferite alle pronunce di legittimità in materia di sequestro preventivo e riciclaggio, oltre agli approfondimenti sul tema del sequestro preventivo che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata al tema della misure cautelari reali.

 

Il reato provvisoriamente contestato la fase cautelare reale di merito

Nel caso di specie, il Tribunale di Messina rigettava la richiesta di riesame proposta avverso il decreto con il quale il PM in sede aveva convalidato il sequestro preventivo di una somma di denaro, in relazione al reato provvisoriamente contestato di riciclaggio ex art. 648 bis c.p.

Con la predetta ordinanza, il Tribunale cautelare ha ritenuto che la disponibilità ingiustificata di una consistente somma di denaro, le modalità di occultamento e la condizione di impossidenza dei prevenuti costituissero elementi dimostrativi della provenienza illecita del bene, pur in assenza di sommari accertamenti in merito alla natura del reato presupposto del delitto di riciclaggio.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, deducendo la violazione degli artt. 253 c.p.p. e 648 bis c.p.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Messina.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il mero possesso di una pur ingente somma di denaro non può giustificare ex se, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l’addebito di riciclaggio senza che sia in alcun modo stata verificata l’esistenza di un delitto presupposto, anche delineato per sommi capi, attraverso, ad esempio, il riferimento all’esistenza di relazioni tra i ricorrenti ed ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato dai quali possa attendibilmente essere derivata la provvista, o l’avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita a qualsiasi titolo ( in tal senso, Sez. 2 n. 9355/2018). Questa Corte in piena continuità con i richiamati principi, in caso del tutto analogo a quello che ne occupa, ha affermato che, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia (Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019), rimarcando la necessità che il provvedimento cautelare fornisca anche indicazioni circa le ragioni d’esclusione della clausola di riserva contenuta nell’art. 648 bis cod.pen. e specifichi la condotta tipica del delitto di riciclaggio oggetto di provvisorio addebito, non potendo essere considerata tale quella del mero possesso di denaro, inidonea ad integrare l’attività diretta alla “sostituzione, al trasferimento, o ad altre operazioni” intese ad occultare la provenienza delittuosa del denaro. Pur dovendo ribadirsi, in adesione al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio ( al pari di quello di ricettazione) non è necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, nondimeno ciò non esonera il giudice dalla necessità di individuare la tipologia di delitto all’origine del bene da sottoporre a vincolo, in quanto appunto di provenienza delittuosa, non risultando all’uopo sufficiente il richiamo ad indici sintomatici privi di specificità in ordine alla derivazione della disponibilità oggetto di espropriazione e suscettibili esclusivamente di provare un ingiustificato possesso di danaro ( in termini, Sez. 2, n. 39006 del 13/7/2018; Sez. 2, n. 29074 del 22/5/2018; Sez. 2, n. 26301 del 24/5/2016, Sez. 2, n. 26308 del 22/06/2010).

Deve, dunque, concludersi che ai fini della legittimità del sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen., pur non essendo necessario la specifica individuazione e l’accertamento del delitto presupposto, è tuttavia indispensabile che esso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti e scrutinati, almeno astrattamente configurabile e precisamente indicato, situazione non ravvisabile quando il giudice si limiti semplicemente a supporne l’esistenza, sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni e valori che si intendono sottoporre a sequestro (in tal senso, ex multis Sez. 2, n. 813 del 19/11/2003, dep. 2014; Sez. 5, n. 527 del 13/9/2016, dep. 2017). Analogamente, nella specie, è del tutto mancante la motivazione relativa all’individuazione degli elementi di fatto in grado di rappresentare a quale delle condotte tipiche indicate dall’art. 648 bis cod. pen. sia riconducibile il comportamento tenuto dagli indagati, come accertato in sede di indagini.

 

La fattispecie incriminatrice:

Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata [64] quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita [65] se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

 

Le pronunce citate nella sentenza in commento:

Cassazione penale sez. II, 28/05/2019, n.29689

Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, in cui la Corte ha censurato l’ordinanza del tribunale che aveva ravvisato il “fumus” del delitto di cui all’art. 648-bis c.p. senza fornire elementi sufficienti per individuare la provenienza delittuosa del denaro trovato in possesso degli indagati, occultato sulla persona per sfuggire ai controlli valutari nell’aeroporto di arrivo in Italia).

 

Cassazione penale sez. II, 13/07/2018, n.39006

Il possesso di un’ingente somma di denaro contante, detenuta da un soggetto che si prepara ad uscire dal territorio nazionale, non basta per far scattare il reato di riciclaggio se manca la prova di un reato presupposto, o di un legame con ambienti criminali. Così la Cassazione ha accolto il ricorso contro l’ordinanza con la quale veniva negata la revoca del sequestro penale di una somma pari a circa 160mila euro, trovata in possesso dell’indagato in procinto di prendere un volo per Lagos. Per la Corte, il decreto di sequestro probatorio di cose che costituiscono il corpo del reato deve essere supportato da una motivazione che regga la contestazione del reato di riciclaggio. È necessario dunque che si possa ipotizzare un reato presupposto. Nello specifico, pertanto, il semplice possesso di un’elevata somma di denaro non basta, senza alcun riscontro investigativo sull’esistenza o meno di un reato presupposto.

 

Cassazione penale sez. II, 24/05/2016, n.26301

Il mero possesso di un’ingente somma di denaro non può giustificare “ex se”, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l’elevazione di un’imputazione di riciclaggio senza che sia in alcun modo stata verificata l’esistenza del delitto presupposto, od anche solo l’esistenza di relazioni tra il ricorrente ed ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato dai quali era derivato quel denaro, o l’avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita a qualsiasi titolo.

 

Cassazione penale sez. II, 22/06/2010, n.26308

La fattispecie criminosa di ricettazione è configurabile non già con il riferimento, in contestazione, ad una provenienza delittuosa del bene non meglio identificata, poiché è necessario che il delitto presupposto, se pure non giudizialmente accertato, sia specificato. (Fattispecie in tema di sequestro).

 

Cassazione penale sez. II, 19/11/2003, n.813

Ai fini di una valida motivazione del sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p., pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati ed accertati, è però indispensabile che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili; il che non si verifica quando il giudice si limiti semplicemente a supporre l’esistenza, sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni e valori che si intendono sottoporre a sequestro. (Fattispecie in cui l’imputazione del reato di cui all’art. 648 bis c.p. era stata ritenuta sussistente in base all’asserita commissione di reati fiscali commessi all’estero, ma di cui non era stata data alcuna congrua rappresentazione, neppure astratta).

 

La rassegna dei più recenti arresti giurisprudenziali in tema di sequestro preventivo e riciclaggio:

Cassazione penale sez. VI, 23/01/2020, n.14800

In tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, ai fini dell’individuazione del fumus del sequestro non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; in difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l’imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste. Per di più la circostanza che alcuni reati non siano ancora oggetto di indagini preliminari, in difetto della necessaria iscrizione nell’apposito Registro delle notizie di reato, o che comunque per alcuni di essi pendessero mere indagini preliminari, non impedisce di accertarne incidentalmente la configurabilità ai fini della cautela reale.

 

Cassazione penale sez. V, 14/11/2019, n.1203

Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione può concorrere, quale reato presupposto, con quello di auto-riciclaggio, a condizione che l’impiego dei beni dell’impresa fallita o del loro ricavato in attività a questa estranee avvenga con modalità idonee a renderne obiettivamente difficoltosa l’individuazione dell’origine delittuosa e che non si realizzi attraverso la destinazione al mero utilizzo o godimento personale dell’agente. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, nella quale la Corte ha ritenuto correttamente ravvisato il “fumus” del delitto di auto-riciclaggio, in concorso con quello di bancarotta per distrazione, in una condotta consistita nella “polverizzazione” del patrimonio dell’impresa fallita, reimpiegato nella creazione di diverse società “cloni” intestate a prestanome).

 

Cassazione penale sez. II, 01/10/2019, n.51199

In assenza di elementi di novità, non è consentito al pubblico ministero richiedere una misura cautelare reale sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi già ritenuti insussistenti o insufficienti dal giudice del riesame. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del tribunale del riesame che aveva escluso il vincolo del c.d. giudicato cautelare con riguardo all’emissione di un decreto di sequestro preventivo a fini di confisca, ex art. 648-quater c.p., di una somma di denaro ritenuta provento di riciclaggio, già oggetto di sequestro probatorio in relazione al reato di ricettazione; provvedimento, quest’ultimo, in seguito annullato con pronunzia non più soggetta a gravame per insussistenza del “fumus commissi delicti” rispetto alla provenienza delittuosa del denaro).

Cassazione penale sez. fer., 01/08/2019, n.37120

Nei delitti di riciclaggio e reimpiego, in caso di concorso di persone nel reato, trova applicazione il principio solidaristico che implica l’imputazione dell’intera azione in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato. Fermo il principio che l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dello stesso, è dunque irrilevante quale sia la quota di profitto eventualmente incamerata dall’imputato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione in concorso con altri.

 

Cassazione penale sez. II, 28/05/2019, n.29689

Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, in cui la Corte ha censurato l’ordinanza del tribunale che aveva ravvisato il “fumus” del delitto di cui all’art. 648-bis c.p. senza fornire elementi sufficienti per individuare la provenienza delittuosa del denaro trovato in possesso degli indagati, occultato sulla persona per sfuggire ai controlli valutari nell’aeroporto di arrivo in Italia).

 

Cassazione penale sez. II, 10/04/2019, n.22020

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca diretta o per equivalente, nel caso di consumazione dei delitti di autoriciclaggio e riciclaggio da parte di soggetti diversi, all’autore di tale ultima condotta è sequestrabile soltanto l’importo del profitto di tale delitto e non anche di quello derivante dalle operazioni poste in essere dall’autore dell’autoriciclaggio, che può avere ad oggetto somme superiori o quantitativi di beni di origine illecita trasferiti a soggetti giuridici differenti.

 

Cassazione penale sez. V, 18/01/2018, n.5459

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto relativo al delitto di riciclaggio, ai sensi dell’art. 648-quater c.p. introdotto con l’art. 63 d.lg. n. 231/2007, è applicabile anche ai beni acquistati dall’indagato prima dell’entrata in vigore della norma, giacché il principio di irretroattività attiene solo al momento di commissione della condotta e non anche al tempo di acquisizione dei beni.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA