Lavori in esecuzione di contratto di appalto e infortunio mortale: la Cassazione fa il punto sul tema della responsabilità penale e degli obblighi gravanti sulla figura del committente dei lavori.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 36438.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di omicidio colposo commesso in violazione delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro, si sofferma sulla posizione di garanzia rivestita dal committente dei lavori.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento,  enuncia il principio di diritto secondo cui il committente di lavori dati in appalto ha l’obbligo di accertare che l’appaltatore sia munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e di competenze tecniche e professionali proporzionate al tipo di attività commissionate, nonché di verificare il possesso delle capacità e dei requisiti necessari, pur non potendo demandarsi in capo a tale figura un controllo capillare e continuo.

Quanto ai profili di responsabilità penale per i reati omissivi colposi, il committente può essere chiamato a rispondere dell’infortunio sul lavoro qualora l’evento antigiuridico sia causalmente collegato alla sua condotta omissiva colposa, consistente nella mancata adozione o nella predisposizione di inadeguate misure di prevenzione; mentre è esonerato da responsabilità laddove le precauzioni imposte dal tipo di lavorazione richiedano specifiche competenze tecniche con riguardo alle procedure e tecniche da adottare.

Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:

(i) il testo della fattispecie incriminatrice;

(ii) gli arresti giurisprudenziali citati nella parte motiva della sentenza numero 36438.2020;

(iii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in materia di responsabilità penale del committente dei lavori, oltre agli approfondimenti sul tema degli obblighi gravanti sul datore di lavoro in tema di prevenzione degli infortuni, che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata all’argomento.

L’incidente sul lavoro, il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, nell’ambito dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione in locali adibiti alla ristorazione, il lavoratore infortunato, impegnato nella posa in opera di mattoni per la sostituzione del lucernaio della cucina, su un solaio privo di parapetto in assenza di corde di sicurezza e casco protettivo, precipitava a terra da un’altezza di circa cinque metri e mezzo, riportando lesioni multiple con conseguente decesso.

Agli imputati tratti a giudizio, rispettivamente,  nella qualità di amministratore di fatto e di diritto della società committente dei lavori di ristrutturazione, era stato contestato, in cooperazione colposa con gli amministratori della ditta appaltatrice, il delitto di omicidio colposo, per aver cagionato il decesso del lavoratore in violazione delle norme a tutela della sicurezza sul luogo di lavoro; nonché di reati contravvenzionali consistenti nell’omesso accertamento dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore e di mancata verifica della redazione da parte della ditta esecutrice dei lavori del piano operativo di sicurezza.

La Corte di appello di Roma, in riforma parziale della sentenza di condanna resa dal Tribunale capitolino, dichiarava di non doversi procedere per alcuni reati contravvenzionali estinti per prescrizione e rideterminava la pena in relazione alla residua imputazione.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa dei giudicabili (committenti dei lavori) proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, deducendo plurimi motivi di impugnazione.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Correttamente i giudici del gravame del merito ricordano che il principio di effettività in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro rende riferibile l’inosservanza delle norme precauzionali a chi è munito dei poteri di gestione e di spesa, […] Su entrambi gli odierni ricorrenti, dunque, ricadevano gli obblighi che la normativa antinfortunistica pone a carico del committente.

Ebbene, la sentenza impugnata si colloca nel solco della giurisprudenza consolidata di questa Corte che vuole, in materia di responsabilità colposa, che il committente di lavori dati in appalto debba adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza e pertanto debba scegliere l’appaltatore, e più in generale il soggetto al quale affida l’incarico, accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa.

Egli ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati (cfr. ex multis Sez. 3, n. 35185 del 26/4/2016).

E’ pur vero che è stato precisato che dal committente non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, occorrendo verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente, di situazioni di pericolo. (cfr. Sez. 4, n. 27296 del 2/12/2016 dep. Il 2017; conf. Sez. 4, n. 44131 del 15/7/2015).

Ma rimane anche fermo il principio che, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d’appalto, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedano una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine (così la condivisibile Sez. 3, n. 12228 del 25/2/2015).

Il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore qualora l’evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (cfr. Sez. 4, n. 10608 del 4/12/2012 dep. Il 2013). […]

Va dunque ribadito che il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice (c.d. cantiere “sotto – soglia”), è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa – essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall’art. 3, comma ottavo, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 – sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (così Sez. 4, n. 23171 del 9/2/2016)”.

 

La fattispecie incriminatrice:

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa [43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [586].

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. 

Se il fatto e’ commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena e’ della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [590], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

 

Le pronunce citate nella sentenza in commento:

Cassazione penale sez. IV, 02/12/2016, n.27296

In tema di infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, occorrendo verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente, di situazioni di pericolo. (Fattispecie in tema di appalto di lavori di pulizia all’interno dell’azienda, in cui la S.C. ha annullato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del committente in relazione al reato di lesioni colpose, per aver dato incarico ad un lavoratore di pulire il piazzale della ditta usando soda caustica, senza assicurarsi che il datore di lavoro appaltatore avesse spiegato al dipendente la necessità di cambiare gli indumenti contaminati dalla predetta sostanza pericolosa).

 

Cassazione penale sez. III, 26/04/2016, n.35185

In materia di infortuni sul lavoro, il committente ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati. (Fattispecie, relativa alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall’alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza).

 

Cassazione penale sez. IV, 09/02/2016, n.23171

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice (c.d. cantiere “sotto – soglia”), è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa – essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall’art. 3, comma ottavo, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 – sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la responsabilità a titolo di omicidio colposo del committente, il quale aveva omesso non solo di verificare l’idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice, in relazione alla entità e tipologia dell’opera, ma anche di attivare i propri poteri di inibizione dei lavori, a fronte della inadeguatezza dimensionale dell’impresa e delle evidenti irregolarità del cantiere).

 

Cassazione penale sez. IV, 15/07/2015, n.44131

Ai fini della configurazione della responsabilità colposa del committente occorre verificare, in concreto, quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.

 

Cassazione penale sez. III, 25/02/2015, n.12228

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d’appalto, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che potesse andare esente da responsabilità il committente che aveva omesso di attivarsi per prevenire il rischio, non specifico, di caduta dall’alto di un operaio operante su un lucernaio).

 

Cassazione penale sez. IV, 04/12/2012, n.10608

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore qualora l’evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. (Fattispecie in tema di inizio dei lavori nonostante l’omesso allestimento di idoneo punteggio).

 

La rassegna delle più recenti massime in tema di responsabilità del committente di lavori:

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, n.12465

In tema di infortuni e di sicurezza sul lavoro, l’esternalizzazione in tutto o in parte del processo produttivo non esclude che il datore di lavoro possa essere ritenuto responsabile dell’evento, ove egli non dia prova di avere – secondo le previsioni dell’art. 7, d.lgs. n. 626 del 1994, ed anche indipendentemente dall’osservanza del dovere generale di protezione di cui all’art. 2087, c.c. – adeguatamente verificato l’idoneità tecnico – professionale del soggetto cui l’opera è affidata e di avere concorso alla prevenzione del rischio specifico implicato nella realizzazione della medesima, anche mediante un’idonea opera di informazione dei lavoratori addetti.

Va evidenziato che gli stessi obblighi sopra indicati discendenti dall’art. 2087, c.c. e dall’art. 7 d.lgs. n. 626/1994 siano posti parimenti a carico dell’appaltatore sub-committente in quanto anch’egli responsabile di una scelta di per sé rischiosa secondo la legge (quella dell’ulteriore segmentazione dell’attività produttiva) che incide, elevandoli, sui rischi relativi al processo produttivo; tanto più quando mantenga sotto il proprio controllo un’area aziendale e metta a disposizione dei subappaltatori proprie macchine pericolose.

 

Cassazione penale sez. IV, 12/02/2020, n.15697

In relazione a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza trova il suo referente, in primo luogo, nell’appaltatore, cioè nel soggetto che si obbliga verso il committente a compiere l’opera appaltata, con propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione in proprio dei rischi dell’esecuzione. Il committente, tuttavia, non è esonerato da ogni forma di responsabilità; permane in capo al committente un preciso dovere di vigilanza e verifica dell’adempimento, da parte del coordinatore per la sicurezza, degli obblighi sullo stesso gravanti. Tale posizione di garanzia indica il committente quale garante dell’effettività degli obblighi imposti ai coordinatori per la progettazione e per la esecuzione (la Corte si è così pronunciata nella fattispecie relativa alle lesioni occorse ad un minorenne a causa di un cantiere edile presente all’interno di un condominio).

 

Cassazione penale sez. IV, 21/01/2020, n.5113

In materia di sicurezza sul lavoro, è da considerarsi responsabile il committente per l’incidente sul lavoro in un appalto, anche prima della vigenza delle norme sul Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri) – documento obbligatorio introdotto dall’articolo 26 del Dlgs 81/2008 (testo Unico sulla sicurezza) – se costui si era impegnato con l’appaltatore a improntare garanzie tecniche. Ad affermarlo è la Cassazione secondo cui l’obbligo contrattuale assunto dall’azienda appaltante di fornire all’appaltatore e al subappaltatore energia elettrica, gas e ossigeno, in mancanza di apparecchi sufficienti per l’areazione dei locali e il rifornimento di ossigeno la espone al rischio interferenziale, la cui gestione grava sul committente.

 

Cassazione penale sez. IV, 14/01/2020, n.3742

Il Responsabile unico del procedimento, che nei lavori pubblici rappresenta il committente, è titolare di una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, in sede di redazione dei piani di sicurezza, ma anche durante l’esecuzione degli stessi, mediante un’attività di sorveglianza del rispetto di tali piani.

 

Cassazione penale sez. IV, 15/05/2019, n.26898

In materia di infortuni sul lavoro, è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore il committente che affidi lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo senza averne previamente verificato l’idoneità tecnico-professionale, in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la responsabilità del committente che aveva affidato lavori edili ad un soggetto svolgente una diversa attività lavorativa, che si era avvalso della collaborazione del proprio padre, il quale, durante i lavori, svolti non in sicurezza, era deceduto a seguito della caduta da una scala).

 

Cassazione penale sez. III, 26/03/2019, n.23140

In tema di omicidio colposo da infortunio sul lavoro nell’ambito di appalto in cantiere edile, i doveri relativi alla sicurezza dei lavoratori gravanti sul committente non elidono la posizione di garanzia comunque riconducibile al datore di lavoro, quale primo destinatario della stessa nei confronti dei propri dipendenti, allorquando, anche a fronte di competenze altrui, egli destini gli stessi a mansioni oggettivamente pericolose in ragione del generale contesto in cui esse si svolgono.(Fattispecie di omicidio colposo di un lavoratore ascritto al direttore tecnico di cantiere e al datore di lavoro per non aver dotato il cantiere di parapetti idonei ad impedire cadute dall’alto, in cui la Corte ha escluso che la direttiva 92/57CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili e il d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, attuativo della direttiva stessa nonché il titolo IV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – avrebbero posto integralmente in capo al committente e non anche al datore di lavoro, l’eventuale obbligo di adottare i predetti parapetti nell’ambito del piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere).

 

Cassazione penale sez. IV, 20/03/2019, n.37761

Il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, sussiste tanto in capo al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che al committente, pur richiamandosi l’esigenza di non applicare tale principio in via automatica, “non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori”. Ai fini della configurazione della responsabilità del committente, pertanto, “occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”.

 

Cassazione penale sez. IV, 08/01/2019, n.5893

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa, sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, essendo tuttavia esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica che richiedono una specifica competenza tecnica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del committente in relazione all’infortunio occorso a un lavoratore dipendente dalla ditta appaltatrice, per non aver effettuato un sopralluogo che avrebbe consentito di rilevare l’insufficienza delle misure di sicurezza apprestate, ritenendo carente la motivazione della sentenza impugnata, per non avere spiegato le ragioni per le quali il committente avrebbe dovuto percepire “ictu oculi”, senza bisogno di specifiche competenze tecniche, tali deficienze).

 

Cassazione penale sez. IV, 11/12/2018, n.4644

In tema di infortuni sul lavoro, l’obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la sicurezza, di cui all’art. 90, d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, è connesso già solo alla previsione che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche non in contemporanea, e non alla verifica successiva di tale situazione. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del committente per omicidio colposo di un dipendente di una ditta subappaltatrice e di un lavoratore autonomo, caduti dal piano di copertura di un capannone di proprietà del committente, essendo la possibilità di subappalto prevista in contratto).

 

Cassazione penale sez. IV, 14/11/2018, n.23121

Il committente c.d. ‘non qualificato’, in quanto assume decisioni circa la natura dell’opera da svolgere ma è privo di specifiche competenze per l’esecuzione, in assenza della redazione del documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori cui sia conferito anche il compito di realizzare la sicurezza del cantiere prima della realizzazione dell’opera, ha l’onere generalissimo di mettere il prestatore di opera nella condizione di operare in sicurezza.

 

Cassazione penale sez. IV, 13/11/2018, n.10039

Gli obblighi di sicurezza previsti dagli artt. 26 e 90, d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 gravano esclusivamente sul committente, da intendersi come colui che ha stipulato il contratto d’opera o di appalto, anche se non proprietario del bene che si avvantaggia delle opere affidate, mentre nessuna responsabilità è configurabile a carico del proprietario non committente che non si sia ingerito nell’esecuzione delle opere, pur in assenza di una delega di funzioni. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso, in relazione all’infortunio occorso a un lavoratore durante la ristrutturazione di un’abitazione, la responsabilità della moglie del committente, esclusiva proprietaria dell’immobile, che si era limitata a controllare l’effetto estetico dei lavori).

 

Cassazione penale sez. III, 31/01/2018, n.14359

In tema di reati relativi alla sicurezza sul lavoro, pur in presenza di altre figure aziendali, il responsabile dei lavori, le cui funzioni devono essere specificatamente indicate con atto scritto, ed il committente non sono esonerati dagli obblighi di garanzia riferiti alla loro funzione in tema di sicurezza sul lavoro. Tali figure possiedono doveri generali di verifica, non solo formale, ma anche sostanziale, degli obblighi di legge in materia di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

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