Previsione e prevenzione dei rischi interferenziali: risponde di lesioni colpose l’amministratore della società che non ha impedito ai lavoratori di altra impresa l’utilizzo di un macchinario privo dei requisiti di sicurezza.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 1104.2021, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di lesioni colpose in violazione delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro, si sofferma sull’obbligo di previsione e prevenzione dei rischi interferenziali.  

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, enuncia il principio di diritto secondo cui, nell’ambito di lavorazioni eseguite da diverse imprese in cooperazione tra loro, in capo al datore di lavoro sorge l’obbligo di prevedere e prevenire i rischi interferenziali coinvolgenti i lavoratori, promuovendo percorsi di informazione e cooperazione e soluzioni comuni a problematiche complesse.

La violazione della cautele connesse alla posizione di garanzia espone il garante a responsabilità anche di segno penale per la commissione di reati colposi di evento (lesioni colpose ed omicidio colposo).

Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:

(i) il testo della fattispecie incriminatrice;

(ii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in materia di responsabilità e obblighi del datore di lavoro, oltre agli approfondimenti sul tema che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata all’argomento.

 

L’infortunio sul lavoro, il reato contestato e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie, il lavoratore, impegnato nell’utilizzo di una macchina costituita dall’insieme di una curvatrice universale e di un attrezzo di curvatura, per eseguire la piegatura e curvatura di uno scatolato di alluminio, mantenendo con la mano il pezzo contro la morsa laterale di riferimento, quando la macchina, comandata dal collega, si metteva in movimento cagionando lo schiacciamento del pollice della mano.

All’imputato, tratto a giudizio nella qualità di amministratore delegato della società, era stato contestato il delitto di lesioni colpose per aver messo a disposizione del lavoratore infortunato – dipendente di altra impresa –  un macchinario privo dei sistemi di sicurezza idonei ad individuare la presenza di una persona all’interno dell’area di lavoro al momento dell’avvio della macchina da parte di altri operatori.

La Corte di appello di Torino confermava la sentenza di condanna di primo grado.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione resa dalla Corte territoriale, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 40 c.p., 26, 71 D.lgs. 81/08.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Come ben spiegato dal Tribunale, il contratto intercorrente fra le due società per la collocazione del macchinario nei locali della B. costituiva una fictio, posto che a fronte dell’asserito addestramento del personale, è stato accertato che il macchinario era pienamente utilizzato dai dipendenti E. (e da quelli della B., sia pure a titolo di supporto informativo) per il proprio ciclo produttivo.

Conseguentemente il DUVRI predisposto presentava forti criticità, in quanto nulla diceva in ordine alla prevenzione dei rischi connessi all’uso del macchinario, derivanti dalla presenza di lavoratori di imprese diverse che dovevano coesistere e cooperare sul medesimo luogo di lavoro. Sul punto è stato correttamente osservato che la B. avrebbe dovuto, a monte, predisporre e, a valle, vigilare sull’esistenza e l’utilizzo dei sistemi di sicurezza del macchinario utilizzato nel proprio capannone sia dai propri dipendenti, sia dai dipendenti di E.

Difatti il concetto di interferenza, ai fini dell’operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione previsti dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 (ora D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 26), è dato dal contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale, e pertanto occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori, e non alla mera qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro – vale a dire contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione – in quanto la “ratio” della norma è quella di obbligare il datore di lavoro ad organizzare la prevenzione dei rischi interferenziali attivando percorsi condivisi di informazione e cooperazione nonché soluzioni comuni di problematiche complesse (Sez. 4, n. 9167 del 01/02/2018).

Dai suddetti elementi i giudici di merito hanno plausibilmente desunto il nesso di causalità fra le omissioni addebitate al prevenuto e l’infortunio, posto che la predisposizione di adeguati sistemi di sicurezza sul macchinario, anche a fini di salvaguardia del rischio interferenziale, avrebbe certamente impedito l’evento lesivo occorso al lavoratore”.

La fattispecie incriminatrice:

Art. 590 c.p. – Lesioni colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa [43] una lesione personale [582] è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave [5831] la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima [5832], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e’ della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e’ della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

 

 

La rassegna delle più recenti massime in materia di posizione di garanzia del datore di lavoro:

Cassazione penale sez. IV, 18/09/2020, n.26618

In tema di sicurezza sul lavoro e normativa antinfortunistica, la condotta colposa del lavoratore può considerarsi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo laddove abbia attivato un rischio eccentrico o esorbitante la sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

 

Cassazione penale sez. IV, 15/01/2020, n.10123

In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l’instaurazione di prassi “contra legem” foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. (Nella fattispecie, relativa al decesso di un lavoratore colpito da una macchina escavatrice perché, in violazione dell’art. 12, comma 3, d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, si trovava nel campo di azione di tale mezzo, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione del datore di lavoro che aveva escluso l’obbligo giuridico del datore di lavoro di impedire la presenza dei lavoratori nello scavo, secondo la prassi instauratasi in contrasto con la legge).

 

Cassazione penale sez. fer., 27/08/2019, n.45719

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, può potenziare la sicurezza di un macchinario o di una procedura di utilizzo come descritta nelle informazioni del costruttore-venditore, compatibilmente con la funzionalità dell’apparecchiatura in modo tale da garantire un incremento delle cautele ma deve comunque informare i lavoratori che operano sul macchinario istruendoli sulle modalità del suo utilizzo e sulle prescrizioni del manuale di funzionamento.(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità per lesioni, subite da un lavoratore adibito alla posa di pannelli di lamiera del peso di 300 kg, del datore di lavoro che, pur avendo date specifiche istruzioni sulla modalità della posa, non aveva però fatto rispettare le indicazioni previste dal libretto di istruzioni della gru utilizzata per l’incombente).

 

Cassazione penale sez. III, 31/05/2019, n.30927

In tema di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, colui che subentri, in forza di un contratto di affitto di azienda, nella gestione dei locali in cui si svolga una prestazione lavorativa assume la posizione di garanzia del datore di lavoro, essendo pertanto responsabile del reato di cui agli artt. 65, comma 2 e 68, comma 1, lett. b), d.lg. 9 aprile 2008, n. 81 qualora ometta di mantenere in buono stato di conservazione e di efficienza tali luoghi. (Fattispecie relativa all’affitto di una struttura alberghiera in cui la Corte ha precisato che non osta, all’assunzione degli obblighi di prevenzione da parte del legale rappresentante della società conduttrice, la circostanza che, in base al contratto, la detenzione dei locali venga ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovino).

 

Cassazione penale sez. IV, 17/05/2019, n.30991

In tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 2, lett. b), d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore dei rischi propri dell’attività cui è preposto e di quelli che possono derivare dall’esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interferenti, ed è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori, per ciascuna attrezzatura, ogni informazione e istruzione d’uso necessaria alla salvaguardia dell’incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente. Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

 

Cassazione penale sez. IV, 08/05/2019, n.27787

In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche, e soprattutto, controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle.(Fattispecie relativa a responsabilità del datore di lavoro, che aveva colposamente cagionato la morte di un lavoratore impiegato in attività di taglio di piante in assenza di adeguata formazione, nonostante l’inesperienza e la carenza di conoscenze tecniche del lavoratore nel settore di riferimento).

 

Cassazione penale sez. IV, 16/04/2019, n.32507

In tema di infortuni sul lavoro, nel caso di morte di un lavoratore addetto alla raccolta dei rifiuti, a seguito di caduta in terra per essere salito in piedi sul retro del veicolo in movimento nonostante la mancanza delle apposite pedane esterne e delle relative maniglie, non è configurabile la responsabilità del datore di lavoro per avere omesso la formazione e informazione circa il corretto uso del mezzo, difettando, in tal caso, il necessario requisito della causalità della colpa ovvero la riconducibilità dell’evento alla violazione della norma cautelare, a fronte di manovra pericolosa immediatamente percepibile da chiunque senza necessità di formazione alcuna.

 

Cassazione penale sez. IV, 03/04/2019, n.20833

In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile del mancato intervento finalizzato ad assicurare l’utilizzo in sicurezza di macchinari e apparecchiature provvisti di dispositivi di protezione e, in tal senso, del fatto di esigere che tali dispositivi non vengano rimossi. Peraltro, in caso di infortuni derivanti dalla rimozione delle protezioni a corredo dei macchinari, anche laddove tale rimozione si innesti in prassi aziendali diffuse e ricorrenti, non si può ascrivere tale condotta omissiva al datore di lavoro laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi o che le avesse colposamente ignorate. In effetti, tale certezza può, in alcuni casi inferirsi sul piano logico (ad esempio, qualora la rimozione dei dispositivi di protezione sia univocamente frutto di una precisa scelta aziendale chiaramente finalizzata ad una maggiore produttività). Ma quando non vi siano elementi di natura logica per dedurre la conoscenza o la certa conoscibilità di prassi aziendali incaute da parte del titolare della posizione di garanzia datoriale, è necessaria l’acquisizione di elementi probatori certi e oggettivi che attestino tale conoscenza/conoscibilità: diversamente opinando, infatti, si porrebbe in capo al datore di lavoro una responsabilità penale “di posizione” tale da eludere l’accertamento della prevedibilità dell’evento e da sconfinare, in modo inaccettabile, nella responsabilità oggettiva (nella specie, è stata annullata con rinvio la sentenza di condanna perché motivata in modo carente sulla conoscenza da parte del datore di lavoro della prassi aziendale irregolare che aveva determinato l’incidente, non risultando approfondita la circostanza che gli addetti alla vigilanza avessero effettivamente informato di tale prassi il datore di lavoro, anche in ragione della dimensione dell’azienda).

 

Cassazione penale sez. IV, 20/03/2019, n.27871

In tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l’assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato).

 

Cassazione penale sez. IV, 19/02/2019, n.14915

In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro può assolvere all’obbligo di vigilare sull’osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi. (Fattispecie in tema di responsabilità del datore di lavoro per il decesso di un lavoratore dovuto alla sopravvenuta inadeguatezza delle misure di prevenzione adottate in conseguenza del mutamento delle modalità esecutive delle lavorazioni rispetto a quelle previste nel POS, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro, nonostante la nomina di un preposto presente al momento dell’infortunio, riconducendo la mancata conoscenza della decisione di ricorrere a modalità esecutive diverse da quelle previste ad una violazione del suo obbligo di controllare personalmente l’andamento dei lavori in cantiere).

 

Cassazione penale sez. IV, 08/02/2019, n.12876 

In caso di affidamento di lavori in appalto o a lavoratori autonomi, l’obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono in successione o contemporaneamente, di cui all’art. 7 d.lg 19 settembre 1994, n. 626, grava sul datore di lavoro committente, cioè su colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo. (Fattispecie relativa al decesso di lavoratori di un autolavaggio, durante le operazioni di pulizia di una cisterna, a causa dell’inalazione di residui di zolfo presenti al suo interno, in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva affermato la sola responsabilità del titolare dell’autolavaggio, escludendo quella del titolare della società trasportatrice, che conduceva in locazione finanziaria la cisterna di cui aveva commissionato le operazioni di bonifica a soggetto privo della necessaria idoneità tecnica e professionale, senza informarlo dei rischi connessi alla presenza dei residui di zolfo, e quella del titolare della società produttrice di acido solforico che per il trasporto dello stesso aveva pattuito con la società trasportatrice l’uso di tale cisterna, previa bonifica).

 

Cassazione penale sez. IV, 29/01/2019, n.24908

In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, fermo restando, comunque, l’obbligo, per il datore di lavoro, di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive. (Fattispecie, relativa al decesso di un lavoratore durante l’operazione di svuotamento di una concimaia, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per omicidio colposo del presidente di una società concessionaria di malghe, la quale aveva affidato la malga in gestione diretta a un singolo socio, mediante un atto privo di specifica regolamentazione e di redistribuzione dei diversi obblighi gravanti sul concessionario e, quindi, non idoneo a delegare i poteri di controllo in capo al socio).

 

Cassazione penale sez. IV, 11/01/2019, n.5441 

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto a dare ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità di svolgimento delle attività lavorative e sull’uso dei macchinari, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che l’esistenza di un manuale sull’uso del macchinario valga ad esonerarlo da responsabilità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l’affermazione di responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso ad un lavoratore in conseguenza dell’utilizzo di un impianto di miscelazione di granuli di gomma non provvisto di adeguati punti di fissaggio per garantirne la stabilità nonostante l’assenza nel manuale d’uso di riferimenti alla necessità di ancoraggio del macchinario).

 

Cassazione penale sez. IV, 10/01/2019, n.27186 

In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, nel caso in cui la lavorazione comporti un numero elevato di azioni ripetitive, è obbligo del datore di lavoro, quale titolare della posizione di garanzia, prevenire il concretizzarsi di rischi riguardanti la verificazione anche di un “evento raro” la cui realizzazione non sia però ignota all’esperienza e alla conoscenza della scienza tecnica e, una volta individuato il rischio, predisporre le misure precauzionali e procedimentali, ove necessarie, per impedire l’evento. (Fattispecie in tema di omessa valutazione del rischio di esplosione verificatasi per l’omessa adozione di procedimento da seguire durante l’operazione, svolta quotidianamente e sempre con le medesime modalità, di pulitura di una pressa ad iniezione, necessitata, nel caso di specie, dalla formazione di un grumo di materiale plastico all’interno che aveva occluso sia un ugello, sia il foro di ingresso del materiale, evenienza, quest’ultima, rara, ma non straordinaria in quanto verificatasi, altrove, sul medesimo macchinario, almeno altre due volte negli ultimi trent’anni).

 

Cassazione penale sez. IV, 29/11/2018, n.57361

Nei reati colposi, qualora si assuma violata una regola cautelare cosiddetta “elastica”, cioè dal contenuto comportamentale non rigidamente definito, è necessario, ai fini dell’accertamento della condotta impeditiva esigibile da parte del garante, procedere ad una valutazione “ex ante” che tenga conto delle circostanze del caso concreto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che, in relazione all’omicidio colposo di un lavoratore deceduto per essersi trovato nel raggio di azione di un escavatore, aveva riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro che, nonostante avesse correttamente individuato il rischio e previsto la delimitazione dell’area di scavo ai sensi dell’art. 118, comma 3, d.lgs 9 aprile 2008, n. 81, aveva omesso di garantire la presenza di una persona che vigilasse l’area, considerato che l’operaio deceduto era incaricato di eseguire alcune misurazioni nella zona dello scavo e che l’addetto all’escavatore aveva la visuale frontale occlusa).

 

Cassazione penale sez. IV, 18/10/2018, n.51530

Nel caso di infortunio sul lavoro, qualora il capocantiere, cui sia stato delegato il compito di assicurare il rispetto e l’osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia assente, deve essere ascritta a colpa del legale rappresentante della società, datrice di lavoro, la mancata previsione della supplenza di tale soggetto, eventualmente con la diretta e personale assunzione del suddetto compito, anche quando l’infortunio sia in parte riconducibile all’omessa pretesa della adozione, da parte del lavoratore, delle misure di sicurezza obbligatoriamente prescritte; nè ad escludere la sua responsabilità varrebbe l’eventuale ignoranza dell’assenza della persona addetta al compito in questione, atteso che egli, quale destinatario delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha l’obbligo di accertarsi della presenza in cantiere di tale persona.

 

Cassazione penale sez. IV, 03/10/2018, n.1184

In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare tale macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza. (Fattispecie relativa a macchinario privo di “carter” di protezione, in cui la Corte ha ritenuto che il pericolo era evidentemente riconoscibile con l’ordinaria diligenza, dovendo gli organi in movimento dei macchinari essere sempre segregati per evitare contatti pericolosi con la persona del lavoratore).

 

Cassazione penale sez. IV, 03/07/2018, n.57930

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ove in un unico cantiere operino più imprese le cui attività siano interferenti, il rischio che il lavoratore si trovi nell’area in cui opera una diversa impresa e collabori, anche indebitamente, alle lavorazioni affidate a un dipendente di altro datore di lavoro, non può considerarsi eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dall’imprenditore a tutela dei suoi diretti dipendenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del procuratore speciale dell’impresa appaltatrice per l’infortunio occorso a un dipendente dell’impresa committente, escludendo l’abnormità del comportamento di quest’ultimo che si era ingerito nelle lavorazioni di spettanza dell’impresa appaltatrice).

 

Cassazione penale sez. IV, 14/06/2018, n.49593

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, e l’adempimento di tali obblighi non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. (Nella fattispecie, la S.C. ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per la morte di tre operai in un cantiere autostradale, precipitati nel vuoto da un’altezza di circa 40 metri a seguito dello sganciamento della pedana sulla quale si trovavano, causato dall’errato montaggio del sistema di ancoraggio, effettuato utilizzando, per il serraggio del cono, una vite di dimensioni inferiori, sia per lunghezza sia per diametro, a quelle prescritte, rilevando che, proprio perché tale errore era frutto delle riscontrate suddette omissioni, esso non era idoneo ad escludere il nesso causale tra esse e l’evento).

 

Cassazione penale sez. III, 11/05/2018, n.30918

La violazione dell’obbligo di nominare il medico competente, previsto dall’art. 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 8, e sanzionato dall’art. 55, comma 1, lett. d), del medesimo d.lgs., costituisce un reato permanente e di pericolo astratto per cui la condotta illecita si protrae sino all’adempimento dell’obbligo senza la necessità che ne derivi un danno alla salute o alla sicurezza del lavoratore.

 

Cassazione penale sez. IV, 20/04/2018, n.43829

In tema di infortuni sul lavoro nelle amministrazioni pubbliche, l’attribuzione della qualità di datore di lavoro a un dirigente o a un funzionario da parte dell’organo di vertice deve essere espressa e accompagnata dal conferimento dei poteri decisionali e di spesa, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione espressa e del conferimento dei necessari poteri, la qualità di datore di lavoro permane in capo all’organo di direzione politica della singola amministrazione.

 

Cassazione penale sez. IV, 12/04/2018, n.22034

In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, l’obbligo di formazione e informazione gravante sul datore di lavoro riguarda tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro, anche non specificamente connessi alle mansioni affidate ai lavoratori, ma non le attività eccentriche rispetto a quelle proprie di quel tipo e luogo di lavoro. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha confermato l’assoluzione del datore di lavoro in relazione alle lesioni subite dal dipendente di altra ditta operante nel medesimo cantiere, provocate dalla condotta di altro lavoratore del tutto imprevedibile ed eccentrica rispetto alle mansioni assegnate nell’ambito del ciclo produttivo).

 

Cassazione penale sez. IV, 29/03/2018, n.31615

In tema di responsabilità per violazione della normativa antinfortunistica, compito del datore di lavoro, titolare della posizione di garanzia, è quello di evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio dell’attività lavorativa, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti a eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, la legittima aspettativa in ordine all’assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro, quindi, non può essere considerato esente da responsabilità ove il lavoratore esplichi un incombente che, anche se inutile e imprudente, rientri comunque nelle sue attribuzioni e non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificatamente assegnate, nell’ambito del ciclo produttivo. Vi è però esonero da responsabilità del datore di lavoro ove, a norma dell’articolo 41, comma 2, del Cp, il nesso causale tra la sua condotta in ipotesi colposa e l’evento lesivo risulti interrotto da una causa sopravvenuta, sufficiente sa sola a determinare l’evento, ciò che si verifica nei casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta. Tale interruzione del nesso causale è ravvisabile qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto e incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche, ponendo in essere un comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. In questi casi è configurabile la colpa dell’infortunato nella produzione dell’evento, con esclusione della responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia (nella specie, la Corte ha annullato la sentenza di condanna pronunciata a carico del titolare della posizione di garanzia evidenziando come nella eziologia dell’incidente fosse subentrata una manovra compiuta dall’infortunato che aveva innescato una categoria di rischio del tutto nuova rispetto a quella determinata dal difetto di un’adeguata manutenzione del macchinario oggetto di contestazione: il comportamento del lavoratore doveva considerarsi abnorme essendosi risolto, nella vicenda, in una condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, di un lavoratore, nell’esecuzione del lavoro, con conseguente esonero da responsabilità del titolare della posizione di garanzia).

 

Cassazione penale sez. IV, 14/03/2018, n.26294

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi ” contra legem”, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

 

Cassazione penale sez. IV, 01/02/2018, n.9167

La ratio dell’art. 7 del d.lg. n. 626/1994 è quella di far sì che il datore di lavoro organizzi la prevenzione dei rischi interferenziali, derivanti dalla contemporanea presenza di più imprese che operano nel medesimo luogo di lavoro, promuovendo percorsi di informazione e cooperazione, nonché soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all’ambiente di lavoro in cui prestano la loro attività. Ciò che rileva, quindi, non è solo la qualificazione civilistica attribuita al rapporto di imprese che cooperano tra loro, ma soprattutto l’effetto che tale rapporto crea, cioè l’interferenza tra organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per i lavoratori di tutte le imprese coinvolte e per i terzi estranei che si trovino ad operare nel cantiere. Pertanto, non solo il contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nello stesso luogo, ma anche la coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni genera la posizione di garanzia dei datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni e l’elemento rilevante è il potere di interferenza dell’appaltatore.

 

Cassazione penale sez. IV, 25/01/2018, n.10544

In tema di infortuni sul lavoro, in caso di subappalto, il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), con la conseguenza che in mancanza di quest’ultimo, egli deve attivarsi richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto.

 

Cassazione penale sez. IV, 10/01/2018, n.7188

Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

 

Cassazione penale sez. IV, 13/12/2017, n.15174 

In tema di infortuni sul lavoro, qualora l’evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall’area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia in quanto l’inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall’inerzia del datore di lavoro.

 

Cassazione penale sez. IV, 09/11/2017, n.52536

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nelle strutture aziendali complesse, è configurabile la responsabilità del datore di lavoro – quale titolare della relativa posizione di garanzia, in quanto soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio – in caso di incidente conseguente al mancato aggiornamento dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature, per inottemperanza degli obblighi previsti dall’art. 18, comma 1, lett. z), e 71, comma 4, lett. a), n. 3), del d.lg. 9 aprile 2008, n. 81.

 

Cassazione penale sez. IV, 27/06/2017, n.45808

Il datore di lavoro risponde dell’infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del titolare di uno studio di progettazione, per il decesso di una dipendente con mansioni di disegnatrice che, incaricata di effettuare un sopralluogo all’interno di un cantiere, era precipitata in un vano ascensore privo di protezione).

 

Cassazione penale sez. IV, 26/04/2017, n.24958

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro in ordine al verificarsi di eventi lesivi dovuti ad inosservanza della vigente normativa non può ritenersi esclusa per la sola avvenuta nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quale prevista dall’art. 31 d.lg. n. 81 del 2008, essendo questi da ritenere un semplice ausiliario del datore di lavoro, con il compito essenziale di segnalare a quest’ultimo le eventuali situazioni di rischio per la sicurezza dei dipendenti e gli accorgimenti per porvi rimedio, per cui può soltanto ammettersi che egli, ferma restando la responsabilità del datore di lavoro, possa rispondere, in concorso con il medesimo, degli eventi lesivi causalmente riconducibili a quelle situazioni, qualora queste non siano state da lui debitamente segnalate. Né potrebbe valere ad escludere la responsabilità del datore di lavoro il fatto che questi abbia nominato un preposto con l’incarico di sovrintendere all’osservanza delle norme antinfortunistiche, quando non risulti che il medesimo sia stato anche dotato dei necessari poteri di autonoma iniziativa – anche, eventualmente, in materia di spesa o di modifica delle condizioni, delle fasi e dei tempi del processo lavorativo – per l’adeguamento e l’uso, in condizioni di sicurezza, dei mezzi forniti.

 

Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2017, n. 14468

Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall’art. 1218 c.c.. Il superamento della presunzione comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alla specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge.

 

Cassazione penale, sez. IV, 18/04/2017, n. 27306

In materia di infortuni sul lavoro, presupposto per l’applicabilità dell’ art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che detta specifici oneri a carico del datore di lavoro committente, per il caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice ovvero a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda è la effettiva sussistenza di un contratto di appalto o di uno degli altri rapporti contrattuali previsti dalla citata norma. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del titolare dell’azienda per l’infortunio occorso in una fase antecedente all’affidamento dei lavori e dunque prima che egli assumesse il ruolo di committente).

 

Cassazione penale, sez. IV, 04/04/2017, n. 27305

In tema di infortuni sul lavoro, al fine di accertare gli obblighi gravanti sul soggetto garante e l’estensione del rischio che il medesimo è tenuto a gestire, anche sotto il profilo della causazione dell’evento, è necessario che il giudice proceda alla valutazione della natura del rapporto di lavoro e della situazione fattuale sottostante. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del titolare dell’azienda per le lesioni riportate dalla persona offesa, a seguito della caduta da una scala utilizzata nell’effettuare la raccolta delle olive, in esecuzione di un contratto di compartecipazione agraria stagionale in quote di prodotto, omettendo di valutare la natura giuridico – fattuale del rapporto contrattuale e gli obblighi da esso derivanti).

 

Cassazione penale, sez. III, 15/03/2017, n. 18396 

La definizione di “lavoratore”, di cui all’art. 2, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008, fa leva sullo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ed è definizione più ampia di quelle previste dalla normativa pregressa, che si riferivano invece al “lavoratore subordinato” (art. 3, d.P.R. n. 547 del 1955) e alla “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro” (art. 2, comma primo, lett. a, D.Lgs. n. 626 del 1994); ne consegue che, ai fini dell’applicazione delle norme incriminatrici previste nel decreto citato, rileva l’oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell’impresa (anche eventualmente a titolo di favore) nel luogo deputato e su richiesta dell’imprenditore, a prescindere dal fatto che il “lavoratore” possa o meno essere titolare di impresa artigiana ovvero lavoratore autonomo. (Fattispecie di impiego di lavoratori che, pur formalmente titolari di ditte artigianali, prestavano in assenza di autonomia la propria attività alle dipendenze di soggetto imprenditore privo di propri dipendenti).

 

Cassazione penale, sez. III, 30/03/2017, n. 35170

È configurabile il reato di cui all’art. 4 della legge n. 628 del 1961 (mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell’Ispettorato del lavoro) anche nel caso di omessa esibizione di specifici documenti richiesti dal predetto Ispettorato da parte del datore di lavoro. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l’inclusione dei datori di datori tra i destinatari delle richieste di cui al citato art. 4 non contrasta con il diritto costituzionale di difesa sul presupposto che, in tal modo, si imporrebbe agli stessi un obbligo di possibile autodenuncia quanto ad eventuali mancanze od omissioni, in quanto le suddette richieste rientrano nell’ambito della vigilanza amministrativa demandata all’Ispettorato e, come tali, da un lato assoggettano l’imprenditore allo stesso trattamento riservato a ogni cittadino sottoposto ad atti di controllo amministrativi per fini di interesse generale, e dall’altro risultano carenti del presupposto perché venga in discussione il predetto diritto costituzionale).

 

Cassazione penale, sez. IV, 01/02/2017, n. 8118

Nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del Presidente del Consiglio di amministrazione di una società per l’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancata manutenzione dei macchinari cui lo stesso era assegnato).

 

Cassazione penale, sez. III, 17/01/2017, n. 32358 

Incorre in responsabilità penale il sindaco che, nella sua qualità di datore di lavoro, non mette in atto le misure necessarie per verificare che il luogo di lavoro sia sottoposto a regolare manutenzione tecnica per eliminare i difetti in grado di mettere a rischio la sicurezza e la salute dei dipendenti, ovvero non dimostra di avere correttamente delegato il dirigente comunale nel suo ruolo di responsabile. Nel caso di specie, si trattava di una scuola materna comunale e la vicenda si è conclusa con l’ammenda in capo al sindaco che aveva soltanto indicato un altro soggetto responsabile del servizio scuole, senza però dimostrare in giudizio di aver delegato i pieni poteri necessari a far rivestire il ruolo di datore di lavoro al dirigente delegato.

 

Cassazione penale, sez. III, 17/01/2017, n. 13096

L’art. 18, comma primo, lett. d), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che impone di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 dello stesso decreto. (Fattispecie di omessa fornitura di copricapi antinfortunistici all’interno di cantiere dove erano in corso lavori edili che, secondo quanto previsto dall’allegato VIII al decreto n. 81 del 2008, rientrano fra le attività che generalmente comportano la necessità di proteggere il capo e per le quali è quindi necessario l’elmetto protettivo).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA