Emotrasfusione e indennizzo L.210/1992: spetta al Ministero della Salute che eccepisce la prescrizione di provare che il danneggiato fosse consapevole dell’avvenuto contagio e della derivazione causale dall’emotrasfusione prima della presentazione della domanda di indennizzo.
Si segnala ai lettori del blog l’ordinanza numero 411.2021, resa dalla VI Sezione civile della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di contagio da virus HCV in seguito a trasfusione con sangue infetto, si sofferma sul momento di decorrenza della prescrizione del diritto all’indennizzo richiesto ex legge 210/1992 e sulla ripartizione dell’onere della prova.
In particolare, la Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, dando continuità ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui la data di presentazione della domanda di erogazione dell’indennizzo ex art 1, L.210/1992 segna il momento a partire dal quale decorre il termine prescrizionale di cinque anni per richiedere l’indennizzo di legge.
Ne consegue che l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero della Salute fondata sulla retrodatazione della conoscenza da parte del titolare del diritto (o dei suoi eredi come nel caso di specie) comporta l’onere a carico del convenuto di provare, anche in via presuntiva, che il richiedente l’indennizzo fosse pervenuto a conoscenza dell’avvenuto contagio e della sua derivazione causale dall’emotrasfusione, prima della presentazione della domanda, pena il rigetto dell’eccezione.
Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:
(i) il testo dell’art. 1 Legge 210/1992;
(ii) gli arresti giurisprudenziali citati nella sentenza in commento;
(iii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema di emotrasfusione.
La domanda di risarcimento e la doppia conforme di merito
Nel caso di specie gli attori, in qualità di eredi del danneggiato, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari il Ministero della Salute, per ottenere l’indennizzo a ristoro del danno subito dal paziente danneggiato in seguito alla contrazione di un’epatopatia cronica attiva HCV a causa di trasfusioni con sangue infetto.
La Corte di appello di Bari, rigettando il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado, confermava la declaratoria di intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
Parti attrici proponevano ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, articolando tre motivi di impugnazione.
La Suprema Corte, in accoglimento dell’interposto ricorso, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte territoriale in diversa composizione.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:
“In tema di risarcimento del danno causato da emotrasfusione con sangue infetto, “ai fini dell’individuazione dell’«exordium praescriptionis», una volta dimostrata dalla vittima” (o, per essa, dai suoi eredi, nel caso in cui la pretesa risarcitoria sia, appunto, azionata da costoro) “la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo previsto dalla 1. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle praesumptiones de praesumpto»” (così Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2019, n. 17421);
– che, difatti, come ribadito dall’arresto di questa Corte da ultimo indicato, se con “la domanda amministrativa di concessione dell’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210”, il soggetto emotrasfuso “dimostra per ciò solo di essere consapevole sia della sua malattia, sia della causa di essa”, essendo, dunque, ragionevole presumere che da tale data incominci a decorrere il termine di prescrizione, resta, a questo punto, “ribaltato sulla parte che si oppone alla domanda di risarcimento l’onere di provare che il danneggiato avesse acquisito la consapevolezza dell’esistenza del contagio, e della sua derivazione causale dalla trasfusione, già prima dell’inoltro della suddetta domanda amministrativa di indennizzo”, potendo tale prova, come detto, essere raggiunta pure in via presuntiva, dovendosi, però, “fondare su fatti certi”, ovvero dedurre “sulla base di massime d’esperienza o dell’«id quod plerumque acidi>”, non potendo consistere in una congettura, ovvero in “una mera supposizione””.
Art. 1 legge 210/1992:
Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
L’indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psicofisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.
Le pronunce citate nell’ordinanza in commento:
Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, n.17421
In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, ed ai fini dell’individuazione dell’exordium praescriptionis, una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare, anche per mezzo di presunzioni semplici, che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l’ordinaria diligenza, sia l’esistenza della malattia, sia la sua riconducibilità causale alla trasfusione.
La rassegna delle più recenti massime in tema di emotrasfusione e indennizzo ex l. 210/1992:
Cassazione civile sez. III, 17/11/2020, n.26189
In tema di danni da emotrasfusione, la manifestazione dell’intenzione di ottenere comunque il risarcimento del danno, contenuta nella richiesta di informazioni circa la proposta domanda di indennizzo previsto dalla legge, costituisce atto di interruzione della prescrizione, in quanto idoneo a costituire in mora il debitore della prestazione risarcitoria.
Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13008
Nel giudizio promosso dal danneggiato contro il Ministero della salute, con riguardo ai danni da emotrasfusione, una volta che la Commissione medico ospedaliera di cui all’art. 4 della legge 210 del 1992, abbia accertato la riconducibilità del contagio alla stessa trasfusione, il Ministero della salute non può mettere in discussione l’accertamento operato dalla predetta Commissione, essendo essa organo dello Stato imputabile allo stesso Ministero, e il giudice deve quindi accogliere tale accertamento come indiscutibile e non bisognoso di prova.
Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, n.11298
In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, ed ai fini dell’individuazione dell’exordium praescriptionis, una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo previsto dalla l. n. 210/1992, spetta alla controparte dimostrare, anche per mezzo di presunzioni semplici, che già prima di quella data il danneggiato conosceva o potava conoscere, con l’ordinaria diligenza, sia l’esistenza della malattia, sia la sua riconducibilità causale alla trasfusione.
Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, n.8532
Nel caso di persona già defunta al momento del giudizio, il risarcimento agli eredi, da parte del Ministero della salute, per il danno da contagio da epatite HCV in conseguenza di emotrasfusione, va liquidato secondo le tabelle milanesi e non applicando un criterio equitativo puro. Tuttavia, il decesso della parte comporta che “la valutazione probabilistica connessa all’ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato vada sostituita con quella del concreto danno effettivamente prodottosi”, sicché l’ammontare del danno biologico che gli eredi richiedono iure successionis deve essere calcolato “non con riferimento alla durata probabile delta vita della vittima, ma alla sua durata effettiva”.
Cassazione civile sez. III, 15/01/2020, n.515
In tema di liquidazione del danno alla persona, è irrilevante il rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad una emotrasfusione al fine di diminuire l’entità di tale danno, atteso che non sussiste alcun obbligo a suo carico di accettare questo trattamento medico, non essendo il suo rifiuto inquadrabile nell’ipotesi del concorso colposo del creditore previsto dall’art. 1227 c.c.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto applicabile l’art. 1227 c.c. ad una vittima di sinistro stradale cagionato dalla colpevole condotta di un terzo, solo perché si era messa alla guida con la consapevolezza di non voler essere sottoposta, per scelta religiosa, ad emotrasfusioni).
Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, n.25764
Non spetta al primario di chirurgia od al chirurgo operatore il controllo diretto sul sangue, la corretta tenuta dei registri o la verifica della preventiva sottoposizione a tutti i test sierologici richiesti dalla legge delle sacche di sangue trasfuse, poiché si tratta di accertamenti di competenza del centro trasfusionale, che trasmette al reparto richiedente le dette sacche regolarmente etichettate. In particolare, solo il responsabile dell’acquisizione del sangue – il primario di ematologia, che dirige il citato centro trasfusionale – può rispondere della non completa compilazione della scheda di ciascuna sacca, della mancata esecuzione, da parte di tale centro, dei controlli di legge o dell’omessa annotazione sulle sacche in esame delle indicazioni imposte dalla normativa. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità del primario del reparto di ostetricia e ginecologia di un ospedale per le lesioni patite da una donna dal medesimo operata in conseguenza della trasfusione di sangue infetto proveniente dal centro trasfusionale interno della struttura interessata, del quale esisteva un apposito responsabile).
Cassazione civile sez. III, 10/09/2019, n.22528
In tema di risarcimento del danno da emotrasfusione (epatite), “la Compensatio lucri cum damno” tra l’indennizzo corrisposto al danneggiato e il risarcimento del ministero per l’omessa adozione di misure di emovigilanza, integra un’eccezione rilevabile d’ufficio e proponibile per la prima volta anche in appello tuttavia, resta onere di chi la invoca dimostrarne il fondamento.
Cassazione civile sez. III, 30/08/2019, n.21837
Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensatio lucri cum damno”) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il “lucrum”. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, ai fini della detrazione dall’importo risarcitorio dell’indennizzo “ex lege” n. 210 del 1992, ne aveva ritenuto provata la corresponsione al dante causa dei ricorrenti, alla luce della documentazione versata in atti e delle allegazioni contenute nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, sebbene il relativo mandato di pagamento fosse stato prodotto senza quietanza).
Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, n.17421
In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, ai fini dell’individuazione dell’ “exordium praescriptionis”, una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle “praesumptiones de praesumpto”. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il fatto noto non potesse essere desunto dalla mera preesistenza della malattia, al fine di stabilire il dies a quo della prescrizione).
Cassazione civile sez. III, 31/01/2019, n.2790
In tema di responsabilità del Ministero della salute per la trasmissione trasfusionale del virus dell’epatite il nesso causale tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la patologia insorta va valutato non sulla base delle conoscenze scientifiche del momento in cui venne effettuata la trasfusione (che invece attiene alla colpa), stante l’irrilevanza del criterio della prevedibilità soggettiva, ma sulla base di quelle presenti al momento in cui viene svolto l’accertamento dell’esistenza del nesso causale, e cioè al tempo della valutazione da parte dell’osservatore, posto che ciò che deve essere considerato è il collegamento naturalistico fra l’omissione e l’evento dannoso. (Nel caso di specie la S.C. riteneva responsabile il Ministero della Salute per aver omesso i controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e trasfusionale, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo all’epoca della trasfusione).
Cassazione civile sez. III, 22/01/2019, n.1566
In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Ministero della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all’apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni ’60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Ministero della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all’anno 1958, l’obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il Ministero della salute responsabile in relazione ad una infezione da epatite C contratta in seguito a trasfusioni risalenti al 1970).
Cassazione civile sez. III, 22/01/2019, n.1567
In tema di patologie conseguenti ad infezioni contratte a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, incorre in responsabilità contrattuale, imputabile anche alla struttura sanitaria, il medico che, in mancanza di una situazione di reale emergenza e senza informare adeguatamente il paziente del rischio obiettivo che tale pratica terapeutica presentava, abbia eseguito una trasfusione di sangue a causa della quale il paziente abbia contratto un’infezione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione ad una trasfusione eseguita nel 1990, cui era conseguito il contagio di un neonato con il virus dell’epatite C, aveva desunto la prova che i genitori, se informati, avrebbero negato il consenso alla terapia dall’assenza di prova della necessità della trasfusione).
Cassazione civile sez. III, 22/08/2018, n.20882
La responsabilità del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c., non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c.. ne consegue che in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento “iure hereditatis”, trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima “iure proprio”, in quanto, da tale punto di vista, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto).
Cassazione civile sez. III, 22/08/2018, n.20909
Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensatio lucri cum damno”) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il “lucrum”.
Cassazione civile sez. III, 15/06/2018, n.15734
In tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il Ministero della salute, l’accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, compiuto dalla Commissione di cui all’art. 4 della l. n. 210 del 1992, in base al quale è stato riconosciuto l’indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal Ministero, quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative di esso, ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l’accertamento è da ritenere imputabile allo stesso Ministero.
Cassazione civile sez. III, 15/06/2018, n.15734
In tema di giudizio relativo al risarcimento del danno da emotrasfusioni, promosso dal danneggiato contro il ministero della Salute, l’accertamento della riconducibilità del contagio a una emotrasfusione – compiuto dalla Commissione di cui all’articolo 4 della legge n. 210 del 1992 e in base al quale è stato riconosciuto l’indennizzo ai sensi della detta legge – non può essere messo in discussione dal ministero, quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative del contagio e il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l’accertamento è da ritenere imputabile allo stesso ministero. (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’articolo 384 del codice di procedura civile).
Cassazione civile sez. III, 31/05/2018, n.13745
In tema di individuazione del decorso della prescrizione quinquennale della azione risarcitoria per contagio da emotrasfusione contro il ministero della Salute, commette un errore di sussunzione e, dunque, di falsa applicazione della norma dell’articolo 2935 del codice civile, il giudice del merito che ravvisi nel danneggiato la consapevolezza o la esigibilità della stessa riguardo alla ascrivibilità del contagio alla trasfusione e, dunque, il dies a quo della prescrizione, nel fatto che dal referto che abbia diagnosticato una malattia da contrazione di virus di Hcv risulti che in sede di anamnesi il medesimo abbia dichiarato di avere subito anni prima una trasfusione, qualora dal referto non emerga la indicazione da parte del medico redigente della ascrivibilità della malattia diagnosticata alla trasfusione e non risulti un grado di conoscenze mediche del danneggiato tale da giustificare la percepibilità di essa. (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’articolo 384 del codice di procedura civile).
Cassazione civile sez. lav., 17/04/2018, n.9415
Il diritto all’assegno una tantum in capo al coniuge di un soggetto deceduto in seguito a emotrasfusioni ha come fatto costitutivo del diritto azionato iure proprio la presenza dell’evento morte, ma presuppone necessariamente anche il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo (Negato, nella specie, l’assegno una tantum per la vedova atteso che il diritto all’indennizzo del marito per danni da emotrasfusione era prescritto).
Cassazione civile sez. VI, 29/03/2018, n.7884
In materia di emotrasfusione e contagio da virus HBV, HIV, HCV, non risponde per inadempimento contrattuale la singola struttura ospedaliera, pubblica o privata, inserita nella rete del servizio sanitario nazionale, che abbia utilizzato sacche di sangue, provenienti dal servizio di immunoematologia trasfusionale della USL, laddove dimostri di aver posto nell’adempimento della sua obbligazione la diligenza qualificata che, nella specie, equivale a dire che essa è esonerata dal compiere controlli ulteriori rispetto a quelli (all’epoca) comunemente praticati, qualora essa abbia trasfuso sangue già controllato e verificato dall’ASL competente, salvo che la stessa non abbia natura di autonomo centro trasfusionale.
Cassazione civile sez. III, 29/03/2018, n.7778
In materia di accertamento del nesso causale tra emotrasfusione e contagio, occorre operare una scelta comparativa tra le ipotesi di possibile causa dell’infezione da epatite e tra queste individuare, poi, quella “più probabile che non”, scegliendo, dunque, l’”ipotesi che riceve il supporto relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili”, così da valutare se “il comportamento omissivo del convenuto (per non aver compiuto gli accertamenti necessari sul donatore)” si presentava con maggiore probabilità eziologica rispetto ad altri elementi alternativi, se esistenti”. Non è quindi condivisibile, in quanto viziato da errore logico, il relativo accertamento da parte del Giudice, laddove confonda la mera percentuale probabilistica di evitare l’evento (ossia l’infezione) in caso di effettuazione del marker anti HBC con la regola iuris del principio della probabilità prevalente che governa l’accertamento delle inferenze causali tra accadimenti e che impone, alla luce delle emergenze probatorie e di fatto del giudizio di merito, l’individuazione delle possibili cause dell’evento e, tra queste, la determinazione di quella “più probabile che non” in relazione di alternatività delle ricostruzioni eziologiche astrattamente possibili.
Cassazione civile sez. VI, 29/03/2018, n.7884
In materia di emotrasfusione e contagio da virus HBV, HIV, HCV, non risponde per inadempimento contrattuale la singola struttura ospedaliera, pubblica o privata, inserita nella rete del servizio sanitario nazionale, che abbia utilizzato sacche di sangue, provenienti dal servizio di immunoematologia trasfusionale della USL, preventivamente sottoposte ai controlli richiesti dalla normativa dell’epoca, esulando in tal caso dalla diligenza a lei richiesta il dovere di conoscere e attuare le misure attestate dalla più alta scienza medica a livello mondiale per evitare la trasmissione del virus, almeno quando non provveda direttamente con un autonomo centro trasfusionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva escluso la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera, per contagio da virus HCV nel luglio 1983, ritenendola non tenuta ad alcun controllo sulle sacche di sangue, invece attribuito per legge al Ministero della salute, e, quindi, in assenza di un concreto accertamento circa la diligenza qualificata nell’utilizzo di sacche di sangue acquisite tramite la struttura pubblica ed all’esecuzione, da parte di quest’ultima, dei controlli imposti dalla normativa all’epoca vigente).
Cassazione civile sez. un., 21/02/2018, n.4233
In tema di danni da emotrasfusione, il rifiuto opposto dalla P.A. all’istanza di transazione del danneggiato non incide sul diritto soggettivo al risarcimento ma sull’interesse all’osservanza della normativa secondaria concernente la procedura transattiva, sicché l’impugnazione del diniego non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ma in quella del giudice amministrativo cui spetta decidere, nel merito, se l’atto negativo lede un vero e proprio interesse legittimo o un interesse semplice non giustiziabile.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA