Risponde di lesioni colpose il fornitore che abbia concesso in uso al datore di lavoro del dipendente infortunato un macchinario non conforme alle norme e prescrizioni a tutela della sicurezza e incolumità dei lavoratori.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 3494.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di lesioni personali in violazione della normativa antinfortunistica, si sofferma sui profili di responsabilità penale ravvisabili in capo al soggetto che concede in comodato macchinari e attrezzature di lavoro.
In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, enuncia il principio di diritto secondo cui incorre in responsabilità penale il comodante che conceda in uso macchinari e attrezzature non conformi alle prescrizioni a tutela della sicurezza sul lavoro, a nulla rilevando la clausola di esonero della responsabilità inserita nel contratto di comodato d’uso di macchinari di lavoro.
Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:
(i) il testo della fattispecie incriminatrice;
(ii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in materia di responsabilità e obblighi dei fornitori, progettisti, fabbricanti e installatori di macchinari di lavoro, oltre agli approfondimenti sul tema che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata all’argomento.
L’infortunio sul lavoro, il reato contestato e il doppio giudizio di merito
Nel caso di specie, il lavoratore, impegnato nel posizionamento di carta da riciclare sul nastro trasportatore, in seguito all’inceppamento del macchinario, provvedeva a sbloccarlo posizionando i piedi sulla carta rimasta incastrata, ma, nonostante il collega avesse spento l’interruttore del nastro, l’improvviso sblocco della macchina faceva scivolare il lavoratore al suo interno, con conseguente amputazione di entrambi gli arti inferiori.
All’imputato tratto a giudizio nella qualità di amministratore della società fornitrice i macchinari di lavoro, era stato contestato il delitto di lesioni personali gravissime ex artt. 41, 590 co. 1,2,3, e 583 co. 2 n.3) c.p. in relazione all’art. 23 D.lgs. 81/2008, per aver concesso in uso all’impresa datrice di lavoro dell’infortunalo una pressa e nastro trasportatore e dispositivi di protezione individuali non rispondenti alle prescrizioni a tutela della sicurezza sul lavoro.
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Tivoli, confermava la condanna del prevenuto per il reato di lesioni colpose gravissime.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, articolando plurimi motivi di impugnazione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:
“Con riguardo al rilievo secondo il quale il contratto di comodato prevedeva il totale esonero da responsabilità del comodante «in merito al funzionamento ed alle modalità di utilizzo dei macchinari, soprattutto se oggetto di modifica e utilizzate in linea di produzione», va osservato che la responsabilità penale del ricorrente non è fondata sulla previsione dell’art.113 cod. pen. ma sulla contestata violazione degli artt.41, 590, commi 1,2, e 3,583, comma 2, n.3 cod. pen. in relazione all’art. 23, comma 1, d. Igs. n.81/2008. La condotta del comodante si pone, in altre parole, in diretto nesso causale con l’infortunio occorso al lavoratore in virtù della specifica previsione dell’art.23 d. Igs. n.81/2008. Tale norma individua un particolare divieto a carico di colui che concede in uso macchinari ed attrezzature di lavoro non conformi alle prescrizioni antinfortunistiche, dalla cui violazione derivano conseguenze di rilievo penale che non possono essere eluse con una clausola di esonero da responsabilità contenuta in un contratto, che comporta effetti civili oltretutto limitati alle parti dell’accordo, secondo il principio generale dettato dall’art.1372 cod. civ”.
La fattispecie incriminatrice:
Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri per colpa [43] una lesione personale [582] è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.
Se la lesione è grave [5831] la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima [5832], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e’ della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e’ della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
La rassegna delle più recenti massime in tema di responsabilità e obblighi dei progettisti, fornitori, fabbricanti e installatori di macchinari di lavoro:
Cassazione penale sez. IV, 08/11/2019, n.5541
Il costruttore risponde, in quanto titolare di una posizione di garanzia, per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili ai difetti strutturali dei macchinari messi in commercio, a meno che l’utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tali da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità, a titolo di omicidio colposo, del costruttore di una macchina, il cui difetto di costruzione aveva cagionato, sei anni dopo la messa in commercio della macchina ed in assenza di cause alternative, il decesso di un lavoratore).
Cassazione penale sez. IV, 03/10/2018, n.1184
In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare tale macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza. (Fattispecie relativa a macchinario privo di “carter” di protezione, in cui la Corte ha ritenuto che il pericolo era evidentemente riconoscibile con l’ordinaria diligenza, dovendo gli organi in movimento dei macchinari essere sempre segregati per evitare contatti pericolosi con la persona del lavoratore).
Cassazione penale sez. IV, 11/05/2016, n.6604
In tema di rispetto della disciplina dettata per le costruzioni in zone sismiche, è obbligo del progettista e del direttore dei lavori verificare preliminarmente se vi siano stati pregressi interventi sull’immobile che ne abbiano già significativamente alterato gli originari equilibri, se del caso proponendo o effettuando i necessari lavori di adeguamento. (Fattispecie in cui è stata configurata la penale responsabilità per i reati previsti dagli artt. 589 e 590 cod. pen. di progettisti e direttori dei lavori che, pur formalmente limitando i loro interventi ad attività di manutenzione non direttamente incidenti sulle strutture portanti di un edificio, avevano complessivamente contribuito all’incremento dei carichi ponderali gravanti sullo stesso per un valore superiore al limite percentuale (20%) ammesso ai sensi della lett. b) del paragrafo C.9.1.1dell’allegato al d.m. Ministero del lavori pubblici del 10 gennaio 1996, senza effettuare nessuna opera di adeguamento, in tal maniera determinando un’incidenza causale aggravatrice delle conseguenze del crollo di un edificio a causa del terremoto dell’Aquila del 2009).
Cassazione penale sez. III, 03/05/2013, n.40590
Il divieto di vendita di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro non opera ove detta vendita sia effettuata per un esclusivo fine riparatorio in vista di una successiva utilizzazione degli stessi, una volta ripristinati e messi a norma (In motivazione la Corte ha precisato che spetta al giudice accertare, con indagine di fatto, le condizioni di vendita stabilite in concreto).
Cassazione penale sez. III, 12/04/2012, n.19416
La concessione in noleggio di macchinari non rispondenti ai requisiti di sicurezza non rientra nell’ipotesi di cui all’art. 23 del d.lg. n. 81/08, che si pone in rapporto di continuità con l’art. 6 d.lg. n. 626/94, avente titolo “Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori”, che vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, né nell’art. 57 d.lg. n. 81/08 che sanziona le violazioni dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
Cassazione penale sez. III, 28/04/2011, n.23430
Il fornitore di una macchina prodotta da terzi, che la conceda in leasing, risponde dell’infortunio occorso al dipendente della ditta utilizzatrice, in quanto il fornitore o l’installatore deve controllare che il fabbricante abbia effettivamente osservato le prescrizioni imposte dalla legge per la sicurezza delle macchine (cfr. art. 23, d.lg. 9 aprile 2008 n. 81).
Cassazione penale sez. IV, 03/12/2009, n.2494
Qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine od impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell’imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA