Contravvenzioni in tema di sicurezza sul lavoro: il riconoscimento del vincolo della continuazione in fase esecutiva presuppone la allegazione difensiva degli indici sintomatici della univocità del disegno criminoso da parte del condannato.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 9925.2021, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di contravvenzioni in violazione delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro, si sofferma sugli indici di riconoscimento del vincolo della continuazione.

In particolare la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, enuncia il principio di diritto secondo cui, ai fini della configurazione del reato continuato, occorre che sia dimostrata la preventiva programmazione unitaria tra i reati per i quali è stata riportata condanna definitiva, non costituendo prova della medesimezza del disegno criminoso la sola prossimità cronologica tra le violazioni e l’analogia degli illeciti per i quali è stata riportata condanna passata in cosa gudicata.

Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà gli arresti giurisprudenziali citati nella sentenza 9925/2021.

 

Il ricorso proposto al Giudice dell’esecuzione.

Il Tribunale di Genova, adito in sede di esecuzione, rigettava la richiesta avanzata dalla difesa del  condannato ex art. 671 c.p.p. volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione in relazione a tre reati contravvenzionali oggetto di decreti penali di condanna, commessi dal condannato in qualità di datore di lavoro, in violazione della normativa antinfortunistica.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa dell’istante proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, il vizio di motivazione.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“E’ stato perciò escluso che il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato sia sufficiente, trattandosi di indici non univoci di attuazione di un programma criminoso unitario in quanto comuni all’abitualità a delinquere, propria di un sistema di vita tendente alla sistematica e contingente consumazione di illeciti, a delineare i presupposti per la configurabilità del reato continuato (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 – dep. 30/08/2016, Rv. 267580; Sez. 7, n. 5305 del 16/12/2008 – dep. 06/02/2009, Rv. 242476), occorrendo per contro la dimostrazione da parte del condannato di una preventiva programmazione unitaria anche per i reati successivi al primo, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, connma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, Sentenza n. 17738 del 14/12/2018 – dep. 29/04/2019, Rv. 275451).

Nella specie per contro l’istante, […] si limita a reiterare la prossimità cronologica tra le tre violazioni e la sostanziale analogia delle condotte ascrittegli, che se di per sé è allegazione insufficiente a configurare la continuazione invocabile ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., lo diventa a maggior ragione ove si consideri che, trattandosi di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro integranti fattispecie omissive contravvenzionali, non emerge alcunchè dalla sentenza impugnata in ordine a profili di dolo caratterizzanti le contravvenzioni in esame che possano essere compatibili con un disegno criminoso unitario, contraddistinto dalla matrice dolosa”.

 

Le pronunce citate nella sentenza in commento:

Cassazione penale sez. III, 14/12/2018, n.17738

In tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, comma 2, c.p. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale il giudice dell’esecuzione aveva escluso il riconoscimento della continuazione per l’ampiezza dell’arco temporale in cui si collocavano i reati e la mancata allegazione di elementi specifici, sintomatici della loro riconducibilità a una medesima preventiva risoluzione criminosa).

 

Cassazione penale sez. I, 20/04/2016, n.35806

In tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sistomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti.

 

Cassazione penale sez. VII, 16/12/2008, n.5305

In tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell’istanza, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto, piuttosto, di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che sussiste una radicale diversità tra l’identità della spinta criminosa o del movente pratico sotteso alle plurime violazioni di legge e l’unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato).

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