Reati tributari, sequestro preventivo e pignorabilità dei crediti: gli stipendi e le pensioni già accreditati al momento del pignoramento possono essere sequestrati con il limite del triplo dell’importo dell’assegno sociale

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 10772.2021, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione e segnalata all’Ufficio del Massimario per la annotazione del principio di diritto che ha statuito l’applicazione in sede cautelare reale  della disciplina civilistica dei limiti alla pignorabilità dei crediti al sequestro preventivo funzionale alla confisca.

Invero la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, dopo aver preliminarmente chiarito la differenza di disciplina dettata dai commi 7 e 8 dell’art. 545 c.p.c. per le somme accreditate a titolo di stipendi o pensioni in epoca antecedente o successiva al pignoramento, enuncia il principio di diritto secondo il quale le somme già percepite a titolo di credito pensionistico possono essere pignorate e sequestrate con il limite del triplo dell’importo dell’assegno sociale, che può operare una sola volta e a condizione che sia certa la natura della somma (a differenza delle somme percepite prima dell’esecuzione, per le quali il limite di cui al comma 7 dell’art. 545 c.p.c. opera per ogni mensilità).

Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:

(i) il testo della fattispecie incriminatrice;

(ii) gli arresti giurisprudenziali citati nella sentenza 10772/2021.

 

Il reato provvisoriamente contestato e la fase cautelare reale di merito

Nel caso di specie all’indagata era provvisoriamente contestato il delitto tributario di omessa dichiarazione ex art. 5 D.lgs. 74/2000.

Il Tribunale delle libertà di Cagliari rigettava la richiesta di riesame proposta dalla prevenuta avverso il decreto di dissequestro e restituzione delle somme eccedenti il quinto delle mensilità nette percepite a titolo di stipendio nel periodo successivo all’esecuzione del sequestro preventivo.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa della giudicabile interponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa dal Tribunale del riesame, deducendo, con un unico motivo, il vizio della violazione di legge con riferimento all’art. 545 c.p.c.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:

Ciò posto, l’interpretazione congiunta della disciplina contenuta nei commi 7 e 8 dell’art. 545 cod. proc. civ. (aggiunti dal D.L. n. 83 del 2015, art. 13, comma 1, lett. I, convertito con modificazioni nella L. n. 132 del 2015) esclude che alle somme già percepite alla data di apposizione del vincolo si applichi il limite stabilito dal comma 7, da calcolare per ciascuna mensilità, bensì quello di cui al successivo comma 8 della medesima disposizione, da considerare una sola volta, come, correttamente, ha fatto il Tribunale. Ciò si ricava con chiarezza dalla disposizione di cui al comma 8, secondo cui “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 7, nonché dalle speciali disposizioni di legge”.  […]

La netta e chiara distinzione tra le somme ancora da corrispondere al debitore, in relazione alle quali può, evidentemente, operare un limite da considerare per ogni mensilità, proprio perché si tratta di somme (retribuzioni o pensioni) che vengono corrisposte mensilmente, di cui al comma 7, e quelle già percepite, di cui al comma 8, determina il diverso ambito di operatività del limite alla loro pignorabilità, posto che le prime possono essere pignorate, nelle forme della espropriazione presso terzi, al momento della loro corresponsione, con l’anzidetto limite di cui al comma 7, previsto allo scopo di salvaguardare le esigenze vitali minime del lavoratore o del pensionato; le seconde, ossia quelle già percepite, di cui al comma 8, possono, invece, essere pignorate (e, dunque, anche sequestrate), con il diverso limite previsto da tale disposizione, a condizione che ne sia certa la natura, limite che non può però che operare una sola volta, proprio perché si tratta di somme già percepite, tanto che è stato stabilito dal legislatore in misura diversa.

Sulla scorta di tale ricostruzione, va perciò ribadito il principio, recentemente affermato da questa Sezione, secondo cui, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, le somme già percepite a titolo di credito pensionistico – o ad esso assimilato – e confuse nel patrimonio del debitore, possono essere pignorate, e quindi sequestrate, ai sensi dell’art. 545, comma 8, cod. proc. civ., con il limite del triplo dell’importo dell’assegno sociale che può operare una sola volta e a condizione che sia certa la natura della somma (Sez. 3, Sentenza n. 13130 del 19/11/2019, dep. 28/04/2020, Rv. 279377)”.

 

La fattispecie incriminatrice:

Art. 5 D.lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione

E’ punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 

E’ punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate e’ superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.  

 

Le pronunce citate nella sentenza in commento:

Cassazione penale sez. III, 19/11/2019, n.13130

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, le somme già percepite a titolo di credito pensionistico – o ad esso assimilato – e confuse nel patrimonio del debitore, possono essere pignorate, e quindi sequestrate, ai sensi dell’art. 545, comma 8, c.p.c., con il limite del triplo dell’importo dell’assegno sociale che può operare una sola volta e a condizione che sia certa la natura della somma.

 

Cassazione penale sez. III, 14/03/2019, n.14606

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non può essere eseguito su somme corrispondenti al triplo della pensione sociale giacenti sul conto corrente del destinatario della misura allorquando sia certo che tali somme sono riconducibili ad emolumenti corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro o d’impiego.

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