Evasione fiscale e autoriciclaggio: la mancata configurazione del reato tributario, in ragione del mancato superamento della soglia di punibilità prevista dalla fattispecie incriminatrice, determina l’insussistenza del delitto di autoriciclaggio.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 11986.2021, resa dalla II Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di autoriciclaggio in relazione al reato presupposto di evasione fiscale, si sofferma sull’elemento costitutivo del reato tributario del superamento della soglia di punibilità.

In particolare, la Suprema Corte, con la pronuncia in commento,  enuncia il principio di diritto secondo cui il mancato superamento della soglia di punibilità prevista per il reato tributario e la conseguente irrilevanza penale del fatto, comporta che non possa configurarsi il reato presupposto e, di conseguenza, il delitto di autoriciclaggio.

Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:

(i) il testo della fattispecie incriminatrice;

(ii) gli arresti giurisprudenziali citati nella sentenza 11986/2021;

(iii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in materia di riciclaggio e reati tributari, oltre agli approfondimenti sui reati tributari che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata all’argomento.

Il reato contestato e la fase cautelare reale di merito

Nel caso di specie agli indagati, provvisoriamente incolpati quali amministratori di fatto di una società di capitali  era contestato il delitto di autoriciclaggio ex art. 648 ter 1 c.p., per aver trasferito ad altre società il denaro provento di precedenti illeciti tributari.

Il Tribunale della Libertà di Roma, confermava il provvedimento con il quale in GIP in sede aveva disposto nei confronti dei prevenuti la misura cautelare personale degli arresti domiciliari.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa dei giudicabili proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa dal Tribunale del riesame capitolino, articolando tre motivi di impugnazione.

La Suprema Corte ha annullato con rinvio  l’ordinanza impugnata.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:

“Anche da ultimo questa Corte ha ribadito che la soglia di punibilità prevista in varie fattispecie incriminatrici di cui al d. I.vo 10 marzo 2000, n. 74 «rientra tra gli elementi costitutivi del reato.

Essa si traduce nella fissazione di una quota di rilevanza quantitativa e/o qualitativa del fatto tipico, con la conseguenza che, alla mancata integrazione della soglia, corrisponde la convinzione del legislatore circa l’assenza nella condotta incriminata di una “sensibilità” penalistica del fatto, sicché il comportamento sotto soglia è ritenuto non lesivo del bene giuridico tutelato, consistente, nel caso in esame, nella salvaguardia degli interessi patrimoniali dello Stato connessi alla percezione dei tributi, anche in ossequio alla necessità di esaltare il principio di offensività» (così Sez. 3, n. 27007 del 22/07/2020, Rv. 279917); il mancato raggiungimento della soglia di punibilità comporta l’assoluzione dell’imputato con la formula «il fatto non sussiste» (Sez. U, n. 37954 del 25/05/2011, Rv. 250975).

Una condotta di “evasione”, riconducibile astrattamente ad una delle fattispecie previste dal citato decreto, che ab origine sia penalmente irrilevante perché sotto soglia, non può essere parificata alle ben diverse situazioni richiamate nell’ordinanza, quali la sussistenza di una causa di non punibilità, ad esempio in forza di un cosiddetto condono tributario, ovvero la sopravvenuta estinzione del reato.

In questi casi, ai fini della sussistenza dei reati di riciclaggio o autoriciclaggio, l’irrilevanza della causa di non punibilità per il reato presupposto o della sua successiva estinzione discende dal disposto, rispettivamente, degli artt. 648, ultimo comma, cod. pen., richiamato dai successivi articoli, e dell’art. 170, primo comma, cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Rv. 277997 nonché Sez. 2, n. 56379 del 12/10/2018, Rv. 276300); per contro, l’insussistenza del fatto penalmente rilevante per mancato raggiungimento della soglia di punibilità non consente neppure di parlare di reato presupposto”.

La fattispecie incriminatrice:

Art. 648 ter 1 c.p. – Autoriciclaggio

 Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

 

Le pronunce citate nella sentenza in commento:

Cassazione penale sez. III, 22/07/2020, n.27007

In tema di reati tributari, nel caso di assoluzione dal reato di omesso versamento dell’IVA previsto dall’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, in ragione del mancato raggiungimento della soglia di punibilità, con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, non sussiste l’interesse dell’imputato ad impugnare la sentenza al fine di ottenere l’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”, atteso che, ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non pregiudica comunque il potere dell’amministrazione finanziaria di procedere all’accertamento della violazione in relazione all’imposta dovuta e non versata in misura inferiore alla soglia di punibilità, in quanto integrante un fatto diverso da quello giudicato in sede penale.

 

Cassazione penale sez. II, 08/10/2019, n.43387

Ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 648-ter cod. pen. è irrilevante la circostanza che per il reato presupposto, concernente la violazione della normativa tributaria, operi la causa di non punibilità contenuta nell’art. 9, comma 10, lett. c) legge 27 dicembre 2002, n. 289 (c.d. “condono tributario”). (In motivazione la Corte ha valorizzato il richiamo contenuto nell’ultimo comma dell’art. 648-ter, cod. pen. alla previsione di cui al terzo comma dell’art. 648 cod. pen., in base alla quale deve ritenersi irrilevante per la configurabilità del reato di ricettazione, come pure di quello in esame, la presenza, tra l’altro, di una causa di non punibilità riferita al reato presupposto).

 

Cassazione penale sez. II, 12/10/2018, n.56379

In tema di riciclaggio, ai sensi dell’art. 170 c.p., l’estinzione del reato presupposto non si estende al reato successivo, né nel caso di estinzione “originaria”, ovvero già maturata al momento dei fatti contestati ex art. 648-bis c.p., né nel caso di estinzione sopravvenuta a questi ultimi. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso inteso a far valere l’estinzione, in epoca anteriore alla condotta riciclatoria, dei reati tributari dai quali derivavano i proventi riciclati).

 

La rassegna delle più recenti massime in tema di riciclaggio o autoriciclaggio e reati tributari

Cassazione penale sez. III, 22/07/2020, n.27007

In tema di reati tributari, nel caso di assoluzione dal reato di omesso versamento dell’IVA previsto dall’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, in ragione del mancato raggiungimento della soglia di punibilità, con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, non sussiste l’interesse dell’imputato ad impugnare la sentenza al fine di ottenere l’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”, atteso che, ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non pregiudica comunque il potere dell’amministrazione finanziaria di procedere all’accertamento della violazione in relazione all’imposta dovuta e non versata in misura inferiore alla soglia di punibilità, in quanto integrante un fatto diverso da quello giudicato in sede penale.

 

Cassazione penale sez. VI, 23/01/2020, n.14800

In tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, ai fini dell’individuazione del fumus del sequestro non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; in difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l’imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste. Per di più la circostanza che alcuni reati non siano ancora oggetto di indagini preliminari, in difetto della necessaria iscrizione nell’apposito Registro delle notizie di reato, o che comunque per alcuni di essi pendessero mere indagini preliminari, non impedisce di accertarne incidentalmente la configurabilità ai fini della cautela reale.

 

Cassazione penale sez. II, 08/10/2019, n.43387

Ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 648-ter cod. pen. è irrilevante la circostanza che per il reato presupposto, concernente la violazione della normativa tributaria, operi la causa di non punibilità contenuta nell’art. 9, comma 10, lett. c) legge 27 dicembre 2002, n. 289 (c.d. “condono tributario”). (In motivazione la Corte ha valorizzato il richiamo contenuto nell’ultimo comma dell’art. 648-ter, cod. pen. alla previsione di cui al terzo comma dell’art. 648 cod. pen., in base alla quale deve ritenersi irrilevante per la configurabilità del reato di ricettazione, come pure di quello in esame, la presenza, tra l’altro, di una causa di non punibilità riferita al reato presupposto).

 

Cassazione penale sez. II, 28/05/2019, n.29689

Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, in cui la Corte ha censurato l’ordinanza del tribunale che aveva ravvisato il “fumus” del delitto di cui all’art. 648-bis c.p. senza fornire elementi sufficienti per individuare la provenienza delittuosa del denaro trovato in possesso degli indagati, occultato sulla persona per sfuggire ai controlli valutari nell’aeroporto di arrivo in Italia).

 

Cassazione penale sez. II, 10/04/2019, n.22020

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca diretta o per equivalente, nel caso di consumazione dei delitti di autoriciclaggio e riciclaggio da parte di soggetti diversi, all’autore di tale ultima condotta è sequestrabile soltanto l’importo del profitto di tale delitto e non anche di quello derivante dalle operazioni poste in essere dall’autore dell’autoriciclaggio, che può avere ad oggetto somme superiori o quantitativi di beni di origine illecita trasferiti a soggetti giuridici differenti.

 

Cassazione penale sez. II, 07/06/2018, n.30401

Il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio non coincide con quello del reato presupposto, ma è da questo autonomo in quanto consiste nei proventi conseguiti dall’impiego del prodotto, del profitto o del prezzo del reato presupposto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. In particolare, ove il reato presupposto sia quello di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8 d.lg. n. 74/2000 è del tutto evidente che la somma costituente il profitto e/o prezzo ricavato dal reato presupposto – già sottoposta a sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12-bis, d.lg. n. 74/2000 – non può nuovamente essere sottoposta a sequestro, seppure per altro titolo, proprio perché non può essere considerata come il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio. Ne consegue che oggetto di un eventuale sequestro finalizzato alla confisca di cui all’art. 648 ter c.p., può essere solo ed esclusivamente il profitto ricavato dal reinvestimento di quella parte del denaro proveniente dall’illecito tributario, quale reato presupposto.

 

Cassazione penale sez. V, 18/01/2018, n.5459

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto relativo al delitto di riciclaggio, ai sensi dell’art. 648-quater c.p. introdotto con l’art. 63 d.lg. n. 231/2007, è applicabile anche ai beni acquistati dall’indagato prima dell’entrata in vigore della norma, giacché il principio di irretroattività attiene solo al momento di commissione della condotta e non anche al tempo di acquisizione dei beni.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA