Può essere disposto il sequestro preventivo della struttura sanitaria in caso di violazione dell’ordine di inibizione all’esercizio dell’attività impartito dal sindaco.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 10773.2021, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciatasi su un caso di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità da parte della struttura sanitaria.

In particolare, la Suprema Corte,  con la sentenza in commento, esprime il principio di diritto secondo cui è legittimamente disposto il provvedimento di sequestro preventivo della struttura sanitaria nel caso di inosservanza da parte dell’ente dell’ordine di inibizione alla prosecuzione dell’attività emesso dal Sindaco nell’esercizio del potere conferitogli dall’art. 50 D.lgs. 267/2000 –  che attribuisce al sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale.

Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:

(i) il testo della fattispecie incriminatrice;

(ii) gli arresti giurisprudenziali citati nella sentenza 10773.2021;

(iii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in materia di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, oltre agli approfondimenti sul tema del diritto penale dei professionisti sanitari che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata all’argomento.

 

Il reato contestato e la fase cautelare reale di merito

Il Giudice per le indagini preliminari  presso il Tribunale di Reggio Calabria emetteva decreto di sequestro preventivo di un centro di riabilitazione da malattie psichiatriche, in relazione al reato ex artt. 650 c.p. e 193 co. 3 R.D. 1265/1934, per l’inosservanza dell’ordine di inibizione all’esercizio dell’attività sanitaria in assenza dell’autorizzazione di legge

Il Tribunale delle libertà rigettava la richiesta di riesame avanzata dal legale rappresentante della struttura sanitaria interposto contro il provvedimento applicativo della misura cautelare.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa dell’indagato proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, articolando due motivi di gravame.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:

“Il principio, del resto, è costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 650 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell’eccesso di potere e della incompetenza; ne consegue che ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità, sotto uno di tali profili, l’inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione per la cui sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia “legalmente dato” (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 54841 del 17/01/2018, Rv. 274555-01, e Sez. 1, n. 555 del 16/11/2010, dep. 2011, Rv. 249430-01).

Il provvedimento del 3 luglio 2019, come indicato anche nel ricorso, è stato emesso dal Sindaco nell’esercizio dei poteri conferitigli dall’art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” o “T.U.E.L.).

L’art. 50 cit., al comma 5, prevede: «In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza ;spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali».  […]

Sulla base dei precedenti rilievi, deve ritenersi corretta la conclusione del Tribunale di Reggio Calabria affermativa della legittimità dell’ordine di inibizione alla prosecuzione dell’attività sanitaria, emesso dal Sindaco di Reggio Calabria […]. Innanzitutto, il provvedimento contestato può ritenersi legittimamente emanato per fronteggiare «emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale». Lo stesso, infatti, concerne la gestione di una struttura sanitaria ospitante un significativo numero di pazienti, aperta al pubblico ed ubicata nel territorio del Comune di Reggio Calabria, che si assume connotata da gravi irregolarità. Sono inoltre evidenziati almeno due distinti ordini di ragioni, tra di loro autosufficienti, da cui desumere la grave illegalità della gestione della struttura. Da un lato, si rappresenta che la struttura […] era autorizzata, al più, ad ospitare 4 pazienti, e, invece, in occasione dei due sopralluoghi precedenti al provvedimento del sindaco, risultavano alloggiati ben 27 degenti. Dall’altro, si osserva che entrambi i sopralluoghi avevano riscontrato, nel precisato stabile, gravi carenze organizzative, tra le quali stanze di metrature inidonee a fronte dei letti ivi posizionati, servizi igienici insufficienti e arredi vetusti; né, per contrastare tali rilievi, può valere l’assertiva invocazione dell’applicabilità della disciplina di cui al Decreto Giunta Regionale n. 141 del 2009: anche ad ammettere che questo sia il regime giuridico di riferimento, non è possibile valutare in questa sede l’irrilevanza, peraltro meramente enunciata, delle carenze organizzative rilevate nei precisati accertamenti. Legittima è anche l’affermazione della sussistenza dei caratteri di “contingibilità” ed “urgenza”. Invero, il sintagma normativo appena evocato fa riferimento a situazioni di grave ed eccezionale necessità non fronteggiabili con i mezzi ordinari, e, quindi, legittimanti l’adozione di provvedimenti di carattere straordinario e di durata temporanea”.

La fattispecie incriminatrice:

Art. 650 c.p. – Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 4502, 509], con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.

 

 

 

Le pronunce citate nella sentenza in commento:

Cassazione penale sez. I, 17/01/2018, n.54841

Ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 650 c.p., il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell’eccesso di potere e della incompetenza; ne consegue che ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità, sotto uno di tali profili, l’inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione per la cui sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia “legalmente dato”. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto insussistente il reato ascritto all’imputato, previa disapplicazione dell’ordinanza contingibile ed urgente della cui violazione era chiamato a rispondere, in quanto affetta da incompetenza funzionale, essendo stata emessa, per motivi di pubblica incolumità, da un dirigente amministrativo anziché dal sindaco quale ufficiale di governo).

Cassazione penale sez. I, 16/11/2010, n.555

Non integra la fattispecie criminosa dell’inosservanza di un provvedimento dell’Autorità, di cui all’art. 650 cod. pen., la condotta che abbia riguardo ad un provvedimento che difetti di uno dei requisiti di legittimità sotto i tre tradizionali profili della violazione di legge, dell’eccesso di potere e della incompetenza, richiedendo espressamente la norma incriminatrice che esso sia “legalmente dato”. (Fattispecie in cui si è ritenuto che l’invito a presentarsi presso un ufficio di polizia penitenziaria per essere sentito per “motivi di giustizia” fosse illegittimo, non soddisfacendo l’esigenza di una informazione, sia pure sommaria, dell’interessato in ordine alle ragioni della convocazione).

 

La rassegna delle più recenti massime in tema di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità:

Cassazione penale sez. I, 08/01/2020, n.2968

La contravvenzione riguardante l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità dati per ragioni di giustizia a norma dell’art. 650 c.p. può avere a presupposto solo provvedimenti oggettivamente amministrativi i quali, pur se emanati per ragioni inerenti a finalità di giustizia, hanno come contenuto un esercizio della potestà amministrativa destinata ad operare nei rapporti esterni all’attività propria del giudice, con la conseguenza che, fra tali atti, non rientrano quelli tipici della funzione giurisdizionale. (Fattispecie in tema di inosservanza del provvedimento del giudice civile intimante il rilascio di un fondo rustico, consistita nell’impedimento ad un ausiliario del tribunale di accedere al suddetto fondo).

Cassazione penale sez. III, 15/02/2019, n.25322

In tema di inosservanza di provvedimento dell’autorità, la disposizione di cui all’art. 650 c.p. è norma di natura sussidiaria, che si applica solo quando la violazione del provvedimento amministrativo non sia altrimenti sanzionata.

Cassazione penale sez. III, 21/02/2018, n.20417

L’inosservanza di provvedimenti dell’autorità integra la contravvenzione prevista dall’art. 650 cod. pen. solo ove si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, restando estranea alla sfera di applicazione di tale norma l’inottemperanza ad ordinanze volte a dare applicazione a leggi o regolamenti, posto che l’omissione, in tal caso, viene sanzionata in via amministrativa da specifiche norme del settore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non configurabile il reato in relazione all’inottemperanza all’ordinanza di sospensione di un’attività commerciale di ristorazione emessa dall’ASL, ritenendo applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 6, comma 5, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193, attuativo della direttiva 2004/41/CE in tema di controlli in materia di sicurezza alimentare ed applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).

Cassazione penale sez. I, 17/01/2018, n.54841

Ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 650 c.p., il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell’eccesso di potere e della incompetenza; ne consegue che ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità, sotto uno di tali profili, l’inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione per la cui sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia “legalmente dato”. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto insussistente il reato ascritto all’imputato, previa disapplicazione dell’ordinanza contingibile ed urgente della cui violazione era chiamato a rispondere, in quanto affetta da incompetenza funzionale, essendo stata emessa, per motivi di pubblica incolumità, da un dirigente amministrativo anziché dal sindaco quale ufficiale di governo).

Cassazione penale sez. I, 27/11/2017, n.44957

Atteso il principio di sussidiarietà previsto dall’art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), il reato non è configurabile qualora l’inosservanza riguardi ordinanze applicative di leggi e regolamenti comunali assoggettati ad un meccanismo di tutela amministrativa ad hoc, che si pone in rapporto di specialità rispetto a quella indicata nel predetto articolo (la condotta contestata al soggetto consisteva nell’omesso ripristino delle condizioni di salubrità e allontanamento degli animali, allevati in un’area non adibita a tale esercizio, in violazione dell’ordinanza emessa dall’Autorità comunale per ragioni di sicurezza pubblica o di igiene.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA