E’ sanzionabile penalmente il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori che non verifica la concreta applicazione delle norme precauzionali da parte delle imprese appaltatrici.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 13471.2021, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di contravvenzioni in tema di sicurezza sul lavoro, si sofferma sugli obblighi gravanti in capo al coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, enuncia il principio di diritto secondo cui il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori è tenuto a verificare l’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle prescrizioni antinfortunistiche contenute nel piano di sicurezza, compiendo un’attività di controllo effettivo sul relativo operato, potendo disporre la sospensione dei lavori in caso di inosservanza delle regole cautelari.

Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:

(i) il testo della fattispecie incriminatrice;

(ii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce di legittimità riferite alla figura del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, oltre agli approfondimenti sul tema del diritto penale del lavoro che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata all’argomento.

 

Il reato contestato e il giudizio di merito

IL GUP presso il Tribunale di Matera dichiarava la responsabilità dell’imputato per il reato contravvenzionale di cui all’art. 158 co. 2, lett. a), in relazione all’art. 92 co. 1, lett. a) D.lgs. 74/2000, per aver il prevenuto, nella qualità di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, omesso di verificare la corretta realizzazione delle opere di coordinamento e controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione contro la decisione del primo giudice, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, il vizio di motivazione.

La Suprema Corte  ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“La disposizione che si assume essere stata violata dal [omissis], cioè l’art. 92, comma 1, lettera a), del dlgs n. 81 del 2008, specifica che fra i compiti del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori vi è quello di verificare l’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano della sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; tale verifica non deve essere eseguita solo attraverso un’opera di coordinamento ma anche attraverso un’opera di materiale controllo dell’operato svolto dalle imprese esecutrici.

Sulla base di quanto precede deve escludersi che, diversamente da ciò che la difesa del ricorrente pare intendere, i compiti del [omissis] si erano esauriti una volta che egli avesse impartito alle imprese esecutrici dei lavori le istruzioni in materia di sicurezza del cantiere e ne avesse sollecitato e raccomandato il rispetto. Invece il [omissis] avrebbe dovuto compiere anche un’opera di controllo dell’effettivo rispetto di tali prescrizioni, disponendo, nel caso in cui il rispetto di esse non fosse stato assicurato, la sospensione dei lavori”.

 

La fattispecie incriminatrice:

Art. 158 co. 2 lett. a) D.lgs. 81/2008 – Sanzioni per i coordinatori

  1. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:
  2. a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro per la violazione dell’articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;

 

Art. 92 co. 1 lett. a) D.lgs. 81/2008 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

  1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
  2. a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

 

La rassegna delle più recenti massime riferite alla figura del garante  coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori:

Cassazione penale sez. IV, 15/10/2020, n.2845

In tema di infortuni sul lavoro, il compito di controllo del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori sull’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) che non preveda le modalità operative di una lavorazione in quota, non è limitato alla regolarità formale dello stesso e alla astratta fattibilità di tale lavorazione con i mezzi ivi indicati, ma si estende alla verifica della compatibilità di tale lavorazione con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall’impresa.(In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del coordinatore della sicurezza per il reato di lesioni colpose ai danni di un lavoratore caduto da un ponteggio nel corso della realizzazione della pavimentazione di un balcone privo di barriere protettive, per non avere sollecitato l’appaltatore alla messa a norma di tale ponteggio, pericoloso per carenze strutturali, eccessivo distanziamento dalla parete e carenza di interventi manutentivi).

Cassazione penale sez. IV, 15/02/2019, n.17213

Nell’ambito del lavoro nei cantieri temporanei o mobili il coordinatore per l’esecuzione ha un’autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportano rischio interferenziale e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, attività demandata ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), assumendo una funzione più generale di garante solo in caso di macroscopica carenza organizzativa o macroscopica inosservanza della normativa antinfortunistica, cosa che determinerebbe l’obbligo per lo stesso di sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli opportuni adeguamenti da parte delle imprese interessate.

Cassazione penale sez. IV, 14/09/2017, n.45862

In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile è titolare di una posizione di garanzia – che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica – in quanto gli spettano compiti di “alta vigilanza”, consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del coordinatore per le lesioni subite da un lavoratore, in ragione dell’inidoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa, che non contemplava specifiche misure contro il rischio di caduta attraverso lucernari, indicato nel piano di sicurezza e coordinamento).

Cassazione penale sez. IV, 13/09/2017, n.45853

In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha una funzione di autonoma vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso la responsabilità del coordinatore per la sicurezza dei lavori in relazione alle lesioni patite da un operaio intento allo smontaggio di una rete metallica con l’ausilio di una scala inidonea per dimensioni e struttura, rilevando la puntuale verifica dell’adeguatezza delle prescrizioni previste nel piano di sicurezza e della loro messa in opera, rispetto ai lavori previsti dal capitolato d’appalto, tra le quali non rientrava l’attività svolta dal lavoratore).

Cassazione penale sez. IV, 27/09/2016, n.3288

In tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha annullato parzialmente con rinvio la sentenza di condanna del coordinatore per la sicurezza dei lavori in relazione al decesso causato dalla precipitazione dal tetto di un dipendente dell’impresa appaltatrice dei lavori di rimozione delle lastre di copertura, rilevando che non era stato accertato se si trattava di un rischio generico, relativo alla conformazione generale del cantiere, ovvero di un rischio specifico attinente alle attività oggetto del contratto di appalto).

Cassazione penale sez. IV, 24/05/2016, n.27165

In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall’art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l’obbligo, previsto dall’art. 92, lett. f), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate.

Cassazione penale sez. IV, 26/04/2016, n.47834

In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ex art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la condanna pronunciata nei confronti dei coordinatori per la sicurezza che nel corso dell’avvicendamento tra due imprese, mentre erano in corso lavori in quota, avevano omesso per alcuni giorni di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni dei piani di sicurezza, causando lesioni personali ad un lavoratore).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA