Risponde di truffa il medico che sfrutta la condizione di fragilità psicologica dei pazienti inducendoli a ricorrere a cure alternative a pagamento.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 5053.2021, resa dalla II Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi in sede cautelare personale su un caso di truffa aggravata commessa da professionisti sanitari, si sofferma sulla configurazione degli elementi materiale e psicologico del reato contro il patrimonio.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, enuncia il principio di diritto secondo cui integra il reato di truffa lo sfruttamento da parte del medico della condizione di debolezza psicologica in cui versa il paziente, per indurlo a ricorrere ad una terapia a pagamento, frutto non già di una libera scelta della vittima, bensì dell’azione induttiva del sanitario.

In punto di colpevolezza il Collegio del diritto ha precisato che il consapevole utilizzo da parte del sanitario di artifici e raggiri e induzione in errore della persona offesa per procurarsi un ingiusto profitto costituisce prova del dolo specifico, non rilevando la buona fede connessa all’eventuale convinzione circa l’efficacia del trattamento terapeutico.

Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:

(i) il testo della fattispecie incriminatrice;

(ii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in materia di truffa commessa da professionisti sanitari, oltre agli approfondimenti sul in tema di responsabilità penale ascrivibile ai professionisti sanitari che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata all’argomento.

 

Il reato contestato e la fase cautelare personale di merito.

Nel caso di specie all’indagata, in qualità di medico di base e ad altro soggetto concorrente, privo di conoscenze mediche, erano stati provvisoriamente contestati i delitti di truffa aggravata ed esercizio abusivo della professione sanitaria, previsti e puniti dagli artt. 640 co. 2 n. 2) e 348 c.p., per aver proposto a pazienti affetti da varie patologie, anche gravi, cure alternative di tipo nutraceutico dietro pagamento di un corrispettivo.

Il Tribunale del Riesame di Brescia, in riforma dell’ordinanza resa dal GIP presso il Tribunale di Mantova che non aveva disposto la misura cautelare, in accoglimento dell’appello dal PM, disponeva nei confronti dei prevenuti la misura cautelare personale degli arresti domiciliari in relazione ai fatti di reato loro ascritti.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

I difensori dei giudicabili proponevano distinti ricorsi per cassazione avverso l’ordinanza resa dal Tribunale delle libertà, articolando plurimi motivi di gravame.

La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:

“La condotta penalmente rilevante non è costituita dalla mera proposta di una cura alternativa a quella tradizionale nella convinzione personale che possa essere efficace; come la sentenza del caso “stamina” attesta ciò che si sanziona penalmente è il ricorso dietro pagamento ad una metodologia – certamente estranea all’ambito delle prestazioni che la [omissis] effettuava per conto del Servizio Pubblico Nazionale – non già per libera scelta del paziente, a seguito di adeguata informazione, ma per l’azione induttiva del medico e dell’altro indagato, che hanno approfittato della particolare debolezza psicologica di persone affette da patologie anche gravi per suscitare speranze, sicuramente illusorie, perchè in nessun caso ai querelanti sono state fornite evidenze scientifiche di guarigioni o miglioramenti, in effetti mai verificatisi (sull’efficacia delle terapie somministrate, d’altra parte, non è cenno nei ricorsi).

Risulta dall’accertamento in fatto che sfugge alla verifica di legittimità – coerente con il materiale investigativo indicato e immune da vizi logici – il collaudato modus procedendi della [omissis], con l’apporto più defilato, ma essenziale del [omissis], volto alla speculazione, a fini di lucro delle debolezze fisiche e psichiche dei numerosi soggetti che si trovava di fronte e che a lei si rivolgevano, fiduciosi, nella sua qualità di medico di medicina generale di riferimento.

Così accertata la condotta, non è ipotizzabile escludere il dolo che nel reato di truffa si concreta – appunto – nella volontarietà del fatto, nella consapevolezza di usare artifici e raggiri e nella intenzione di indurre taluno in errore per procurarsi un ingiusto profitto con una verifica in concreto che deve rapportarsi all’azione delittuosa posta in essere, a prescindere da considerazioni avulse dalla contestazione e astrattamente riferite all’efficacia del trattamento praticato, senza peraltro rapportare tale convinzione alle singole patologie dei querelanti, così diverse per diagnosi clinica e terapia medica (dermatosi, tumori, depressioni), sì che anche la buona fede – secondo il condivisibile ragionamento del tribunale – risulta difficilmente sostenibile e costituisce uno snodo argomentativo al fine di escluderne qualsiasi rilevanza”.

 

La fattispecie incriminatrice:

Art. 640 c.p. – Truffa

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro [3812i, 3, 4 c.p.p.].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro [3812i, 3, 4 c.p.p.]:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (1) o dell’Unione europea (2) o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [162c.p.m.p.];

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità [649].

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.

 

La rassegna delle più recenti massime in tema di truffa commessa da professionisti sanitari:

Cassazione penale sez. II, 28/05/2019, n.29628

Le reiterate ed ingiustificate assenze dal posto di lavoro del dirigente medico che timbra il cartellino presso una struttura diversa da quella assegnatagli, allontanandosi subito dopo dal luogo di lavoro per svolgere pratiche personali, arreca alla P.A. un danno patrimoniale e integra un’ipotesi di truffa.

Cassazione penale sez. VI, 05/03/2019, n.13411

In tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l’elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo. (Fattispecie relativa alla condotta del dirigente medico, il quale ometteva di comunicare all’ente di svolgere sistematicamente attività professionale presso il suo studio privato, in tal modo inducendo l’ente stesso a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell’indennità di esclusiva).

Cassazione penale sez. II, 13/07/2018, n.38997

Il dirigente medico che attesti ripetutamente la propria presenza in servizio, attraverso l’alterazione dei sistemi di timbratura del badge, commette il reato di truffa aggravata, non potendo applicarsi, trattandosi di condotte criminose abituali, la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.

Cassazione penale sez. II, 18/01/2018, n.19707

Non è ravvisabile il reato di truffa ai danni del servizio sanitario nazionale nel caso in cui due fratelli, entrambi medici, si aiutino nell’espletamento della loro attività, sostituendosi l’un l’altro per consentire di svolgere meglio l’attività da libero professionista. Ad affermarlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso dei due medici convenzionati Asl che si scambiavano i pazienti. Per la Corte, infatti, il danno va valutato con riferimento alle prestazioni effettivamente erogate o non erogate; tuttavia, non è detto che tale condotta sia del tutto lecita occorre valutare quanti il fratello abbia dirottato all’altro e se in questo modo siano stati superati i limiti numerici previsti dalla legge.

Cassazione penale sez. II, 23/11/2016, n.6280

È illegittima la sentenza di proscioglimento in udienza preliminare del medico accusato di truffa ai danni della ASL di appartenenza (art. 640 comma 2 c.p.) per avere ripetutamente omesso la timbratura all’uscita dell’ospedale e quindi ricevuto il pagamento di prestazioni non dovute, sull’assunto che, avendo lo stesso comunicato all’ente le prenotazioni effettuate extramoenia e relative ad attività professionale esercitata in orario di lavoro, non sarebbe stato sorretto dalla coscienza e volontà di indurre in errore la Asl medesima, e quindi risulterebbe assente il dolo richiesto dalla fattispecie (la Corte ha rilevato come il giudice di merito non avesse tenuto conto di ulteriori elementi, quali l’assenza di controlli e il conteggio delle ore in eccedenza, che avrebbero potuto essere approfonditi in sede di dibattimento e che, di conseguenza, non giustificavano il proscioglimento anticipato dell’imputato).

Cassazione penale sez. II, 17/06/2016, n.34773

Integra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato la condotta del pubblico dipendente che violi l’obbligo di prestare servizio secondo l’orario d’ufficio, dal momento che, essendo l’orario di lavoro prestabilito in funzione delle esigenze dell’amministrazione, la sua violazione determina di per sè un danno per quest’ultima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ravvisato il reato indicato nella condotta di un medico, assegnato al servizio di guardia medica, il quale poneva in essere prolungati ritardi, assenze ed allontanamenti dal luogo di lavoro, mediante apposizione sul registro delle presenze di firme con indicazione di orari di presenza non veritieri).

By Claudio Ramelli @riproduzione riservata.