Concussione per il medico che si fa promettere una somma di denaro per eseguire in tempi brevi un intervento chirurgico solo se vi è gravità indiziaria sulla costrizione del soggetto passivo posto in condizione di inferiorità psicologica

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 10805.2021, resa dalla VI Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi in sede cautelare personale su un caso di concussione commessa da un medico nella sua qualifica pubblicistica, si sofferma sull’elemento della costrizione proprio del reato contro la pubblica amministrazione.

In particolare, la Suprema Corte, con la pronuncia in commento,  enuncia il principio di diritto secondo cui sussiste il reato di concussione laddove la condotta del pubblico agente, posta in essere con violenza o minaccia, determini il soggetto passivo a compiere un’azione che altrimenti egli non avrebbe posto in essere, in ragione dello stato di soggezione psicologica in cui si versa e della sostanziale mancanza di una ragionevole alternativa nella prospettazione offerta dal pubblico agente.

Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:

(i) il testo della fattispecie incriminatrice;

(ii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in materia di concussione commessa da professionisti sanitari, oltre agli approfondimenti sul reato contro la pubblica amministrazione che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata all’argomento.

 

Il reato contestato e il giudizio cautelare personale di merito

Al sanitario indagato nella qualità di dirigente medico in servizio presso il reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale operante in regime di convenzione con il SSN, era stato  provvisoriamente contestato il delitto di concussione previsto e punito dall’art. 317 c.p., per aver, con abuso di poteri e qualità inerenti alla sua funzione, costretto la paziente, che necessitava di un intervento chirurgico per l’instaurazione di una protesi all’anca, a promettere di corrispondere una somma di denaro per eseguire l’operazione con urgenza presso il nosocomio, anziché attendere i tempi ordinari per effettuarlo in regime di convenzione con il SSN.

Il Tribunale del riesame di Napoli confermava l’ordinanza con la quale era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del prevenuto.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa dal Tribunale delle libertà, articolando due motivi di gravame.

La Suprema Corte ha  annullato con rinvio per nuovo giudizio l’ordinanza impugnata.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:

“Sotto un primo profilo, non è affatto chiaro se ed in che termini nella specie sia stato posta in essere un abuso costrittivo.

Le Sezioni unite della Corte hanno chiarito come, ai fini della individuazione della condotta costrittiva sia necessario polarizzare l’attenzione sugli aspetti contenutistici di quanto il pubblico agente prospetta al soggetto privato e quindi sugli effetti che a quest’ultimo derivano o possono derivare in termini di danno o di vantaggio, ove non aderisca alla richiesta alternativa di dazione o promessa di denaro o di altra utilità. Occorre valutare, si precisa, la qualità della scelta davanti alla quale l’extraneus viene posto atteso che “la costrizione indica, in via generale, una “eterodeterminazione” dell’altrui volontà, nel senso che si obbliga taluno a compiere un’azione che altrimenti non sarebbe stata compiuta o ad astenersi dal compiere un’azione che altrimenti sarebbe stata compiuta”.

Dunque, secondo le Sezioni unite, la modalità costrittiva rilevante nel delitto di concussione va enucleata dalla combinazione dei comportamenti tenuti dall’intraneus, con il risultato che i medesimi producono, e trova la sua genesi nell’abuso della qualità o dei poteri. Il soggetto passivo, per effetto della condotta di violenza o minaccia, è posto in una condizione di sostanziale mancanza di alternativa: evitare il verificarsi del più grave danno minacciato, che altrimenti si verificherà sicuramente, offrendo la propria disponibilità a dare o promettere una qualche utilità (danno minore) che sa non essere dovuta (così testualmente le Sezioni unite).

Si aggiunge che: -“deve rimanere estranea alla sfera psichica e alla spinta motivante dell’extraneus qualsiasi scopo determinante di vantaggio indebito, considerato che, in caso contrario, il predetto non può essere ritenuto vittima agli effetti dell’art. 317 cod. pen., perché finisce per perseguire, con la promessa o con il versamento dell’indebito, un proprio tornaconto, divenendo co-protagonista della vicenda illecita. – “il timore del privato verso la publica potestas a causa della posizione di supremazia dell’intraneus non integra un elemento strutturale dell’illecito, ma rappresenta la manifestazione dello stato di soggezione psicologica della vittima come l’altra faccia dell’abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico agente, il che nulla aggiunge alla struttura del reato così come innanzi delineata” (Sez. U., n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Rv. 258410)”.

 

La fattispecie incriminatrice:

Art. 317 c.p. – Concussione

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

 

La rassegna delle più recenti massime in tema di concussione ascrivibile ai professionisti sanitari:

Cassazione penale sez. VI, 17/09/2020, n.28952

Affinché si possa parlare di concussione del medico inserito in una struttura convenzionata con il S.s.n., è necessario provare che l’intervento presso detta struttura fosse ritenuto dalla paziente ‘l’unica speranza’, e che via sia stata una strumentalizzazione della malattia della paziente da parte del sanitario tale da creare una situazione di pressione sulla stessa, in funzione della soluzione ‘salvifica’ dell’intervento presso la struttura convenzionata, cosicché la stessa si sia determinata solo per tale motivo a consegnargli una somma di denaro.

 

Cassazione penale sez. VI, 05/03/2019, n.13411

Integra il delitto di concussione e non quello di induzione indebita, la condotta del dirigente medico preposto ad eseguire le interruzioni di gravidanza, il quale, approfittando della grave compressione della libertà di autodeterminazione delle vittime e palesando l’insussistente impossibilità di eseguire gli interventi presso la struttura pubblica, prospetti quale unica alternativa l’illecita esecuzione degli aborti presso il suo studio privato previo versamento di un corrispettivo in danaro.

 

Cassazione penale sez. VI, 15/11/2016, n.53444

Integra il reato di concussione la condotta del medico in servizio presso il reparto di ginecologia di un ospedale, il quale, strumentalizzando la propria posizione in ambito ospedaliero (era uno dei sanitari non obiettori in servizio presso l’ambulatorio di interruzione volontaria della gravidanza), con la prospettazione di lungaggini nella pratica standard e ostacoli organizzativi, induca le donne gravide, che avevano necessità di abortire in tempi contenuti, a un aborto illegale a pagamento presso il proprio studio.

 

Cassazione penale sez. VI, 11/02/2013, n.11793

È ravvisabile la concussione per costrizione nella condotta del medico ospedaliero che, approfittando del proprio ruolo professionale (nella specie, direttore dell’unità operativa di cardiochirurgia), chieda una somma di denaro per operare personalmente i pazienti, da sottoporre a rischiosi interventi al cuore, in ragione della condizione psicologica in cui in tale contesto venivano a trovarsi i pazienti stessi, per i quali il rifiutare il pagamento della somma pretesa significava in definitiva dover rinunciare alla esperienza e alla competenza del primario e tentare invece la “sorte” affidandosi al medico di turno.

 

Cassazione penale sez. VI, 22/04/2010, n.17234

L’induzione, sufficiente per la configurazione del reato di cui all’art. 317 c.p., sussiste anche in presenza della sola richiesta di compensi indebiti da parte del medico, preposto al servizio pubblico sanitario, rivolta a persone malate o ai loro familiari, dal momento che questi soggetti si trovano particolarmente indifesi di fronte ad un medico, dalle cui prestazione dipende la conservazione di un bene fondamentale, quale la salute. L’induzione non è vincolata a forme predeterminate e tassative, potendo concretizzarsi anche in frasi indirette ovvero in atteggiamenti o comportamenti surrettizi, che si esplicitano in suggestione tacita, ammissioni o silenzi, purché siano idonee ad influenzare la volontà della vittima, convincendola dell’opportunità di provvedere al pagamento indebito richiesto.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA