Risponde di omicidio colposo il committente di fatto che abbia omesso di vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza da parte della ditta appaltatrice.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 18074.2021, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di omicidio colposo in violazione delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro, si sofferma sulla posizione di garanzia del committente di fatto.
In particolare, la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, enuncia il principio di diritto secondo il quale assume la posizione di garanzia tipica del committente il soggetto che, pur non investito formalmente della funzione, ne eserciti di fatto i poteri assumendosi le relative responsabilità anche di segno penale.
Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:
(i) il testo della fattispecie incriminatrice;
(ii) gli arresti giurisprudenziali citati nella sentenza 18074/2021;
(iii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce di legittimità relative alla posizione di garanzia del committente, oltre agli approfondimenti in tema di diritto penale della sicurezza sul lavoro che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata all’argomento.
L’infortunio sul lavoro, il reato contestato e la doppia conforme di merito
Nel caso di specie, nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di appalto per la realizzazione della pavimentazione al secondo piano di una palazzina, il lavoratore, impegnato nell’esecuzione dei lavori in orario serale su un balcone privo di parapetto e in assenza di dispositivi personali di sicurezza e trattenuta, precipitava dall’alto, con conseguente decesso.
All’imputato tratto a giudizio nella qualità di committente di fatto dei lavori in appalto perché spesso presente nel cantiere ed in costante rapporto con gli appaltatori, era stato contestato il delitto di omicidio colposo per aver omesso di controllare l’effettiva adozione delle necessarie misure di sicurezza da parte dell’impresa appaltatrice.
La Corte di appello di Venezia confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Treviso aveva condannato il prevenuto per il reato ascrittogli.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
La difesa del giudicabile interponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale, articolando plurimi motivi di impugnazione.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:
“Si premette che, per quanto concerne la posizione di garanzia attribuita al [omissis], é necessario muovere dal principio, pacificamente affermato in giurisprudenza, secondo cui il committente, anche nel caso di subappalto, é titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (per tutte vds. Sez. 4, Sentenza n. 7188 del 10/01/2018, Rv. 272221, citata nella sentenza impugnata).
Sull’attribuibilità della posizione di garanzia non solo in seguito a investitura formale, ma anche in seguito all’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, va poi ricordato che essa deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si é verificato il sinistro (ex multis vds. Sez. 4, Sentenza n. 57937 del 09/10/2018, Rv. 274774). Dunque, la posizione di committente – ancorché “di fatto”, come quella attribuita al [omissis]- costituisce, sul piano astratto, posizione di garanzia con riferimento ai luoghi di lavoro ove si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, specie laddove – come chiarito dalla richiamata giurisprudenza – “la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini”.
E’ certamente tale il caso in cui lavori in quota vengano eseguiti da lavoratori delle imprese appaltatrici senza i necessari strumenti e dispositivi di protezione; ed é esattamente quanto avvenuto nella specie, trattandosi pacificamente di caduta dall’alto di un lavoratore sprovvisto di tali strumenti e dispositivi (cinture di sicurezza o altri aventi analoga funzione) sebbene fosse impegnato su un balcone privo di parapetto, oltretutto in orario serale e senza luce naturale”.
La fattispecie incriminatrice:
Art. 589 c.p. – Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa [43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [586].
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto e’ commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena e’ della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [590], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
Le pronunce citate nella sentenza in commento:
Cassazione penale sez. IV, 10/01/2018, n.7188
Il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore qualora l’evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. Ciò vale anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice, in cui il committente può essere chiamato a rispondere dell’infortunio, sia per la scelta dell’impresa, sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Cassazione penale sez. IV, 09/10/2018, n.57937
In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia – che può essere generata da investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante – deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro. (Fattispecie in tema di infortunio di lavoratori deceduti in conseguenza del malfunzionamento di una macchina priva dei necessari dispositivi di sicurezza, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità di un consulente esterno all’azienda, incaricato dal datore di lavoro di collaborare alla valutazione dei rischi, in mancanza di prova degli esatti compiti contrattualmente attribuitigli).
La rassegna delle più recenti massime relative alla posizione di garanzia del committente dei lavori:
Cassazione penale sez. IV, 26/11/2020, n.36438
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare, in concreto, quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente medesimo, di situazioni di pericolo, fermo restando che il committente ha comunque l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico -professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, anche (ma non esclusivamente) attraverso il controllo della loro iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.
Cassazione penale sez. IV, 22/09/2020, n.28728
In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l’obbligo di verifica di cui all’art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo.
Cassazione penale sez. IV, 12/02/2020, n.15697
In relazione a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza trova il suo referente, in primo luogo, nell’appaltatore, cioè nel soggetto che si obbliga verso il committente a compiere l’opera appaltata, con propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione in proprio dei rischi dell’esecuzione. Il committente, tuttavia, non è esonerato da ogni forma di responsabilità; permane in capo al committente un preciso dovere di vigilanza e verifica dell’adempimento, da parte del coordinatore per la sicurezza, degli obblighi sullo stesso gravanti. Tale posizione di garanzia indica il committente quale garante dell’effettività degli obblighi imposti ai coordinatori per la progettazione e per la esecuzione (la Corte si è così pronunciata nella fattispecie relativa alle lesioni occorse ad un minorenne a causa di un cantiere edile presente all’interno di un condominio).
Cassazione penale sez. IV, 21/01/2020, n.5113
In materia di sicurezza sul lavoro, è da considerarsi responsabile il committente per l’incidente sul lavoro in un appalto, anche prima della vigenza delle norme sul Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri) – documento obbligatorio introdotto dall’articolo 26 del Dlgs 81/2008 (testo Unico sulla sicurezza) – se costui si era impegnato con l’appaltatore a improntare garanzie tecniche. Ad affermarlo è la Cassazione secondo cui l’obbligo contrattuale assunto dall’azienda appaltante di fornire all’appaltatore e al subappaltatore energia elettrica, gas e ossigeno, in mancanza di apparecchi sufficienti per l’areazione dei locali e il rifornimento di ossigeno la espone al rischio interferenziale, la cui gestione grava sul committente.
Cassazione penale sez. IV, 14/01/2020, n.3742
Il Responsabile unico del procedimento, che nei lavori pubblici rappresenta il committente, è titolare di una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, in sede di redazione dei piani di sicurezza, ma anche durante l’esecuzione degli stessi, mediante un’attività di sorveglianza del rispetto di tali piani.
Cassazione penale sez. IV, 15/05/2019, n.26898
In materia di infortuni sul lavoro, è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore il committente che affidi lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo senza averne previamente verificato l’idoneità tecnico-professionale, in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la responsabilità del committente che aveva affidato lavori edili ad un soggetto svolgente una diversa attività lavorativa, che si era avvalso della collaborazione del proprio padre, il quale, durante i lavori, svolti non in sicurezza, era deceduto a seguito della caduta da una scala).
Cassazione penale sez. III, 26/03/2019, n.23140
In tema di omicidio colposo da infortunio sul lavoro nell’ambito di appalto in cantiere edile, i doveri relativi alla sicurezza dei lavoratori gravanti sul committente non elidono la posizione di garanzia comunque riconducibile al datore di lavoro, quale primo destinatario della stessa nei confronti dei propri dipendenti, allorquando, anche a fronte di competenze altrui, egli destini gli stessi a mansioni oggettivamente pericolose in ragione del generale contesto in cui esse si svolgono.(Fattispecie di omicidio colposo di un lavoratore ascritto al direttore tecnico di cantiere e al datore di lavoro per non aver dotato il cantiere di parapetti idonei ad impedire cadute dall’alto, in cui la Corte ha escluso che la direttiva 92/57CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili e il d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, attuativo della direttiva stessa nonché il titolo IV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – avrebbero posto integralmente in capo al committente e non anche al datore di lavoro, l’eventuale obbligo di adottare i predetti parapetti nell’ambito del piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere).
Cassazione penale sez. IV, 20/03/2019, n.37761
Il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, sussiste tanto in capo al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che al committente, pur richiamandosi l’esigenza di non applicare tale principio in via automatica, “non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori”. Ai fini della configurazione della responsabilità del committente, pertanto, “occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”.
Cassazione penale sez. IV, 08/01/2019, n.5893
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa, sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, essendo tuttavia esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica che richiedono una specifica competenza tecnica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del committente in relazione all’infortunio occorso a un lavoratore dipendente dalla ditta appaltatrice, per non aver effettuato un sopralluogo che avrebbe consentito di rilevare l’insufficienza delle misure di sicurezza apprestate, ritenendo carente la motivazione della sentenza impugnata, per non avere spiegato le ragioni per le quali il committente avrebbe dovuto percepire “ictu oculi”, senza bisogno di specifiche competenze tecniche, tali deficienze).
Cassazione penale sez. IV, 11/12/2018, n.4644
In tema di infortuni sul lavoro, l’obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la sicurezza, di cui all’art. 90, d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, è connesso già solo alla previsione che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche non in contemporanea, e non alla verifica successiva di tale situazione. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del committente per omicidio colposo di un dipendente di una ditta subappaltatrice e di un lavoratore autonomo, caduti dal piano di copertura di un capannone di proprietà del committente, essendo la possibilità di subappalto prevista in contratto).
Cassazione penale sez. IV, 14/11/2018, n.23121
Il committente c.d. ‘non qualificato’, in quanto assume decisioni circa la natura dell’opera da svolgere ma è privo di specifiche competenze per l’esecuzione, in assenza della redazione del documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori cui sia conferito anche il compito di realizzare la sicurezza del cantiere prima della realizzazione dell’opera, ha l’onere generalissimo di mettere il prestatore di opera nella condizione di operare in sicurezza.
Cassazione penale sez. IV, 13/11/2018, n.10039
Gli obblighi di sicurezza previsti dagli artt. 26 e 90, d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 gravano esclusivamente sul committente, da intendersi come colui che ha stipulato il contratto d’opera o di appalto, anche se non proprietario del bene che si avvantaggia delle opere affidate, mentre nessuna responsabilità è configurabile a carico del proprietario non committente che non si sia ingerito nell’esecuzione delle opere, pur in assenza di una delega di funzioni. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso, in relazione all’infortunio occorso a un lavoratore durante la ristrutturazione di un’abitazione, la responsabilità della moglie del committente, esclusiva proprietaria dell’immobile, che si era limitata a controllare l’effetto estetico dei lavori).
Cassazione penale sez. III, 31/01/2018, n.14359
In tema di reati relativi alla sicurezza sul lavoro, pur in presenza di altre figure aziendali, il responsabile dei lavori, le cui funzioni devono essere specificatamente indicate con atto scritto, ed il committente non sono esonerati dagli obblighi di garanzia riferiti alla loro funzione in tema di sicurezza sul lavoro. Tali figure possiedono doveri generali di verifica, non solo formale, ma anche sostanziale, degli obblighi di legge in materia di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza dei luoghi di lavoro.
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