Salta l’imputazione provvisoria di epidemia colposa per la diffusione del virus Covid-19 all’interno della casa di riposo anche se il rischio del contagio non è stato contemplato nel documento di valutazione dei rischi.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 20416.2021, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi in sede cautelare reale su un caso di epidemia colposa e violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si sofferma sulla struttura del delitto di epidemia colposa e sul nesso causale tra violazione delle norme a tutela della salute e diffusione del virus.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento,  enuncia il principio di diritto secondo cui, in conformità all’orientamento dottrinale e giurisprudenziale maggioritario in tema di epidemia colposa, non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione, in quanto la fattispecie richiede una condotta commissiva a forma vincolata, come tale incompatibile con l’inerzia del garante la sicurezza.

Il Collegio del diritto chiarisce inoltre che, anche laddove si qualificasse il delitto colposo contro la salute pubblica come reato a mezzo vincolato, in quanto tale convertibile in reato omissivo improprio, ai fini del giudizio sulla sussistenza del fatto è necessario accertare, mediante giudizio controfattuale non compiuto nella fase cautelare, l’esistenza del nesso causale tra l’omessa valutazione del rischio biologico, con conseguente mancata integrazione del DVR e la diffusione del virus Covid-19.

Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:

(i) il testo della fattispecie incriminatrice;

(ii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce di legittimità relative alla posizione di garanzia rivestita dal datore di lavoro nell’ambito della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre agli approfondimenti sul tema che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata all’argomento.

 

Il reato provvisoriamente contestato e la fase cautelare reale di merito

Nel caso di specie alla persona indagata nella qualità di legale rappresentante della società cooperativa che gestisce la casa di riposo, erano stati provvisoriamente contestati i reati di epidemia colposa di cui (artt. 438, 452 c.p.) e violazioni delle misure a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 65, 68 e 271 D.lgs. 81/2008) per aver omesso di valutare i nuovi rischi lavorativi legati alla diffusione del virus Covid-19 e, in conseguenza, di integrare e aggiornare il DVR.

Il Tribunale per il riesame di Catania annullava il decreto di sequestro preventivo della casa di riposto emesso dal GIP del Tribunale di Caltagirone per carenza del fumus commissi delicti.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa dal Tribunale delle libertà di Catania, deducendo, con due motivi di impugnazione, il vizio di violazione di legge.

La Suprema Corte ha rigetta il ricorso ritenendolo infondato.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:

“L’ordinanza del Tribunale richiama espressamente il recente precedente di legittimità secondo il quale «In tema di delitto di epidemia colposa, non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione in quanto l’art. 438 cod. pen., con la locuzione “mediante la diffusione di germi patogeni”, richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell’art. 40, comma secondo, cod. pen., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera» (Sez. 4, n. 9133 del 12/12/2017, dep. 2018, Rv. 272261). Non conferente, invece, poiché relativo a fatto del tutto diverso, il precedente di Sez. 1, n. 48014 del 30/10/2019, P., Rv. 277791, richiamato sia nel ricorso che nella memoria difensiva.

In ogni caso, l’ordinanza giustifica la decisione di annullamento con una “doppia motivazione” con la quale il ricorrente non si confronta. Infatti, dopo avere affermato la inconfigurabilità in diritto (pp. 3-4), il Tribunale afferma che, «In ogni caso, ritiene il Collegio che, anche a voler aderire all’orientamento minoritario della dottrina e della giurisprudenza che qualificano il reato di epidemia colposa nella categoria dei c. d. “reati a mezzo vincolato” e come tali compatibili di essere convertiti, mediante la clausola di equivalenza di cui all’art. 40, secondo comma, c.p., in illeciti omissivi impropri, nel decreto di sequestro preventivo disposto in via d’urgenza il 12.05.2020 dal p.m. ex art. 321, comma 3 bis, c.p.p. e nel successivo decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip di Caltagirone, ex art. 321 c.p.p., il 14.05.2020, non vengono dedotti né illustrati gli elementi e le ragioni logico-giuridiche in base ai quali la condotta omissiva ascritta all’indagato sia causalmente collegabile alla successiva diffusione del virus da Covid-19 tra i pazienti ed il personale dalla casa di riposo diretta dal ricorrente […]

Il Tribunale ritiene che, in applicazione delle teoria condizionalistica orientata secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, in assenza di qualsivoglia accertamento circa l’eventuale connessione tra l’omissione contestata al ricorrente e la seguente diffusione del virus non sia possibile ravvisare, nel caso de quo, la sussistenza del nesso di causalità tra detta omissione e la diffusione del virus all’interno della casa di riposo. Ed invero, alla stregua del giudizio contro fattuale, ipotizzando come realizzata la condotta doverosa ed omessa dall’indagato, non è possibile desumere “con alto grado di credibilità logica o credibilità razionale” che la diffusione/contrazione del virus Covid-19 nei pazienti e nei dipendenti della casa di riposo sarebbe venuta meno. Non è da escludere, infatti, che qualora l’indagato avesse integrato il documento di valutazione dei rischi e valutato il rischio biologico, ex art. 27 D. Igs. 81/2008, la propagazione del virus sarebbe comunque avvenuta per fattori causali alternativi (come ad esempio per la mancata osservanza delle prescrizioni impartite nel DPCM per le case di riposo quali di indossare le mascherine protettive, del distanziamento o dell’isolamento dei pazienti già affetti da covid, ovvero a causa del ritardo negli esiti del tampone). Quanto accertato, dunque, non è sufficiente a far ritenere, in termini di qualificata probabilità richiesta in questa sede, la ricorrenza del fumus della fattispecie di epidemia colposa»”.

 

La fattispecie incriminatrice:

Art 438 c.p. – Epidemia

Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo [448, 452].

Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena [di morte].

Art. 452 c.p. – Delitti colposi contro la salute pubblica

Chiunque commette, per colpa [43], alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

1) [con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscano la pena di morte];

2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;

3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa [43] alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

 

La rassegna delle più recenti massime relative alla posizione di garanzia del datore di lavoro:

Cassazione penale sez. IV, 18/09/2020, n.26618

In tema di sicurezza sul lavoro e normativa antinfortunistica, la condotta colposa del lavoratore può considerarsi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo laddove abbia attivato un rischio eccentrico o esorbitante la sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

Cassazione penale sez. IV, 16/09/2020, n.27242

In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, ai sensi dell’art. 2 d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, i soci delle cooperative sono equiparati ai lavoratori subordinati e la definizione di “datore di lavoro”, riferendosi a chi ha la responsabilità della impresa o dell’unità produttiva, comprende anche il legale rappresentante di un’impresa cooperativa. 

Cassazione penale sez. IV, 18/02/2020, n.12161

In tema di normativa antinfortunistica riguardante attività lavorativa svolta su lucernari, tetti, coperture e simili, in base alle disposizioni contenute nell’art. 148, d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, è configurabile, in capo al datore di lavoro, lo specifico obbligo di verifica in concreto della resistenza della superficie su cui debba insistere la lavorazione e, nel caso in cui nel corso di tale accertamento sorga un dubbio circa la capacità portante della superficie calpestabile, quello, ulteriore, di adottare le cautele atte a garantire l’incolumità dei lavoratori. (Nella specie, la Corte ha escluso che l’esito positivo di un collaudo avvenuto molti anni prima potesse far venir meno l’obbligo del datore di lavoro di verificare in concreto la resistenza della copertura). 

Cassazione penale sez. IV, 13/02/2020, n.8163

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per la morte di un lavoratore, ascrivibile al non corretto uso di un macchinario dovuto all’omessa adeguata formazione sui rischi del suo funzionamento).

 

Cassazione penale sez. IV, 04/02/2020, n.7564

Nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia. Peraltro, la delega di gestione in proposito conferita a uno o più amministratori, se specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega.

Cassazione penale sez. IV, 21/01/2020, n.5113

In tema di infortuni sul lavoro, qualora l’evento, del quale il datore di lavoro è chiamato a rispondere a titolo di colpa, sia eziologicamente collegato all’omissione di condotte dovute in forza della posizione di garanzia da lui rivestita, non si ha violazione del principio di correlazione fra fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, quando sia rimasta inalterata la condotta omissiva, intesa come dato fattuale e storico contenuto nell’imputazione, ma sia stata, bensì, dal giudice mutata solo la fonte (normativa, regolamentare o pattizia) in base alla quale l’imprenditore era tenuto a porre in essere la condotta doverosa omessa, atteso che non può ritenersi che la fonte di imputazione dell’obbligo sia parte del fatto e che incida, perciò, nella sostanza della fattispecie concreta, intesa come accadimento storico che si inquadra nell’ipotesi astratta prevista dalla norma incriminatrice.

Cassazione penale sez. IV, 15/01/2020, n.10123

In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l’instaurazione di prassi “contra legem” foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. (Nella fattispecie, relativa al decesso di un lavoratore colpito da una macchina escavatrice perché, in violazione dell’art. 12, comma 3, d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, si trovava nel campo di azione di tale mezzo, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione del datore di lavoro che aveva escluso l’obbligo giuridico del datore di lavoro di impedire la presenza dei lavoratori nello scavo, secondo la prassi instauratasi in contrasto con la legge).

Cassazione penale sez. III, 11/12/2019, n.10086

In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro risponde penalmente della violazione dell’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative, mentre non sono previste sanzioni penali a carico del noleggiatore o del concedente in uso delle stesse, nei cui confronti l’art. 87, comma 7, d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, prevede la sola irrogazione della sanzione amministrativa nel caso di omessa attestazione della conformità delle attrezzature locate, richiesta dall’art. 72, d.lg. 9 aprile 2008, n. 81. (Fattispecie relativa alla messa a disposizione di attrezzature di lavoro presenti all’interno di un locale concesso in locazione).

Cassazione penale sez. III, 06/11/2019, n.1733

Il consenso del lavoratore all’installazione di un’apparecchiatura di videosorveglianza, in qualsiasi forma prestato (anche scritta, come nel caso di specie), non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice.

Cassazione penale sez. III, 22/11/2019, n.229

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la qualifica di datore di lavoro si radica non già in una veste meramente formale, bensì nell’effettiva titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore; e ciò per l’evidente ragione di evitare che il titolare del rapporto di lavoro possa sottrarsi al rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni sol perché l’esercizio dell’attività di lavoro non è organizzata in forma societaria (nella specie, la Corte ha ritenuto che le ripetute iscrizioni e cancellazioni dal registro delle imprese, certificate dalla visura della ditta individuale, non potevano mettere in discussione l’identificazione della figura del datore di lavoro, né, di conseguenza, le sue responsabilità per le omissioni in materia di sicurezza).

 

Cassazione penale sez. fer., 27/08/2019, n.45719

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, può potenziare la sicurezza di un macchinario o di una procedura di utilizzo come descritta nelle informazioni del costruttore-venditore, compatibilmente con la funzionalità dell’apparecchiatura in modo tale da garantire un incremento delle cautele ma deve comunque informare i lavoratori che operano sul macchinario istruendoli sulle modalità del suo utilizzo e sulle prescrizioni del manuale di funzionamento.(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità per lesioni, subite da un lavoratore adibito alla posa di pannelli di lamiera del peso di 300 kg, del datore di lavoro che, pur avendo date specifiche istruzioni sulla modalità della posa, non aveva però fatto rispettare le indicazioni previste dal libretto di istruzioni della gru utilizzata per l’incombente).

 

Cassazione penale sez. III, 31/05/2019, n.30927

In tema di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, colui che subentri, in forza di un contratto di affitto di azienda, nella gestione dei locali in cui si svolga una prestazione lavorativa assume la posizione di garanzia del datore di lavoro, essendo pertanto responsabile del reato di cui agli artt. 65, comma 2 e 68, comma 1, lett. b), d.lg. 9 aprile 2008, n. 81 qualora ometta di mantenere in buono stato di conservazione e di efficienza tali luoghi. (Fattispecie relativa all’affitto di una struttura alberghiera in cui la Corte ha precisato che non osta, all’assunzione degli obblighi di prevenzione da parte del legale rappresentante della società conduttrice, la circostanza che, in base al contratto, la detenzione dei locali venga ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovino).

 

Cassazione penale sez. IV, 17/05/2019, n.30991

In tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 2, lett. b), d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore dei rischi propri dell’attività cui è preposto e di quelli che possono derivare dall’esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interferenti, ed è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori, per ciascuna attrezzatura, ogni informazione e istruzione d’uso necessaria alla salvaguardia dell’incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente. Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

 

Cassazione penale sez. IV, 08/05/2019, n.27787

In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche, e soprattutto, controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle.(Fattispecie relativa a responsabilità del datore di lavoro, che aveva colposamente cagionato la morte di un lavoratore impiegato in attività di taglio di piante in assenza di adeguata formazione, nonostante l’inesperienza e la carenza di conoscenze tecniche del lavoratore nel settore di riferimento).

 

Cassazione penale sez. IV, 16/04/2019, n.32507

In tema di infortuni sul lavoro, nel caso di morte di un lavoratore addetto alla raccolta dei rifiuti, a seguito di caduta in terra per essere salito in piedi sul retro del veicolo in movimento nonostante la mancanza delle apposite pedane esterne e delle relative maniglie, non è configurabile la responsabilità del datore di lavoro per avere omesso la formazione e informazione circa il corretto uso del mezzo, difettando, in tal caso, il necessario requisito della causalità della colpa ovvero la riconducibilità dell’evento alla violazione della norma cautelare, a fronte di manovra pericolosa immediatamente percepibile da chiunque senza necessità di formazione alcuna.

 

Cassazione penale sez. IV, 03/04/2019, n.20833

In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile del mancato intervento finalizzato ad assicurare l’utilizzo in sicurezza di macchinari e apparecchiature provvisti di dispositivi di protezione e, in tal senso, del fatto di esigere che tali dispositivi non vengano rimossi. Peraltro, in caso di infortuni derivanti dalla rimozione delle protezioni a corredo dei macchinari, anche laddove tale rimozione si innesti in prassi aziendali diffuse e ricorrenti, non si può ascrivere tale condotta omissiva al datore di lavoro laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi o che le avesse colposamente ignorate. In effetti, tale certezza può, in alcuni casi inferirsi sul piano logico (ad esempio, qualora la rimozione dei dispositivi di protezione sia univocamente frutto di una precisa scelta aziendale chiaramente finalizzata ad una maggiore produttività). Ma quando non vi siano elementi di natura logica per dedurre la conoscenza o la certa conoscibilità di prassi aziendali incaute da parte del titolare della posizione di garanzia datoriale, è necessaria l’acquisizione di elementi probatori certi e oggettivi che attestino tale conoscenza/conoscibilità: diversamente opinando, infatti, si porrebbe in capo al datore di lavoro una responsabilità penale “di posizione” tale da eludere l’accertamento della prevedibilità dell’evento e da sconfinare, in modo inaccettabile, nella responsabilità oggettiva (nella specie, è stata annullata con rinvio la sentenza di condanna perché motivata in modo carente sulla conoscenza da parte del datore di lavoro della prassi aziendale irregolare che aveva determinato l’incidente, non risultando approfondita la circostanza che gli addetti alla vigilanza avessero effettivamente informato di tale prassi il datore di lavoro, anche in ragione della dimensione dell’azienda).

 

Cassazione penale sez. IV, 20/03/2019, n.27871

In tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l’assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato).

 

Cassazione penale sez. IV, 19/02/2019, n.14915 

In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro può assolvere all’obbligo di vigilare sull’osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi. (Fattispecie in tema di responsabilità del datore di lavoro per il decesso di un lavoratore dovuto alla sopravvenuta inadeguatezza delle misure di prevenzione adottate in conseguenza del mutamento delle modalità esecutive delle lavorazioni rispetto a quelle previste nel POS, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro, nonostante la nomina di un preposto presente al momento dell’infortunio, riconducendo la mancata conoscenza della decisione di ricorrere a modalità esecutive diverse da quelle previste ad una violazione del suo obbligo di controllare personalmente l’andamento dei lavori in cantiere).

 

Cassazione penale sez. IV, 08/02/2019, n.12876 

In caso di affidamento di lavori in appalto o a lavoratori autonomi, l’obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono in successione o contemporaneamente, di cui all’art. 7 d.lg 19 settembre 1994, n. 626, grava sul datore di lavoro committente, cioè su colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo. (Fattispecie relativa al decesso di lavoratori di un autolavaggio, durante le operazioni di pulizia di una cisterna, a causa dell’inalazione di residui di zolfo presenti al suo interno, in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva affermato la sola responsabilità del titolare dell’autolavaggio, escludendo quella del titolare della società trasportatrice, che conduceva in locazione finanziaria la cisterna di cui aveva commissionato le operazioni di bonifica a soggetto privo della necessaria idoneità tecnica e professionale, senza informarlo dei rischi connessi alla presenza dei residui di zolfo, e quella del titolare della società produttrice di acido solforico che per il trasporto dello stesso aveva pattuito con la società trasportatrice l’uso di tale cisterna, previa bonifica).

 

Cassazione penale sez. IV, 29/01/2019, n.24908 

In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, fermo restando, comunque, l’obbligo, per il datore di lavoro, di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive. (Fattispecie, relativa al decesso di un lavoratore durante l’operazione di svuotamento di una concimaia, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per omicidio colposo del presidente di una società concessionaria di malghe, la quale aveva affidato la malga in gestione diretta a un singolo socio, mediante un atto privo di specifica regolamentazione e di redistribuzione dei diversi obblighi gravanti sul concessionario e, quindi, non idoneo a delegare i poteri di controllo in capo al socio).

 

Cassazione penale sez. IV, 11/01/2019, n.5441

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto a dare ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità di svolgimento delle attività lavorative e sull’uso dei macchinari, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che l’esistenza di un manuale sull’uso del macchinario valga ad esonerarlo da responsabilità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l’affermazione di responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso ad un lavoratore in conseguenza dell’utilizzo di un impianto di miscelazione di granuli di gomma non provvisto di adeguati punti di fissaggio per garantirne la stabilità nonostante l’assenza nel manuale d’uso di riferimenti alla necessità di ancoraggio del macchinario).

 

Cassazione penale sez. IV, 10/01/2019, n.27186

In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, nel caso in cui la lavorazione comporti un numero elevato di azioni ripetitive, è obbligo del datore di lavoro, quale titolare della posizione di garanzia, prevenire il concretizzarsi di rischi riguardanti la verificazione anche di un “evento raro” la cui realizzazione non sia però ignota all’esperienza e alla conoscenza della scienza tecnica e, una volta individuato il rischio, predisporre le misure precauzionali e procedimentali, ove necessarie, per impedire l’evento. (Fattispecie in tema di omessa valutazione del rischio di esplosione verificatasi per l’omessa adozione di procedimento da seguire durante l’operazione, svolta quotidianamente e sempre con le medesime modalità, di pulitura di una pressa ad iniezione, necessitata, nel caso di specie, dalla formazione di un grumo di materiale plastico all’interno che aveva occluso sia un ugello, sia il foro di ingresso del materiale, evenienza, quest’ultima, rara, ma non straordinaria in quanto verificatasi, altrove, sul medesimo macchinario, almeno altre due volte negli ultimi trent’anni).

 

Cassazione penale sez. IV, 29/11/2018, n.57361

Nei reati colposi, qualora si assuma violata una regola cautelare cosiddetta “elastica”, cioè dal contenuto comportamentale non rigidamente definito, è necessario, ai fini dell’accertamento della condotta impeditiva esigibile da parte del garante, procedere ad una valutazione “ex ante” che tenga conto delle circostanze del caso concreto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che, in relazione all’omicidio colposo di un lavoratore deceduto per essersi trovato nel raggio di azione di un escavatore, aveva riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro che, nonostante avesse correttamente individuato il rischio e previsto la delimitazione dell’area di scavo ai sensi dell’art. 118, comma 3, d.lgs 9 aprile 2008, n. 81, aveva omesso di garantire la presenza di una persona che vigilasse l’area, considerato che l’operaio deceduto era incaricato di eseguire alcune misurazioni nella zona dello scavo e che l’addetto all’escavatore aveva la visuale frontale occlusa).

 

Cassazione penale sez. IV, 18/10/2018, n.51530

Nel caso di infortunio sul lavoro, qualora il capocantiere, cui sia stato delegato il compito di assicurare il rispetto e l’osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia assente, deve essere ascritta a colpa del legale rappresentante della società, datrice di lavoro, la mancata previsione della supplenza di tale soggetto, eventualmente con la diretta e personale assunzione del suddetto compito, anche quando l’infortunio sia in parte riconducibile all’omessa pretesa della adozione, da parte del lavoratore, delle misure di sicurezza obbligatoriamente prescritte; nè ad escludere la sua responsabilità varrebbe l’eventuale ignoranza dell’assenza della persona addetta al compito in questione, atteso che egli, quale destinatario delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha l’obbligo di accertarsi della presenza in cantiere di tale persona.

 

Cassazione penale sez. IV, 03/10/2018, n.1184

In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare tale macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza. (Fattispecie relativa a macchinario privo di “carter” di protezione, in cui la Corte ha ritenuto che il pericolo era evidentemente riconoscibile con l’ordinaria diligenza, dovendo gli organi in movimento dei macchinari essere sempre segregati per evitare contatti pericolosi con la persona del lavoratore).

 

Cassazione penale sez. IV, 03/07/2018, n.57930

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ove in un unico cantiere operino più imprese le cui attività siano interferenti, il rischio che il lavoratore si trovi nell’area in cui opera una diversa impresa e collabori, anche indebitamente, alle lavorazioni affidate a un dipendente di altro datore di lavoro, non può considerarsi eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dall’imprenditore a tutela dei suoi diretti dipendenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del procuratore speciale dell’impresa appaltatrice per l’infortunio occorso a un dipendente dell’impresa committente, escludendo l’abnormità del comportamento di quest’ultimo che si era ingerito nelle lavorazioni di spettanza dell’impresa appaltatrice).

 

Cassazione penale sez. IV, 14/06/2018, n.49593

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, e l’adempimento di tali obblighi non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. (Nella fattispecie, la S.C. ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per la morte di tre operai in un cantiere autostradale, precipitati nel vuoto da un’altezza di circa 40 metri a seguito dello sganciamento della pedana sulla quale si trovavano, causato dall’errato montaggio del sistema di ancoraggio, effettuato utilizzando, per il serraggio del cono, una vite di dimensioni inferiori, sia per lunghezza sia per diametro, a quelle prescritte, rilevando che, proprio perché tale errore era frutto delle riscontrate suddette omissioni, esso non era idoneo ad escludere il nesso causale tra esse e l’evento).

 

Cassazione penale sez. III, 11/05/2018, n.30918

La violazione dell’obbligo di nominare il medico competente, previsto dall’art. 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 8, e sanzionato dall’art. 55, comma 1, lett. d), del medesimo d.lgs., costituisce un reato permanente e di pericolo astratto per cui la condotta illecita si protrae sino all’adempimento dell’obbligo senza la necessità che ne derivi un danno alla salute o alla sicurezza del lavoratore.

 

Cassazione penale sez. IV, 20/04/2018, n.43829

In tema di infortuni sul lavoro nelle amministrazioni pubbliche, l’attribuzione della qualità di datore di lavoro a un dirigente o a un funzionario da parte dell’organo di vertice deve essere espressa e accompagnata dal conferimento dei poteri decisionali e di spesa, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione espressa e del conferimento dei necessari poteri, la qualità di datore di lavoro permane in capo all’organo di direzione politica della singola amministrazione.

 

Cassazione penale sez. IV, 12/04/2018, n.22034

In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, l’obbligo di formazione e informazione gravante sul datore di lavoro riguarda tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro, anche non specificamente connessi alle mansioni affidate ai lavoratori, ma non le attività eccentriche rispetto a quelle proprie di quel tipo e luogo di lavoro. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha confermato l’assoluzione del datore di lavoro in relazione alle lesioni subite dal dipendente di altra ditta operante nel medesimo cantiere, provocate dalla condotta di altro lavoratore del tutto imprevedibile ed eccentrica rispetto alle mansioni assegnate nell’ambito del ciclo produttivo).

 

Cassazione penale sez. IV, 29/03/2018, n.31615

In tema di responsabilità per violazione della normativa antinfortunistica, compito del datore di lavoro, titolare della posizione di garanzia, è quello di evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio dell’attività lavorativa, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti a eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, la legittima aspettativa in ordine all’assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro, quindi, non può essere considerato esente da responsabilità ove il lavoratore esplichi un incombente che, anche se inutile e imprudente, rientri comunque nelle sue attribuzioni e non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificatamente assegnate, nell’ambito del ciclo produttivo. Vi è però esonero da responsabilità del datore di lavoro ove, a norma dell’articolo 41, comma 2, del Cp, il nesso causale tra la sua condotta in ipotesi colposa e l’evento lesivo risulti interrotto da una causa sopravvenuta, sufficiente sa sola a determinare l’evento, ciò che si verifica nei casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta. Tale interruzione del nesso causale è ravvisabile qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto e incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche, ponendo in essere un comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. In questi casi è configurabile la colpa dell’infortunato nella produzione dell’evento, con esclusione della responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia (nella specie, la Corte ha annullato la sentenza di condanna pronunciata a carico del titolare della posizione di garanzia evidenziando come nella eziologia dell’incidente fosse subentrata una manovra compiuta dall’infortunato che aveva innescato una categoria di rischio del tutto nuova rispetto a quella determinata dal difetto di un’adeguata manutenzione del macchinario oggetto di contestazione: il comportamento del lavoratore doveva considerarsi abnorme essendosi risolto, nella vicenda, in una condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, di un lavoratore, nell’esecuzione del lavoro, con conseguente esonero da responsabilità del titolare della posizione di garanzia).

 

Cassazione penale sez. IV, 14/03/2018, n.26294

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi ” contra legem”, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

 

Cassazione penale sez. IV, 25/01/2018, n.10544

In tema di infortuni sul lavoro, in caso di subappalto, il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), con la conseguenza che in mancanza di quest’ultimo, egli deve attivarsi richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto.

 

Cassazione penale sez. IV, 10/01/2018, n.7188

Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

 

Cassazione penale sez. IV, 13/12/2017, n.15174 

In tema di infortuni sul lavoro, qualora l’evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall’area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia in quanto l’inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall’inerzia del datore di lavoro.

 

Cassazione penale sez. IV, 09/11/2017, n.52536 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nelle strutture aziendali complesse, è configurabile la responsabilità del datore di lavoro – quale titolare della relativa posizione di garanzia, in quanto soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio – in caso di incidente conseguente al mancato aggiornamento dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature, per inottemperanza degli obblighi previsti dall’art. 18, comma 1, lett. z), e 71, comma 4, lett. a), n. 3), del d.lg. 9 aprile 2008, n. 81.

 

Cassazione penale sez. IV, 27/06/2017, n.45808

Il datore di lavoro risponde dell’infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del titolare di uno studio di progettazione, per il decesso di una dipendente con mansioni di disegnatrice che, incaricata di effettuare un sopralluogo all’interno di un cantiere, era precipitata in un vano ascensore privo di protezione).

 

Cassazione penale sez. IV, 26/04/2017, n.24958 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro in ordine al verificarsi di eventi lesivi dovuti ad inosservanza della vigente normativa non può ritenersi esclusa per la sola avvenuta nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quale prevista dall’art. 31 d.lg. n. 81 del 2008, essendo questi da ritenere un semplice ausiliario del datore di lavoro, con il compito essenziale di segnalare a quest’ultimo le eventuali situazioni di rischio per la sicurezza dei dipendenti e gli accorgimenti per porvi rimedio, per cui può soltanto ammettersi che egli, ferma restando la responsabilità del datore di lavoro, possa rispondere, in concorso con il medesimo, degli eventi lesivi causalmente riconducibili a quelle situazioni, qualora queste non siano state da lui debitamente segnalate. Né potrebbe valere ad escludere la responsabilità del datore di lavoro il fatto che questi abbia nominato un preposto con l’incarico di sovrintendere all’osservanza delle norme antinfortunistiche, quando non risulti che il medesimo sia stato anche dotato dei necessari poteri di autonoma iniziativa – anche, eventualmente, in materia di spesa o di modifica delle condizioni, delle fasi e dei tempi del processo lavorativo – per l’adeguamento e l’uso, in condizioni di sicurezza, dei mezzi forniti.

 

Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2017, n. 14468 

Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall’art. 1218 c.c.. Il superamento della presunzione comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alla specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge.

 

Cassazione penale, sez. IV, 18/04/2017, n. 27306 

In materia di infortuni sul lavoro, presupposto per l’applicabilità dell’ art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che detta specifici oneri a carico del datore di lavoro committente, per il caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice ovvero a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda è la effettiva sussistenza di un contratto di appalto o di uno degli altri rapporti contrattuali previsti dalla citata norma. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del titolare dell’azienda per l’infortunio occorso in una fase antecedente all’affidamento dei lavori e dunque prima che egli assumesse il ruolo di committente).

 

Cassazione penale, sez. IV, 04/04/2017, n. 27305

In tema di infortuni sul lavoro, al fine di accertare gli obblighi gravanti sul soggetto garante e l’estensione del rischio che il medesimo è tenuto a gestire, anche sotto il profilo della causazione dell’evento, è necessario che il giudice proceda alla valutazione della natura del rapporto di lavoro e della situazione fattuale sottostante. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del titolare dell’azienda per le lesioni riportate dalla persona offesa, a seguito della caduta da una scala utilizzata nell’effettuare la raccolta delle olive, in esecuzione di un contratto di compartecipazione agraria stagionale in quote di prodotto, omettendo di valutare la natura giuridico – fattuale del rapporto contrattuale e gli obblighi da esso derivanti).

 

Cassazione penale, sez. III, 15/03/2017, n. 18396

La definizione di “lavoratore”, di cui all’art. 2, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008, fa leva sullo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ed è definizione più ampia di quelle previste dalla normativa pregressa, che si riferivano invece al “lavoratore subordinato” (art. 3, d.P.R. n. 547 del 1955) e alla “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro” (art. 2, comma primo, lett. a, D.Lgs. n. 626 del 1994); ne consegue che, ai fini dell’applicazione delle norme incriminatrici previste nel decreto citato, rileva l’oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell’impresa (anche eventualmente a titolo di favore) nel luogo deputato e su richiesta dell’imprenditore, a prescindere dal fatto che il “lavoratore” possa o meno essere titolare di impresa artigiana ovvero lavoratore autonomo. (Fattispecie di impiego di lavoratori che, pur formalmente titolari di ditte artigianali, prestavano in assenza di autonomia la propria attività alle dipendenze di soggetto imprenditore privo di propri dipendenti).

 

Cassazione penale, sez. III, 30/03/2017, n. 35170

È configurabile il reato di cui all’art. 4 della legge n. 628 del 1961 (mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell’Ispettorato del lavoro) anche nel caso di omessa esibizione di specifici documenti richiesti dal predetto Ispettorato da parte del datore di lavoro. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l’inclusione dei datori di datori tra i destinatari delle richieste di cui al citato art. 4 non contrasta con il diritto costituzionale di difesa sul presupposto che, in tal modo, si imporrebbe agli stessi un obbligo di possibile autodenuncia quanto ad eventuali mancanze od omissioni, in quanto le suddette richieste rientrano nell’ambito della vigilanza amministrativa demandata all’Ispettorato e, come tali, da un lato assoggettano l’imprenditore allo stesso trattamento riservato a ogni cittadino sottoposto ad atti di controllo amministrativi per fini di interesse generale, e dall’altro risultano carenti del presupposto perché venga in discussione il predetto diritto costituzionale).

 

Cassazione penale, sez. IV, 01/02/2017, n. 8118

Nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del Presidente del Consiglio di amministrazione di una società per l’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancata manutenzione dei macchinari cui lo stesso era assegnato).

 

Cassazione penale, sez. III, 17/01/2017, n. 32358

Incorre in responsabilità penale il sindaco che, nella sua qualità di datore di lavoro, non mette in atto le misure necessarie per verificare che il luogo di lavoro sia sottoposto a regolare manutenzione tecnica per eliminare i difetti in grado di mettere a rischio la sicurezza e la salute dei dipendenti, ovvero non dimostra di avere correttamente delegato il dirigente comunale nel suo ruolo di responsabile. Nel caso di specie, si trattava di una scuola materna comunale e la vicenda si è conclusa con l’ammenda in capo al sindaco che aveva soltanto indicato un altro soggetto responsabile del servizio scuole, senza però dimostrare in giudizio di aver delegato i pieni poteri necessari a far rivestire il ruolo di datore di lavoro al dirigente delegato.

 

Cassazione penale, sez. III, 17/01/2017, n. 13096 

L’art. 18, comma primo, lett. d), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che impone di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 dello stesso decreto. (Fattispecie di omessa fornitura di copricapi antinfortunistici all’interno di cantiere dove erano in corso lavori edili che, secondo quanto previsto dall’allegato VIII al decreto n. 81 del 2008, rientrano fra le attività che generalmente comportano la necessità di proteggere il capo e per le quali è quindi necessario l’elmetto protettivo).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA